La
Legge 14.01.2013 n. 4 definita
“Disposizioni in materia di professioni non regolamentate”,
sancisce,
in
11 articoli, regole
non
obbligatorie, per
l'esercizio di tutte quelle professioni non organizzate in ordini e
collegi,
ovvero di
tutte quelle attività economiche,
volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi,
esercitate
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale,
o comunque con il concorso di questo, anche
in forma organizzata.
Si
tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto
tempo, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato
una loro clientela, come gli osteopati, i grafologi, i sociologi, gli
amministratori di condominio e molti altri. Secondo quanto stabilito
dalla Legge n. 4/2013, la
professione può essere esercitata in forma individuale,
associata, societaria, cooperativa o di lavoro dipendente. In
particolare, i
professionisti possono costituire associazioni di natura
privatistica,
senza vincolo di rappresentanza esclusiva, al
fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire
l'osservanza dei principi deontologici.
Recentemente,
il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una serie di
chiarimenti in
materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, poiché
ha
ritenuto opportuno esaminare le singole disposizioni codicistiche per
chiarire i principali dubbi emersi dai primi mesi di applicazione.
Nello specifico è stato precisato, tra l’altro, che:
- i professionisti, iscritti o meno alle associazioni professionali, possono esercitare anche attività riservate a patto che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale;
- i professionisti non iscritti ad alcuna associazione professionale ( ovvero iscritti ad associazioni non inserite nell’apposito elenco) possono continuare ad esercitare la loro attività professionale non riservata, purché, nei rapporti scritti con i clienti, facciano riferimento agli estremi della stessa legge, ovvero la Legge n. 4/2013.
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Riferimento
obbligatorio
alla
norma
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Chiunque
svolga una delle professioni riconducibili alla Legge 14 gennaio
2013, n.4 (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) è
tenuto a far espresso riferimento nel
corso della propria attività e in particolare in
ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi
della legge stessa.
L’inadempimento
rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori.
La
disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il
rapporto con il consumatore,
evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle
caratteristiche del servizio reso dal professionista.
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Ruolo
delle
Associazioni
professionali
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Le
associazioni professionali non hanno vincoli di rappresentanza
esclusiva (ad
esempio, possono esistere più associazioni per la stessa attività
professionale) né
scopo di lucro. Hanno
il fine di valorizzare
le competenze degli associati e
garantire
il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e
la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla
concorrenza.
Garantiscono
trasparenza delle attività e degli assetti associativi,
dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza
dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata
alle finalità dell’associazione.
Promuovono
la
formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di
condotta (art.
27 bis del Codice del Consumo).
Vigilano
sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le
sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.
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Pubblicità
dell’elenco
delle
associazioni
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Un
elenco delle associazioni professionali che dichiarano di
possedere queste caratteristiche,
conformandosi quindi alle finalità che la legge rimette alle
associazioni, è pubblicato
sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, anche
per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la
conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri,
riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.
L’elenco
ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di
graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Possono
svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad
alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul
sito del Ministero.
Le
associazioni possono anche (a
determinate condizioni) autorizzare
i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’associazione
come marchio/attestato di qualità dei propri servizi.
Le
associazioni di
cui all’elenco, quindi, sono
chiamate a un’azione di attuazione delle finalità della legge e
ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e
dei professionisti.
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Adozione
delle
norme
uni e la
certificazione
di
conformità
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La
certificazione da parte di un organismo terzo indipendente
accreditato presso l’Ente nazionale di
accreditamento indica
che il singolo professionista “certificato” raggiunge
determinati standard previsti dalla norma tecnica.
Il
Ministero dello Sviluppo Economico,
anche attraverso il proprio sito web, promuove
l’informazione sull’adozione di norme tecniche UNI relative
alle attività professionali oggetto della legge.
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Un
elenco delle associazioni professionali che
dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova legge
dovrà
essere pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo
economico.
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