Le perdite su crediti sono in aumento come l’ammissione a procedure concorsuali.
Non è raro sia intraprendere azioni legali, sia valutare la rinuncia al credito per evitare le spese legali, sia ricevere la comunicazione con la quale si viene informati che un debitore è stato dichiarato fallito o è stato ammesso alla procedura del Concordato e che il nostro credito può essere, in tutto o in parte, non pagato.
In questi casi bisogna intervenire sul credito in bilancio per decurtarlo con la rilevazione di una perdita su crediti.
Se il credito è vantato nei confronti di una procedura concorsuale ed era stato originariamente assoggettato ad IVA, è possibile emettere una “nota di variazione” al fine di recuperare l’IVA relativa all’importo non riscosso.
Il momento dal quale gli aventi diritto possono emettere “nota di variazione” è, per il Fallimento, quello della scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto e per il Concordato quello dell’iscrizione del medesimo nel registro delle imprese.
Va considerato che:
- il predetto diritto di recupero dell’IVA deve essere esercitato, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il medesimo è sorto;
- è necessario essere parte processuale del fallimento, ovvero essere ammessi al passivo fallimentare.
- il predetto diritto di recupero dell’IVA deve essere esercitato, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il medesimo è sorto;
- è necessario essere parte processuale del fallimento, ovvero essere ammessi al passivo fallimentare.
Se è stata avvitata una procedura concorsuale procedere nel seguente modo:
1) Predisporre un fascicolo con all'interno Scheda contabile, Copia fatture, Corrispondenza, Insinuazione al passivo, Comunicazione dal parte del curatore (in caso di fallimento) o del Commissario Giudiziale (in caso di concordato) e Comunicazione dell'infruttuosità dell'operazione.
2) Emettere la nota di credito per il recupero dell'imposta, avendo cura di indicare la seguente dicitura "Documento di accredito emesso ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 633/72 come modificato dalla Legge 28.2.1997 n.30 al solo fine di recuperare l'imposta. Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto".
La detrazione dell'iva potrà essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo.
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