Per i soggetti passivi IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini della deducibilità del costo (nei limiti di quanto stabilito dal TUIR) e della detrazione dell’IVA (nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. n. 633/1972 ), l’ unico documento giustificativo per l’acquisto di carburante, di qualsiasi tipologia, destinato a qualsiasi finalità, effettuato con qualsiasi modalità, è la fattura elettronica , oltre al fatto che i pagamenti devono continuare ad essere “tracciati” secondo le modalità delineate dal provvedimento direttoriale 4 aprile 2018. Quanto scritto in precedenza torna applicabile anche con riferimento ai rifornimenti presso le stazioni di servizio e con riguardo a qualsiasi tipo di combustibile o carburante acquistato (ivi inclusi GPL e metano), poiché l’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica interessa indistintamente tutti i soggetti passivi IVA, qualora si voglia dedurre il costo ovvero detrarre l’IVA. Si ricorda, poi, che dal 1° ge