Nell’ipotesi di lavori saltuari
svolti da un soggetto privo di partita Iva, quale normativa
va applicata ai fini delle ritenute Irpef?
Fonte: FiscoOggi.it, risponde Gianfranco Mingione, pubblicato Mercoledì 19 Giugno 2013
Le attività di lavoro autonomo
occasionali, ossia svolte senza organizzazione di mezzi e senza vincolo di
subordinazione, rientrano nella categoria dei redditi diversi (articolo 67,
comma 1, lettera c, del Tuir). Sui compensi corrisposti per lo svolgimento di
tali attività, il sostituto di imposta deve operare una ritenuta d’acconto del
20% (articolo 25, comma 1, Dpr 600/1973).
Ai fini previdenziali, in seguito
alla legge 276/2003, occorre differenziare tra prestazioni occasionali, di
durata non superiore a 30 giorni, effettuate per lo stesso committente, per un
compenso non superiore a 5000 euro, e lavoro autonomo occasionale in senso
stretto, in cui non c’è coordinamento con il committente né continuità delle
prestazione; in tale ipotesi, si prescinde da limiti di compenso e durata.
La distinzione ha un riflesso
pratico in ambito fiscale in quanto, solo qualora il reddito annuo derivante da
tali attività superi i 5.000 euro (articolo 44, comma 2, legge 326/2003), gli
esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono tenuti a iscriversi alla
Gestione separata Inps (circolare Inps 103/2004).
In relazione a quest'ultima ipotesi,
la parte di contributo previdenziale a carico del lavoratore (pari a 1/3) è
deducibile dal reddito in sede di dichiarazione dei redditi, ma non riduce
l'imponibile fiscale in sede di redazione della ricevuta. Conseguentemente, la
ritenuta d'acconto del 20% va effettuata sul compenso al lordo della ritenuta
previdenziale.
Fonte: FiscoOggi.it, risponde Gianfranco Mingione, pubblicato Mercoledì 19 Giugno 2013
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