Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie - Estensione dei soggetti obbligati
Al
fine di acquisire i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei
redditi (modelli 730 e UNICO PF), l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha
previsto l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i
dati relativi alle spese sanitarie:
·
sostenute dalle persone fisiche presso determinati
soggetti;
·
mediante il Sistema tessera sanitaria, gestito
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.
In
attuazione di tale disposizione, con il DM 22.11.2019, pubblicato sulla G.U. 4.12.2019 n. 284, sono stati individuati
nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all’invio al Sistema tessera
sanitaria dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione
della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello
REDDITI PF).
Per
la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, per la
relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si
applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati,
contenute nel decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.7.2015 e
27.4.2018.
2 Nuovi
soggetti obbligati
L’obbligo
di invio dei dati relativi alle spese sanitarie viene infatti esteso agli
iscritti:
· agli
Albi della professione sanitaria di:
–
tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
–
tecnico audiometrista;
–
tecnico audioprotesista;
–
tecnico ortopedico;
–
dietista;
–
tecnico di neurofisiopatologia;
–
tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare;
–
igienista dentale;
–
fisioterapista;
–
logopedista;
–
podologo;
–
ortottista e assistente di oftalmologia;
–
terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva;
–
tecnico della riabilitazione psichiatrica;
–
terapista occupazionale;
–
educatore professionale;
–
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro;
–
assistente sanitario;
· all’Albo
dei biologi.
Comunicazione degli elenchi dei professionisti al Sistema
tessera sanitaria
Ai
fini in esame, gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati saranno resi
disponibili al Sistema tessera sanitaria da parte:
· della
Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione;
· dell’Ordine
dei biologi.
3 Decorrenza
L’obbligo
di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti,
si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1.1.2019.
I
dati delle spese sanitarie sostenute nel 2019 saranno quindi utilizzati per la
precompilazione dei modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020, da rendere disponibili
da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 15.4.2020.
4 Dati
da comunicare
Per
ciascuna spesa sanitaria o rimborso (in caso di prestazioni non erogate o parzialmente
erogate), i dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria sono:
·
codice fiscale del contribuente o del familiare
a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
·
codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o
denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
·
data del documento fiscale che attesta la spesa;
·
tipologia della spesa;
·
importo della spesa o del rimborso;
·
data del rimborso.
4.1 applicazione
del “criterio di cassa”
La
trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di
cassa”.
I
dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria devono quindi tenere conto
della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento
di spesa riporti una data precedente.
4.2 Spese
già soggette a comunicazione
Le spese da comunicare devono essere diverse da
quelle già previste dall’art. 3 co. 3 del
DLgs. 175/2014, cioè quelle che vengono già comunicate da parte:
DLgs. 175/2014, cioè quelle che vengono già comunicate da parte:
·
degli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i e dei
tecnici sanitari di radiologia medica;
·
degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di
ottico;
·
delle farmacie (pubbliche e private) e delle
c.d. “parafarmacie”;
·
delle aziende sanitarie locali;
·
delle aziende ospedaliere;
·
degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
·
dei policlinici universitari;
·
dei presidi di specialistica ambulatoriale;
·
delle strutture per l’erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
·
degli altri presidi e strutture, autorizzati o
accreditati, per l’erogazione dei servizi sanitari;
·
dalle strutture sanitarie militari.
4.3 Modalità
di utilizzo dei dati
Le
modalità tecniche di utilizzo dei nuovi dati ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata
saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
5 Modalità
di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
La
comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie deve avvenire:
·
al Sistema tessera sanitaria;
·
con modalità telematiche;
·
sulla base delle istruzioni operative e delle specifiche
tecniche pubblicate sul sito Internet del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).
Delega
ad intermediari
I
dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di
categoria e dei soggetti terzi (es. professionisti abilitati ad Entratel),
appositamente delegati, utilizzando l’apposita funzione del Sistema tessera
sanitaria.
A
tal fine, gli intermediari devono:
·
possedere un indirizzo PEC;
·
essere individuati e designati come
“responsabili”, ai sensi della disciplina sul trattamento dei dati personali;
·
tramite le specifiche funzionalità del Sistema
tessera sanitaria, accettare la delega all’invio telematico dei dati per conto
del soggetto delegante.
La
delega all’intermediario può essere anche parziale, vale a dire è possibile
inviare alcuni dati direttamente e fare trasmettere gli altri dati dal soggetto
delegato, prestando attenzione ad evitare errori e duplicazioni.
6 Termine
di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
L’invio
dei dati al Sistema tessera sanitaria deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di sostenimento della spesa.
In
relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2019, l’invio deve quindi avvenire
entro il 31.1.2020.
7 Regime
sanzionatorio
Ai
sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs.
175/2014, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati
per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all’applicazione di una
sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:
·
senza possibilità, in caso di violazioni
plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex
art. 12 del DLgs. 472/97;
·
con un massimo però di 50.000,00 euro.
Se
la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la
sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Nei
casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile
se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
· entro
i 5 giorni successivi alla scadenza;
· ovvero,
in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni
successivi alla segnalazione stessa.
Primo
anno di applicazione dell’obbligo
Il
successivo co. 5-ter dell’art. 3 del
DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell’obbligo,
non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
·
di “lieve
tardività” nella trasmissione dei dati;
·
oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita
fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
La
disposizione in esame è quindi applicabile alle comunicazioni riguardanti le
spese sanitarie sostenute nel 2019, in relazione ai nuovi soggetti obbligati
per effetto del DM 22.11.2019, che devono essere trasmesse entro il 31.1.2020.
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