In particolare è stato precisato che il potere di irrogare la relativa sanzione pecuniaria (da euro 1.032,00 a euro 6.197,00) applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società, è attribuito alle Camere di commercio.
Il caso invece di mancata predisposizione del progetto di bilancio non consente di convocare l’assemblea per provvedere all’approvazione di un documento di fatto inesistente. Tale situazione viene contemplata dall’art. 2631 c.c., che sanziona in via amministrativa al comma 1: “Gli
amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei
soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi
previsti …” punendoli “… con la sanzione amministrativa da 1.032 a
6.197 euro. Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia
trascorso da trenta giorni.”
Va sottolineato che il codice non prevede specifiche sanzioni per l’omessa predisposizione del progetto di bilancio,
omissione che, di fatto non determina conseguenze per gli
amministratori né sul piano amministrativo né, tantomeno, sul piano
penale. Ciò non esclude che ci possano essere specifici responsabilità
per danni nei riguardi della società, dei soci e dei terzi, che dovranno
comunque essere dimostrati, non operando la responsabilità in modo
automatico.
La mancata predisposizione del progetto non consente, quindi, agli
amministratori di convocare l’assemblea per l’approvazione di un
documento di fatto inesistente. Da qui sorge la responsabilità ex art.
2631, comma 1.
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