Con la circolare n. 23/E del
9 giugno 2015, l’Agenzia
delle Entrate fornisce una breve
guida sull’istituto del ravvedimento
operoso, radicalmente rinnovato
dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che può essere adesso
utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l'accertamento.
Grazie alle nuove regole, il Fisco punta a ridurre le
liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nell’autocorrezione, graduando le sanzioni in
base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. Il documento di
prassi illustra inoltre come individuare il momento a partire dal quale vanno
calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti e violazioni
commesse con la dichiarazione.
Prima si regolarizza, più si riducono le
sanzioni
In seguito all’approvazione della legge di stabilità 2015, a partire dal primo
gennaio i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni
eventualmente commesse, secondo le modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997,
beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in
proporzione alla tempestività dell’autocorrezione. Infatti, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si
riducono da un decimo a un quinto del minimo.
Quando è possibile regolarizzare
Per i tributi amministrati dallAgenzia delle Entrate, il ravvedimento può
adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione
sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti
ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle
sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni
di irregolarità (articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972)
o lesito del
controllo formale (art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973).
Il Fisco cambia verso a partire dal
ravvedimento
In pratica, con il
nuovo ravvedimento le sanzioni possono ridursi fino a un decimo nei casi
descritti nella tabella seguente.
Le riduzioni del nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997
a seconda dei termini di regolarizzazione
TIPOLOGIA
|
TEMPISTICA
|
SANZIONE RIDOTTA
|
Mancato pagamento del
tributo o di un acconto
lettera a)
|
Entro il termine di trenta
giorni dalla data della sua commissione
|
1/10 del minimo
con ulteriore riduzione (applicando il cd. ravvedimento sprint)
a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni.
|
Regolarizzazione di errori
e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo
lettera a-bis)
|
Entro il novantesimo
giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione,
oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta
giorni dall’omissione o dall’errore
|
1/9 del minimo
|
Regolarizzazione di errori
e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo
lettera b)
|
Entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa allanno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro
un anno dall’omissione o dall’errore
|
1/8 del minimo
|
Regolarizzazione di errori
e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo
lettera b-bis)
|
Entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa allanno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall’omissione o dall’errore
|
1/7 del minimo
|
Regolarizzazione di errori
e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo
lettera b-ter)
|
Oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa allanno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
|
1/6 del minimo
|
Regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo
lettera b-quater)
|
Dopo la constatazione
della violazione (ai sensi
dell’articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di
ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa
installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
|
1/5 del minimo
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Omissione della
presentazione della dichiarazione
lettera c)
|
Se la dichiarazione
viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni o, nei casi
di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia
di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni
|
1/10 del minimo
|
Fonte: Finanza & Fisco www.finanzaefisco.it http://www.pianetafiscale.it
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