Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum Italia Oggi
13.1.2020
In occasione del Videoforum di Italia Oggi, l’Agenzia
delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti fornendo ulteriori chiarimenti in
relazione alla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute
nell’ambito degli appalti e delle prestazioni di opere e servizi, contenuta
nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97
(introdotto con l’art. 4 del DL 124/2019, conv. L.
157/2019).
limite dei 200.000,00 euro
L’art. 17-bis
del DLgs. 241/97 ha introdotto una deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia
di versamenti e compensazioni, prevedendo che le imprese appaltatrici,
subappaltatrici e affidatarie hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi
di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione
dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie
posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le
seguenti condizioni:
· per un importo complessivo annuo
superiore a 200.000,00 euro;
· caratterizzati dal prevalente utilizzo
di manodopera presso le sedi del committente;
· mediante l’utilizzo di beni strumentali
di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
In relazione al limite annuo di valore dell’opera o del
servizio superiore a 200.000,00 euro, è stato chiesto se debba essere
interpretato facendo riferimento al valore della singola opera o del singolo
servizio o se debba essere interpretato
cumulativamente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di
200.000,00 euro, qualora il committente affidi il compimento di più opere e
servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
deve essere determinato facendo riferimento alla somma dell’importo annuo dei
singoli contratti.
Inoltre, è stato chiarito che, se la somma di tali
contratti è superiore a 200.000,00 euro annui, la nuova disciplina si applica in
relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del
superamento della soglia.
cause di esclusione
L’art. 17-bis
co. 5 del DLgs. 241/97 prevede che i nuovi obblighi introdotti con tale
disposizione non trovino applicazione se l’impresa appaltatrice, affidataria e
subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del
versamento delle ritenute:
· risulti in attività da almeno 3 anni,
sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei
periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate
nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un
importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da
tali dichiarazioni (lett. a);
· non abbia iscrizioni a ruolo o
accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali
per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti
pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione (lett.
b).
L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, ha precisato che
il legislatore ha inteso esentare dal meccanismo di controllo previsto per il
committente, i rapporti contrattuali instaurati con I contribuenti in possesso
di requisiti che siano ritenuti idonei a farli considerare affidabili e
solvibili. Conseguentemente, viene chiarito che le suddette due condizioni
contenute nell’art. 17-bis co. 5
lett. a) e b) del DLgs. 241/97 devono sussistere
congiuntamente.
Requisito dell’attività triennale
Con specifico riferimento alle cause di esclusione
richiamate nella lett. a) del co. 5, viene chiesto se il requisito di attività
triennale si riferisca al concetto di operatività da determinare in relazione
all’ammontare dei ricavi ed al costo del personale
dipendente.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, per
verificare che la società sia in attività da almeno tre anni, si deve fare
riferimento ai criteri delineati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
12.6.2017 n. 110418 emanato in attuazione dell’art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72, in relazione alla
cessazione della partita IVA. A tal fine verranno eseguiti controlli periodici
sia formali che sostanziali per verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese dal contribuente.
Requisito di versamenti almeno pari al 10% dei ricavi e compensi
Viene chiesto come debba essere interpretato il
requisito relativo al versamento di imposte per un importo non inferiore al 10%
dell’ammontare dei ricavi e dei compensi risultanti dalle dichiarazioni
dell’ultimo triennio, nel caso in cui la società, avendo dichiarato perdite
fiscali, pur avendo prodotto ricavi o compensi, non abbia effettuato versamenti
di imposte.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia del
10% dei versamenti registrati nel conto fiscale prende in considerazione non
solo le imposte sui redditi, ma qualsivoglia somma versata con il modello F24 (e
quindi, ad esempio, anche l’IVA, le stesse ritenute fiscali e i contributi
previdenziali). Conseguentemente, tale condizione può essere rispettata anche in
presenza di perdite fiscali.
ambito applicativo
L’art. 17-bis
del DLgs. 241/97 circoscrive l’ambito applicativo della norma ai rapporti “di importo annuo complessivo superiore a
euro 200.000” in relazione ai contratti di appalto, subappalto e affidamenti
o rapporti negoziali comunque denominati “caratterizzati da prevalente utilizzo di
manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni
strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque
forma”.
L’art. 4 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), oltre ad
introdurre il richiamato art. 17-bis
del DLgs. 241/97 ha previsto al co. 3 una nuova ipotesi di reverse charge disciplinata nell’art. 17
co. 6 del DPR 633/72, il cui ambito oggettivo viene circoscritto in modo
analogo a quanto previsto per l’obbligo di versamento delle ritenute introdotto
con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97,
con la differenza, in particolare, che nell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72 il
legislatore ha escluso esplicitamente l’applicazione del regime del reverse charge per le agenzie per il
lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del DLgs. 276/2003.
Partendo dal richiamato diverso tenore letterale delle
due norme, è stato chiesto come debba essere interpretato il mancato esplicito
richiamo delle agenzie per il lavoro, in relazione all’art. 17-bis del DLgs.
241/97.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina
introdotta con il nuovo art. 17-bis
del DLgs. 241/97 si applica anche nei confronti delle agenzie per il lavoro
disciplinate dal DLgs. 276/2003, proprio in considerazione della mancata
esplicita esclusione.
controllo del committente
È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in
relazione a quanto previsto con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97, al fine di
permettere al committente di svolgere la funzione di controllo del versamento
delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o
subappaltatrice, sia necessario per le medesime compilare una delega di
pagamento per il versamento delle ritenute dovute in relazione ad ogni singolo
dipendente che sia stato impiegato nella prestazione dell’opera o del servizio
del singolo committente o se sia possibile utilizzare un modello F24 per il
versamento delle ritenute dovute in relazione a tutti i dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio di ciascun committente.
Compilazione del modello F24
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che può essere
compilato un solo modello F24 per ciascun committente e richiama quanto già
precisato con la ris. 24.12.2019 n. 109, contenente le istruzioni per la
compilazione del modello F24 e con la quale è stato precisato che i versamenti
“sono effettuati dall’impresa
cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori
impiegati presso uno stesso committente”.
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