SCHEDA CARBURANTI
MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI
Come si sa, la scheda
carburante, regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977, è nata
quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di
alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità
dell’IVA e della deducibilità del costo.
La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di
carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione
da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
Non può essere utilizzata in caso di acquisti
effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di
acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di
carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti
pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università:
in questi casi è obbligatorio che il
gestore emetta regolare fattura.
Ai fini della deducibilità del costo
e della detraibilità dell’IVA, la scheda carburante, mensile o trimestrale, va regolarmente registrata nel registro
degli acquisti riportando il periodo cui si riferisce, il numero di protocollo
attribuitole e l’ammontare dell’operazione distinto in imponibile e IVA.
È necessario che sia compilata una
scheda carburante per ogni autoveicolo, anche nel caso in cui il bene
utilizzato non sia di proprietà dell’utilizzatore.
Vi devono inoltre essere indicati
gli estremi di individuazione del veicolo e dell’acquirente:
- Nome
e cognome, ovvero denominazione o ragione sociale, del soggetto utilizzatore
-
Tipo, modello, targa o numero del telaio dell’autoveicolo
È poi l’addetto al distributore
stradale che annota sulla scheda, all’atto di ciascun rifornimento, la
data dell’acquisto, l’importo al lordo dell’IVA e la denominazione, ragione
sociale o cognome e nome dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto di
distribuzione, apponendovi poi la propria firma.
Nel documento vanno poi indicati i
chilometri iniziali e quelli finali, relativamente al periodo per il quale è
emesso (mensile o trimestrale).
Nel caso di acquisti di carburante
effettuati da dipendenti che utilizzano la propria autovettura per conto del
datore di lavoro, la scheda carburante deve contenere
gli estremi di individuazione del
veicolo e i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo e
dell’impresa soggetto d’imposta. Si precisa che l’indicazione
dei chilometri percorsi va riferita
esclusivamente ai consumi afferenti l’attività d’impresa.
L’art.7 c.2 lett. p) del D.L.
70/2011 ha introdotto la possibilità di
evitare la compilazione della scheda carburante, nel caso in
cui il pagamento avvenga esclusivamente
con carte di credito, di debito o prepagate.
Al riguardo, rimangono ancora, ad oggi,
seri dubbi circa la possibilità di detrazione l’IVA.
È fondamentale compilare il
documento correttamente, in tutti i dati richiesti, al fine di non incorrere in
sanzioni: la mancata indicazione di uno degli elementi
richiesti dalla normativa comporta la ripresa a tassazione del costo
dedotto e dell’IVA detratta.
Al riguardo si è pronunciata, per
ultimo, la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 912/2012.
Il caso riguardava un contribuente che era stato denunciato per dichiarazione
fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti in quanto aveva dedotto le
spese per consumo di benzina attraverso schede carburanti che riportavano una
serie di imprecisioni e dati inesatti tali da far ipotizzare che le spese non
corrispondessero al vero. Più precisamente:
- mancavano i chilometri percorsi;
- i rifornimenti erano effettuati in
giorni in cui l’impianto era chiuso;
- il consumo medio dichiarato nelle
schede era nettamente superiore a quello indicato dalla casa costruttrice;
- i gestori dell’impianto di
distribuzione hanno disconosciuto sigle e firme apposte.
Fonte: Fisco7
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