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Visualizzazione dei post da gennaio, 2020

Cessazione dell'attività e Bonus Commercianti

Indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale  La Finanziaria 2019 ha riconosciuto a regime, dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune, l’erogazione, da parte dell’INPS, di un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS commercianti. Il bonus, in precedenza previsto fino al 2016, è stato esteso anche ai soggetti che hanno cessato l’attività nel 2017 e nel 2018. L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Questo indennizzo, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019. L’indennizzo è finanziato con l’aliquota del contributo ag

Le novità della Legge di Bilancio 2020 a sostegno della genitorialità

La L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio per il triennio 2020-2022 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto importanti agevolazioni fiscali , tra le quali assumono particolare rilievo quelle in materia di c.d. “ bonus famiglia” . In particolare, con l’ articolo 1, comma 340 è stato rifinanziato l’assegno di natalità (il c.d. bonus bebè ), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con la precisazione, però, che per questi ultimi esso è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Al fine di incentivare la natalità, il bonus bebè è diventato una misura di sostegno universale, in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 potrà essere richiesto senza limiti di reddito , essendo stato eliminato il requisito Isee previsto dalla precedente Legge di Bilancio. Difatti, fino allo scorso anno il modello Isee

I nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli appalti

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’ art. 4  del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019 , ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori. In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi: di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente , con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente , è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio. Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti dell

Versamento Ritenute negli appalti - chiarimenti

Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 13.1.2020 In occasione del Videoforum di Italia Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti fornendo ulteriori chiarimenti in relazione alla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute nell’ambito degli appalti e delle prestazioni di opere e servizi, contenuta nell’art. 17- bis del DLgs. 241/97 (introdotto con l’art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019). limite dei 200.000,00 euro L’art. 17- bis del DLgs. 241/97 ha introdotto una deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevedendo che le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o ser­vizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: ·     

Finanziaria 2020: nuove disposizioni ambito Lavoro

La Legge di Bilancio 2020 introduce nuove disposizioni in Ambito Lavoro e Amministrazione del Personale. Di seguito una sintesi dettagliata delle principali novità. Continua a leggere su bfasistema.com Le nuove disposizioni fiscali introdotte dalla cosiddetta Legge di Bilancio 2020 riguardano: Buoni pasto mense aziendali Fondo per la riduzione del carico fiscale sui dipendenti Incentivi apprendistato -duale Bonus occupazionale per le giovani eccellenze Liquidazione anticipata naspi Bonus bebè Congedo obbligatorio del padre lavoratore Buono asilo nido Opzione donna

CONGEDO DI PATERNITÀ: LE NOVITÀ PER L’ANNO 2020

Per i figli nati/adottati o affidati nel 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto a: ·       un congedo obbligatorio della durata di 7 giorni , anche non continuativi ; ·       un congedo facoltativo della durata di 1 giorno , da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore. Trattamento economico Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’ indennità giornaliera a carico INPS , pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità). L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro , alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istit