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FATTURA ELETTRONICA - Indicaizoni operative ad imprese e professionisti


Dall’1.1.2019 è operativo l’obbligo di fatturazione elettronica (di seguito FE) per la generalità dei titolari di partita IVA. Pertanto, per tutte le vendite e prestazioni che devono essere documentate con fattura è necessario che la fattura sia in formato elettronico.

Anche gli acquisti effettuati nell’esercizio dell’impresa o della professione devono essere documentati tramite FE. In mancanza l’IVA non è detraibile e il costo non è deducibile. Lo scontrino/ricevuta fiscale continuano ed essere emessi in forma cartacea.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

Sono generalmente obbligati all’emissione e alla ricezione in formato elettronico dellefatture tutti i titolari di partita IVA.

Sono esonerati dall’emissione in formato elettronico della fattura:
ƒƒ- i contribuenti forfetari;
ƒƒ- i contribuenti minimi;
ƒƒ- gli agricoltori esonerati in quanto conseguono un volume d’affari fino a € 7.000;
ƒƒ- le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti in regime forfetario di cui alla L 398/91 che abbiano conseguito proventi da attività commerciali fino a € 65.000.
Inoltre i medici, dentisti, veterinari, ecc., ossia coloro che devono effettuare la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:
1. hanno il divieto di emettere la fattura in formato elettronico con esclusivo riferimento ai documenti trasmessi al STS;
2. hanno l’obbligo di emettere la FE negli altri casi (fatture a colleghi per sostituzione, ad altri soggetti, ecc.);
3. hanno l’obbligo di ricevere le fatture di acquisto esclusivamente in formato elettronico

FATTURE AD ALTRI SOGGETTI IVA – B2B
Il SdI provvede a recapitare al destinatario il file contenente la fattura attraverso un indirizzo telematico che è costituito in alternativa:
ƒƒ- dal CODICE DESTINATARIO. È un codice di 7 caratteri alfanumerico attraverso il quale il destinatario riceve la fattura utilizzando un software che normalmente è messo a disposizione dall’intermediario (studio, associazione) o da un altro soggetto;
ƒƒ- dalla PEC. La PEC, alla quale è allegato il file xml contenente la FE, è inviata dall’emittente al SdI; la FE è ricevuta da un indirizzo di posta del SdI e non direttamente dal fornitore.

La cd. preregistrazione dell’indirizzo telematico sul portale Fatture e Corrispettivi (normalmente effettuata a cura dello studio/associazione) rende superfluo comunicare al proprio fornitore il Codice destinatario o la Pec in quanto tutte le fatture verranno comunque recapitate all’indirizzo telematico prescelto.

Se invece non è stata effettuata la preregistrazione è necessario che l’acquirente comunichi al fornitore la Pec o il Codice destinatario quale indirizzo telematico in cui ricevere la fattura.
In mancanza la FE è reperibile comunque nel portale Fatture e Corrispettivi.

FATTURE A PRIVATI – B2C
L’obbligo di fatturazione elettronica sussiste anche per le fatture emesse a privati; tuttavia il soggetto emittente (impresa/professionista) ha l’obbligo di consegnare alla persona fisica che effettua l’acquisto a titolo di soggetto “privato” una copia cartacea che potrà essere utilizzata dal soggetto ricevente per la fruizione di detrazioni fiscali o per altre finalità. In tal caso nel blocco “codice destinatario” del file xml va indicato il codice convenzionale
“0000000” (sette volte zero).

CONTRIBUENTI FORFETARI E MINIMI

FATTURE EMESSE
I soggetti in esame possono emettere le fatture cartacee. Non è precluso per tali soggetti l’emissione in formato elettronico, salvo che non siano medici, dentisti, veterinari, ecc. per i quali vige il divieto. Per le fatture alla PA resta l’obbligo di emissione dell FE. L’emissione in formato elettronico (utilizzata ad esempio perché preferita/richiesta dal cliente) comporta l’obbligo di conservazione elettronica per 10 anni delle FE, al pari degli altri soggetti.

FATTURE RICEVUTE
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti minimi e forfetari non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Pertanto costituisce un comportamento concludente volto alla scelta di ricezione in formato elettronico delle fatture comunicare al fornitore la PEC o il Codice destinatario. I contribuenti in esame dovranno pertanto evitare di comunicare PEC o Codice destinatario mentre dovranno richiedere la copia cartacea della fattura al fornitore.


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