Attività di
gelateria artigianale
L’attività di gelateria può essere svolta nelle seguenti
forme:
- produzione di gelato per la vendita nei locali di
fabbricazione o in locali adiacenti;
- vendita e consumo sul posto in aree attrezzate e arredate
a tale scopo;
- vendita di altri prodotti alimentari già confezionati.
La normativa che definisce le caratteristiche per essere
considerati artigiani è la Legge
n. 443 del 1985 “Legge quadro per l’artigianato”. Se sussistono i requisiti
soggettivi ed oggettivi definiti da tale Legge l’attività deve essere iscritta
all’Albo delle Imprese Artigiane.
La vendita dei prodotti artigianali nei locali di
produzione o in quelli adiacenti non è considerata attività commerciale
Trattandosi di un’attività alimentare, pur non essendo più
richiesta l’autorizzazione sanitaria, a seguito della Delibera di Giunta
Regionale n. 3710/2007 la ditta deve presentare all’ASL locale una
Dichiarazione di Inizio Attività, completa della documentazione richiesta.
L’ASL provvede a rilasciare una dichiarazione di avvenuta registrazione. Per
informazioni relative alla procedura e alla documentazione è possibile
rivolgersi all’ASL o agli uffici comunali dove avrà sede l’attività.
E’ inoltre necessario predisporre il piano di autocontrollo
aziendale (HACCP) che permette di conoscere e gestire i rischi
igienico-sanitari legati alla specifica produzione alimentare.
La
Legge
regionale n. 41/2003 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa
- collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità servizi
sociali e sicurezza pubblica" prevede
che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione siano sostituiti da
misure di autocontrollo, formazione e informazione. Il nuovo documento
viene rilasciato a seguito della frequenza presso Enti accreditati dalla
Regione di percorsi di formazione finalizzati alla prevenzione del rischio
derivante dalla manipolazione di alimenti.
Nel caso in cui i gelati o gli altri alimenti venduti
siano consumati sul posto in aree o locali attrezzati con tavoli e sedie si
configura un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si
rende, pertanto, necessario presentare una richiesta di autorizzazione al
Comune dove ha sede l’attività, tenendo conto che le licenze sono
contingentate, cioè limitate.
In base a quanto stabilito dalla Legge regionale n.29 del
21 settembre 2007, per l'esercizio dell'attività di somministrazione è
richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver frequentato, con esito positivo, un corso di
formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla
Regione Veneto avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande, oppure essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario
attinente l'attività. Fino
all'individuazione da parte della Giunta regionale dei titoli di studio
abilitanti, continuano ad essere riconosciuti come requisiti professionali i
titoli di studio rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a
specifico indirizzo professionale (come indicato dall'art. 38, comma 3, della
L.R 29/07)
- essere stato iscritto al Registro esercenti il commercio
di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio"
per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla
sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica,
salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei
requisiti
- aver superato, in data successiva al 1° gennaio 2001, l'esame di idoneità
per l'iscrizione al Registro esercenti il commercio per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
Nel caso non si realizzi un’attività di somministrazione,
ma all’attività di gelateria si unisca un’attività di commercio al dettaglio di
altri prodotti alimentari confezionati è necessario presentare al Comune dove
ha sede l’attività una comunicazione di apertura di nuovo esercizio di
vicinato (SUAP).
In base a quanto stabilito dalla Legge regionale n.29 del
21 settembre 2007, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di
prodotti alimentari è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
- aver frequentato con esito positivo un corso
professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome
di Trento e Bolzano e riferito espressamente al commercio del settore
alimentare;
- aver prestato la propria opera per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività di vendita di
prodotti alimentari in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o
all'amministrazione o collaboratore familiare (coniuge o parente o affine entro
il terzo grado dell'imprenditore);
- aver esercitato, in qualità di titolare, amministratore,
socio partecipante od associato in partecipazione, per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti alimentari;
- essere stato iscritto nel Registro Esercenti il
Commercio (REC) nel periodo dal 24.4.1994 al 24.4.1999, per il commercio di
prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche alimentari.
Fonte: Servizio Nuova Impresa - Regione Veneto
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