
Si tratta dunque di un'agevolazione cumulabile con la
detrazione della ristrutturazione, in quanto l’acquisto di essi, deve essere
finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Circa le
tipologie di lavori che originano tale agevolazione, il rinvio al comma 1
dell’art.16 bis del Tuir non pone limitazioni, dunque anche i condòmini che
pagano le spese di manutenzione ordinaria del condomìnio possono accedervi;
stessa cosa per i proprietari di box-pertinenziali; e ancora quando i lavori sono
finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.
Fonte: Fiscal-Focus.info
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