A decorrere dall’1.1.2020 scatta, per la
generalità dei commercianti al
minuto e soggetti assimilati,
l’obbligo di memorizzare
elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri
all’Agenzia delle Entrate (tale obbligo è stato anticipato all’1.7.2019
per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000).
In merito si evidenzia che tale memorizzazione
e invio telematico dei corrispettivi giornalieri:
·
fa venir meno l’obbligo
di:
-
certificazione fiscale
dei corrispettivi
mediante l’emissione dello scontrino
fiscale ovvero della ricevuta
fiscale. In luogo di detti documenti, “per
rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
-
annotazione nel
registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale
registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le
liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle
imposte dirette;
·
comporta
la necessità di adattare ovvero sostituire il registratore di cassa in uso
in quanto, per adempiere a tale obbligo, è necessario essere dotati di un Registratore
telematico (RT) in grado di “registrare, memorizzare in memorie
permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e
trasmettere telematicamente i dati fiscali” all’Agenzia. In particolare,
il RT genera un file XML al momento della chiusura giornaliera, lo sigilla
elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all’Agenzia
delle Entrate.
A tal fine è previsto il riconoscimento di un
contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento
degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un
massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed €
50 in caso di adattamento. Detto
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel
mod. F24 (codice tributo “6899”) tramite i servizi dell’Agenzia delle
Entrate (Fisconline / Entratel).
CASI
DI ESONERO
Come sopra
accennato l’obbligo in esame riguarda la generalità dei commercianti al minuto
e soggetti assimilati (tra questi sono ricompresi, ad esempio, i soggetti che effettuano
prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi
e prestazioni di servizi rese nell’esercizio d’impresa in locali aperti al pubblico).
Va tuttavia evidenziato che il MEF con uno specifico Decreto ha individuato le fattispecie
esonerate da tale obbligo, per il primo periodo di applicazione, di seguito
elencate.
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione
dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96
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a)
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cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
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b)
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cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per
autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori
dell’esercizio di impresa, arte e professione;
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c)
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cessioni di prodotti agricoli effettuate
dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n.
633/72;
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d)
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cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art.
21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt / documento ad esso assimilabile), se integrato con l’ammontare dei corrispettivi;
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e)
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cessioni di giornali quotidiani / periodici /
supporti integrativi / libri,
esclusi quelli d’antiquariato;
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f)
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prestazioni
di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari,
diritti o altri compensi in misura
fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di
assegni bancari;
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g)
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cessioni e prestazioni
effettuate mediante apparecchi
automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento /
divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico /
circoli / associazioni di qualunque specie;
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h)
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operazioni relative a concorsi pronostici e scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98,
e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate;
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i)
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somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali / interaziendali, scolastiche, universitarie e in
mense popolari gestite direttamente da enti pubblici / enti di assistenza e
di beneficenza;
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l)
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prestazioni
di traghetto rese con barche a
remi, prestazioni rese dai
gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni
di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni
di trasporto rese a mezzo servizio di
taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano
attività di traghetto fluviale di
persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni
limitrofi;
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m)
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prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da
aziende o istituti di credito /
società finanziarie – fiduciarie /
società di intermediazione mobiliare;
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n)
|
cessioni e
prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16
e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni
relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei
/ gallerie / monumenti; ecc.);
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o)
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prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di
persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge
n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente
l’attività di trasporto;
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p)
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prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l’attività
esclusivamente nei confronti di
portatori di handicap;
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q)
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prestazioni
didattiche, finalizzate al conseguimento
della patente, rese dalle autoscuole;
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r)
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prestazioni
effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da
barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
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s)
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prestazioni rese da
fumisti e quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
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t)
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prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
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u)
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prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si
avvalgono di collaboratori e dipendenti;
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v)
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prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e
collaboratori;
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z)
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prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini
rese nell’abitazione dei clienti da
parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
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aa)
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prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono
di collaboratori e dipendenti;
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bb)
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cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini,
piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive,
sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da
parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni
di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
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|
cc)
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somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma
itinerante in stadi, stazioni ferroviarie e
simili, cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di
manifestazioni in genere;
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dd)
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cessioni di cartoline e souvenirs da parte di
venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
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ee)
|
somministrazioni
di alimenti e bevande, accessorie
al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale
addetto alle carrozze medesime;
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ff)
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prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo
concernenti la prenotazione di servizi
in nome e per conto del cliente;
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gg)
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prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la
determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti
a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche
o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale
addetto;
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hh)
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cessioni e
prestazioni rese da associazioni
sportive dilettantistiche che applicano la Legge n. 398/91, associazioni
senza fini di lucro e associazioni pro-loco ex art. 9-bis, Legge
n. 66/92;
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ii)
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prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
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ll)
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prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
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mm)
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prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari
pubblici;
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nn)
|
prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
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oo)
|
cessioni di beni poste in essere da
soggetti che effettuano vendite per
corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
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pp)
|
cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n.
59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;
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qq)
|
cessioni e prestazioni
poste in essere da Regioni, Province, Comuni
e loro consorzi, Comunità montane
/ Istituzioni di assistenza e
beneficenza / Enti di previdenza
/ Unità sanitarie locali / istituzioni
pubbliche di cui all’art. 41, Legge n.
833/78, enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, escluse quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai
Comuni;
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rr)
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abrogato;
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ss)
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prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e
internazionale rese dall’Ente poste;
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|
tt)
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attrazioni e intrattenimenti indicati
nella sezione I, limitatamente alle piccole
e medie attrazioni, e alla
sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n.
337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti
da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94,
qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
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|
tt-bis)
|
prestazioni di servizi rese dalle
imprese di cui all’art. 23, comma 2,
D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali
e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale
cui ha accesso il pubblico e quelle rese al domicilio del cliente tramite gli
addetti al recapito.
|
In linea di principio,
quindi, per il primo periodo di applicazione, i soggetti attualmente non
tenuti a certificare le operazioni effettuate con scontrino / ricevuta
fiscale continuano a beneficiare di tale esonero e quindi non sono obbligati
a memorizzare e trasmettere telematicamente tramite un RT i corrispettivi
giornalieri.
NB
|
L’intento di limitare
nel tempo tali esoneri è confermato dall’art. 3 del citato Decreto in
base al quale “con successivi decreti … sono individuate le date a
partire dalla quali vengono meno gli esoneri”.
In applicazione di tale previsione, si evidenzia
che nell’ambito del c.d. “Decreto Collegato alla Finanziaria 2020”:
· è soppresso l’esonero
dalla certificazione tramite scontrino /
ricevuta fiscale per le prestazioni finalizzate al conseguimento della
patente rese dalle autoscuole (lett. q predetta Tabella);
· fino
al 30.6.2020
le autoscuole possono continuare a certificare le predette prestazioni
con l’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale in luogo della
memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi
all’Agenzia delle Entrate (utilizzo del RT).
|
Merita infine
evidenziare che con riferimento alle:
·
operazioni c.d. “marginali”, ossia le cessioni /
prestazioni effettuate in via marginale (con ricavi / compensi non superiori
all’1% del volume d’affari complessivo) rispetto a quelle sopra elencate ovvero
rispetto a quelle per le quali vige l’obbligo di fatturazione;
·
cessioni
/ prestazioni diverse dalle cessioni di
benzina / gasolio effettuate dai distributori di carburante dalle
quali derivano ricavi / compensi non superiori all’1% del volume d’affari
complessivo;
l’esonero dall’obbligo in esame è
riconosciuto fino al 31.12.2019. Pertanto, in assenza di una nuova specifica
disposizione, anche per tali operazioni dall’1.1.2020 dovrà essere utilizzato il
RT.
Per essere utilizzato
ai fini in esame, il RT deve essere:
· censito / accreditato mediante la procedura
disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, dal diretto
interessato ovvero dal suo intermediario / consulente delegato (nel modello
di delega deve risultare barrato il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”);
· attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato il cui elenco è disponibile sul sito https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori.
Il
RT è in grado di memorizzare e provvedere “automaticamente” alla creazione del
file con i dati dei corrispettivi giornalieri ed al relativo invio (a seguito
delle operazioni di chiusura giornaliera) quando risulta “in servizio”. L’invio
va effettuato entro 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni.
PRIMO
SEMESTRE DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Per
il primo semestre di applicazione dell’obbligo in esame,
ossia fino al 30.6.2020 per i soggetti obbligati a decorrere dall’1.1.2020
è prevista l’applicazione delle seguenti disposizioni “di favore”:
· non sono applicate
sanzioni
in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia entro
il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi
restando i termini per la liquidazione mensile / trimestrale dell‘IVA);
· i soggetti che non
riescono a dotarsi di un RT “in servizio” entro l’1.1.2020 possono:
- continuare ad emettere
scontrino / ricevuta fiscale con il registratore di cassa già in uso;
-
trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro
il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, utilizzando
la procedura messa a disposizione dall’Agenzia (area riservata del
portale “Fatture e corrispettivi” - “Corrispettivi per
esercenti non in possesso di RT”) direttamente ovvero tramite un
intermediario abilitato.
NB
|
Tale facoltà è
riconosciuta fino al momento di messa in servizio del RT e, in ogni
caso, non oltre il semestre di moratoria (30.6.2020).
|
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