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Aprire un'attività di gelateria artigianale



Attività di gelateria artigianale

L’attività di gelateria può essere svolta nelle seguenti forme:
- produzione di gelato per la vendita nei locali di fabbricazione o in locali adiacenti;
- vendita e consumo sul posto in aree attrezzate e arredate a tale scopo;
- vendita di altri prodotti alimentari già confezionati.

La normativa che definisce le caratteristiche per essere considerati artigiani è la Legge n. 443 del 1985 “Legge quadro per l’artigianato”. Se sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi definiti da tale Legge l’attività deve essere iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane.

La vendita dei prodotti artigianali nei locali di produzione o in quelli adiacenti non è considerata attività commerciale
Trattandosi di un’attività alimentare, pur non essendo più richiesta l’autorizzazione sanitaria, a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 3710/2007 la ditta deve presentare all’ASL locale una Dichiarazione di Inizio Attività, completa della documentazione richiesta. L’ASL provvede a rilasciare una dichiarazione di avvenuta registrazione. Per informazioni relative alla procedura e alla documentazione è possibile rivolgersi all’ASL o agli uffici comunali dove avrà sede l’attività.

E’ inoltre necessario predisporre il piano di autocontrollo aziendale (HACCP) che permette di conoscere e gestire i rischi igienico-sanitari legati alla specifica produzione alimentare.

La Legge regionale n. 41/2003 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità servizi sociali e sicurezza pubblica" prevede che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione siano sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione. Il nuovo documento viene rilasciato a seguito della frequenza presso Enti accreditati dalla Regione di percorsi di formazione finalizzati alla prevenzione del rischio derivante dalla manipolazione di alimenti.

Nel caso in cui i gelati o gli altri alimenti venduti siano consumati sul posto in aree o locali attrezzati con tavoli e sedie si configura un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si rende, pertanto, necessario presentare una richiesta di autorizzazione al Comune dove ha sede l’attività, tenendo conto che le licenze sono contingentate, cioè limitate.
In base a quanto stabilito dalla Legge regionale n.29 del 21 settembre 2007, per l'esercizio dell'attività di somministrazione è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione Veneto avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oppure essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività. Fino all'individuazione da parte della Giunta regionale dei titoli di studio abilitanti, continuano ad essere riconosciuti come requisiti professionali i titoli di studio rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a specifico indirizzo professionale (come indicato dall'art. 38, comma 3, della L.R 29/07)
- essere stato iscritto al Registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti
- aver superato, in data successiva al 1° gennaio 2001, l'esame di idoneità per l'iscrizione al Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso non si realizzi un’attività di somministrazione, ma all’attività di gelateria si unisca un’attività di commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari confezionati è necessario presentare al Comune dove ha sede l’attività una comunicazione di apertura di nuovo esercizio di vicinato (SUAP).
In base a quanto stabilito dalla Legge regionale n.29 del 21 settembre 2007, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano e riferito espressamente al commercio del settore alimentare;
- aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o collaboratore familiare (coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore);
- aver esercitato, in qualità di titolare, amministratore, socio partecipante od associato in partecipazione, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
- essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) nel periodo dal 24.4.1994 al 24.4.1999, per il commercio di prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche alimentari.

Fonte: Servizio Nuova Impresa - Regione Veneto

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