Come noto, l'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modifiche con L. 30 luglio 2010, n. 122 (poi modificato
dall'art. 2, co. 6, D.L. 16/2012), ha introdotto l'obbligo di comunicare
all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva.
Per il 2015 i dati riferiti al periodo d`imposta 2014 devono essere
trasmessi telematicamente nelle seguenti date:
1.
entro il 10 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA
mensile;
2.
entro il 20 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA
trimestrale;
3.
entro il 30 aprile 2015 per gli operatori finanziari con
riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro
effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta
elettronica).
Cosa va comunicato
L’obbligo di comunicazione
riguarda dunque, le operazioni rilevanti
ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed
è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di
tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Nel dettaglio riguarda quindi:
1.
le
cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige
l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall`importo;
2.
le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non
c’è l’obbligo di emissione della fattura, ma l’importo unitario dell`operazione
è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA;
3.
le
operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000
euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o
da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R.
633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da
quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell`Unione
europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal
territorio dello Stato.
In caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive
e passive di importo non superiore a 300 euro, è possibile indicare nella
comunicazione il riferimento al "documento
riepilogativo", senza aggiungere i dati di tutte le controparti
indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA).
Soggetti obbligati
Sono obbligati ad effettuare
la comunicazione tutti i soggetti passivi IVA:
-
imprenditori
artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
-
lavoratori
autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in
albi professionali;
-
società
di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
-
società
di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti
pubblici e privati diversi dalle società;
-
istituti
di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
-
curatori
fallimentari e commissari liquidatori;
-
enti
non commerciali per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le
fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività
istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli
importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Riguardo alle spese
di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese come
oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione;
-
la
Legge di Stabilità 2014 ha
esteso l’obbligo della comunicazione anche alle operazioni rilevanti ai fini
IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non
superano i 7 mila euro di vendite l’anno;
-
associazioni
e Enti associative sportive dilettantistiche, che pur avvalendosi del regime
agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91, sono tenute alla
comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di
attività commerciali. Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i
dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito
dall'Agenzia delle Entrate, tali associazioni anche se non sono obbligate alla
registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli
importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili
all’attività commerciale eventualmente svolta.
Soggetti esclusi
Sono esonerati dallo spesometro i contribuenti che
si avvalgono del regime c.d. dei nuovi minimi (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15.7.2011, n. 111), così
come lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e, in generale, tutti gli
altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle cessioni di beni e
prestazioni di servizi attive e passive poste in essere nell'ambito di attività
istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d'impresa.
Per l’anno 2015 è previsto l’esonero per chi sceglie la
fattura elettronica. Tale esonero è previsto dall’art. 50-bis del D.L. n.
69/2013, c.d. Decreto Fare, convertito nella Legge n. 98/2013, ha esonerato
dagli adempimenti dello Spesometro 2015, i titolari di partita IVA che, dal 1°
gennaio 2015, optano per la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate,
in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei
corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione.
Casi particolari
Sono previsti, nelle istruzioni al modello, dei casi particolari tra
cui:
Attività in contabilità separata: nel caso di contribuente che
esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 D.P.R.
633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le
attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte
registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori
campo IVA.
Autotrasportatori che possono annotare le fatture
emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del D.P.R. 633/72, e per cui, l’obbligo di inserimento
nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.
Contribuenti che adottano il regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per cui l’esonero viene meno
quando, in corso d’anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia;
l’agenzia comunque con circolare ha specifica che, in tal caso la circolare
specifica che il contribuente è obbligato alla comunicazione in corso d’anno
solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a
oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l’obbligo decorre
dall’anno successivo.
Corrispettivi SNAI:
sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le
seguenti tipologie:
-
corrispettivi
scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi
da intrattenimento ex art.110, comma 7, T.U.L.P.S.;
-
fatture
emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti
del gestore degli stessi;
-
corrispettivi
derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.
Corrispettivi delle distinte
riepilogative ASL:
sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi
emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.
Cessioni gratuite oggetto di
autofattura quando
rientrano nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con
l’indicazione della partita IVA del cedente.
Fatture cointestate: le operazioni documentate da fatture
cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
Fatture ricevute da contribuenti che
adottano il regime fiscale di vantaggio: L’operazione effettuata da un contribuente in regime
fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare
comunque rilevante e quindi soggetta
a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella
comunicazione.
Contratti di leasing per cui è stato disposto l’esonero
dalla comunicazione ex art. 21, D.L. n. 78/2010 per i soli prestatori in
ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata
relativamente ai dati dell’attività caratteristica, trattasi di esonero,
disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle
società di leasing e noleggio.
Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane
l’obbligo di comunicazione per lo Spesometro.
Come va presentata la comunicazione
La comunicazione va inviata, con modalità
telematica direttamente o tramite intermediario, con il modello messo a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma
aggregata. L’opzione deve essere esercitata nel modello allegato ed è
vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio
sostitutivo. L'opzione resta valida solo limitatamente ai dati del singolo anno
oggetto di comunicazione e potrà essere sovvertita in occasione della
trasmissione dello spesometro riferito all'annualità successiva.
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro
258 ed un massimo di Euro 2.065, per i soggetti obbligati alla compilazione e
alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o
falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi può
decidere di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo
all’istituto del ravvedimento operoso Spesometro 2015 che prevede la riduzione
ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di Euro 86.
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