Passa ai contenuti principali

Post

Visualizzazione dei post da dicembre, 2019

Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie - Estensione dei soggetti obbligati

1  premessa Al fine di acquisire i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e UNICO PF), l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto l’obbligo di comunicare in via tele­matica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie: ·        sostenute dalle persone fisiche presso determinati soggetti; ·        mediante il Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato. In attuazione di tale disposizione, con il DM 22.11.2019, pubblicato sulla G.U. 4.12.2019 n. 284, sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF). Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, per la relativa consultazione da

Scontrino elettronico 2020, registratore telematico obbligatorio? Tutte le alternative

Scontrino elettronico 2020, manca poco all'avvio dell'obbligo ed i dubbi maggiori riguardano l'acquisto del nuovo registratore telematico. Esistono alcune alternative per adeguarsi alla nuova trasmissione telematica dei corrispettivi, da valutare caso per caso in base alla propria situazione. Continua a leggere su informazionefiscale.it

OBBLIGO DEL REGISTRATORE TELEMATICO DALL’1.1.2020: CASI DI ESONERO E MODALITÀ TRANSITORIE

A decorrere dall’1.1.2020 scatta, per la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati , l’ obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (tale obbligo è stato anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000). In merito si evidenzia che tale memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri: ·      fa venir meno l’obbligo di : -    certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale . In luogo di detti documenti, “per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’ emissione del c.d. “documento commerciale” ; -    annotazione nel registro dei corrispettivi . Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi