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Professioni non regolamentate: sintesi e regole

La Legge 14.01.2013 n. 4 definita “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate”, sancisce, in 11 articoli, regole non obbligatorie, per l'esercizio di tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero di tutte quelle attività economiche, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, anche in forma organizzata
 
Si tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela, come gli osteopati, i grafologi, i sociologi, gli amministratori di condominio e molti altri. Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 4/2013, la professione può essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o di lavoro dipendente. In particolare, i professionisti possono costituire associazioni di natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire l'osservanza dei principi deontologici.
Recentemente, il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una serie di chiarimenti in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, poiché ha ritenuto opportuno esaminare le singole disposizioni codicistiche per chiarire i principali dubbi emersi dai primi mesi di  applicazione. Nello specifico è stato precisato, tra l’altro, che:
  1. i professionisti, iscritti o meno alle associazioni professionali, possono esercitare anche attività riservate a patto che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale;
  2. i professionisti non iscritti ad alcuna associazione professionale ( ovvero iscritti ad associazioni  non inserite nell’apposito elenco) possono continuare ad esercitare la loro attività professionale non riservata, purché, nei rapporti scritti con i clienti, facciano riferimento agli estremi della stessa legge, ovvero la Legge n. 4/2013.



Riferimento
obbligatorio alla
norma
Chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) è tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.
La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.
Ruolo delle
Associazioni professionali
Le associazioni professionali non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (ad esempio, possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) né scopo di lucro. Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione.
Promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo).
Vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.
Pubblicità
dell’elenco delle
associazioni
Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere queste caratteristiche, conformandosi quindi alle finalità che la legge rimette alle associazioni, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.
L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero.
Le associazioni possono anche (a determinate condizioni) autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi.
Le associazioni di cui all’elenco, quindi, sono chiamate a un’azione di attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.
Adozione delle
norme uni e la
certificazione di
conformità
La certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di accreditamento indica che il singolo professionista “certificato” raggiunge determinati standard previsti dalla norma tecnica.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso il proprio sito web, promuove l’informazione sull’adozione di norme tecniche UNI relative alle attività professionali oggetto della legge.

Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova legge dovrà essere pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

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