L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute e IRAP per importi superiori a € 15.000 comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito.
La nuova disposizione, introdotta al fine di contrastare l’indebito utilizzo di crediti in compensazione, estende quanto già previsto (dal 2010) per il credito IVA anche agli altri crediti che scaturiscono dalle dichiarazioni, ancorché con regole parzialmente differenti.
Sono interessate alla novità in esame le compensazioni effettuate in relazione ai crediti maturati a partire dal 2013.
I crediti oggetto di monitoraggio
sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ossia in
particolare del credito:
- IRPEF e IRES derivante dalle
dichiarazioni dei redditi;
- per addizionale regionale e comunale
derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES
- derivante dal mod. UNICO SC;
- per imposte sostitutive (ad esempio,
cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa
dichiarazione;
- per ritenute
alla fonte risultante dal mod. 770.
Con riferimento ai predetti crediti
è pertanto previsto:
- un utilizzo “libero” fino a €
15.000;
- un utilizzo
che necessita del visto di conformità per importi superiori a € 15.000.
Si resta in attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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