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Versamento Ritenute negli appalti - chiarimenti

Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi 13.1.2020
In occasione del Videoforum di Italia Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti fornendo ulteriori chiarimenti in relazione alla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute nell’ambito degli appalti e delle prestazioni di opere e servizi, contenuta nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (introdotto con l’art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019).

limite dei 200.000,00 euro

L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 ha introdotto una deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevedendo che le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o ser­vizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
·         per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;
·         caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;
·         mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

In relazione al limite annuo di valore dell’opera o del servizio superiore a 200.000,00 euro, è stato chiesto se debba essere interpretato facendo riferimento al valore della singola opera o del singolo servizio o se debba essere interpretato cumulativamente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 200.000,00 euro, qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, deve essere determinato facendo riferimento alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti.
Inoltre, è stato chiarito che, se la somma di tali contratti è superiore a 200.000,00 euro annui, la nuova disciplina si applica in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

cause di esclusione

L’art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 prevede che i nuovi obblighi introdotti con tale disposizione non trovino applicazione se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute:
·         risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni (lett. a);
·         non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi pre­videnziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione (lett. b).

L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, ha precisato che il legislatore ha inteso esentare dal meccanismo di controllo previsto per il committente, i rapporti contrattuali instaurati con I contribuenti in possesso di requisiti che siano ritenuti idonei a farli considerare affidabili e solvibili. Conseguentemente, viene chiarito che le suddette due condizioni contenute nell’art. 17-bis co. 5 lett. a) e b) del DLgs. 241/97 devono sussistere congiuntamente.

Requisito dell’attività triennale

Con specifico riferimento alle cause di esclusione richiamate nella lett. a) del co. 5, viene chiesto se il requisito di attività triennale si riferisca al concetto di operatività da determinare in relazione all’ammontare dei ricavi ed al costo del personale dipendente.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, per verificare che la società sia in attività da almeno tre anni, si deve fare riferimento ai criteri delineati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418 emanato in attuazione dell’art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72, in relazione alla cessazione della partita IVA. A tal fine verranno eseguiti controlli periodici sia formali che sostanziali per verificare la veridicità delle dichia­razioni rese dal contribuente.

Requisito di versamenti almeno pari al 10% dei ricavi e compensi

Viene chiesto come debba essere interpretato il requisito relativo al versamento di impo­ste per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e dei compensi risultanti dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio, nel caso in cui la società, avendo dichiarato perdite fiscali, pur avendo prodotto ricavi o compensi, non abbia effettuato versamenti di imposte.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia del 10% dei versamenti registrati nel conto fiscale prende in considerazione non solo le imposte sui redditi, ma qualsivoglia somma versata con il modello F24 (e quindi, ad esempio, anche l’IVA, le stesse ritenute fiscali e i contributi previdenziali). Conseguentemente, tale condizione può essere rispettata anche in presenza di perdite fiscali.

ambito applicativo

L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 circoscrive l’ambito applicativo della norma ai rapporti “di importo annuo complessivo superiore a euro 200.000” in relazione ai contratti di appalto, subappalto e affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati “caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
L’art. 4 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), oltre ad introdurre il richiamato art. 17-bis del DLgs. 241/97 ha previsto al co. 3 una nuova ipotesi di reverse charge disciplinata nell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, il cui ambito oggettivo viene circoscritto in modo ana­logo a quanto previsto per l’obbligo di versamento delle ritenute introdotto con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97, con la differenza, in particolare, che nell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 il legislatore ha escluso esplicitamente l’applicazione del regime del reverse charge per le agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del DLgs. 276/2003.
Partendo dal richiamato diverso tenore letterale delle due norme, è stato chiesto come debba essere interpretato il mancato esplicito richiamo delle agenzie per il lavoro, in relazione all’art. 17-bis del DLgs. 241/97.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina introdotta con il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica anche nei confronti delle agenzie per il lavoro disciplinate dal DLgs. 276/2003, proprio in considerazione della mancata esplicita esclusione.

controllo del committente

È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in relazione a quanto previsto con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97, al fine di permettere al committente di svolgere la funzione di controllo del versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, sia necessario per le medesime compilare una delega di pagamento per il versamento delle ritenute dovute in relazione ad ogni singolo dipendente che sia stato impiegato nella prestazione dell’opera o del servizio del singolo committente o se sia possibile utilizzare un modello F24 per il versamento delle ritenute dovute in relazione a tutti i dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio di ciascun committente.

Compilazione del modello F24

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che può essere compilato un solo modello F24 per ciascun committente e richiama quanto già precisato con la ris. 24.12.2019 n. 109, contenente le istruzioni per la compilazione del modello F24 e con la quale è stato precisato che i versamenti “sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente”.


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