I
lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi)
possono presentare la dichiarazione con il modello 730.
Il
modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il
contribuente:
·
ottiene
il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di
pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di
agosto o di settembre);
·
non
deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute
vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla
pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.
Possono
utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti
che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma
anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i
soci di cooperative, ecc.) anche se nel
2020 non hanno più un sostituto d’imposta.
A
partire da quest’anno, il modello 730, può essere utilizzato anche per la
presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi di un
contribuente deceduto, che abbia percepito redditi che possono essere
dichiarati con il modello in esame.
I
termini di presentazione diretta all’Agenzia Entrate, al CAF o al
professionista abilitato del Modello quest’anno sono fissati al 23 luglio 2020 sia per il modello
precompilato che per l’ordinario. Il termine è anticipato al 7 luglio 2020 per chi presenta il
modello 730 ordinario al proprio sostituto d’imposta.
Modello 730 precompilato
A
partire dal 15 aprile 2020,
l’Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti il Modello 730
precompilato.
In
particolare il modello 730 precompilato viene reso disponibile, previa
autenticazione con credenziali al portale, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it per i
lavoratori dipendenti e i pensionati che:
·
hanno
presentato il modello 730/2019 per i redditi dell’anno 2018;
·
e,
inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2020
con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o
ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2019.
La
dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in
possesso della Certificazione Unica 2020, che per l’anno 2018 hanno presentato
il modello Redditi Persone Fisiche 2019 pur avendo i requisiti per presentare
il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri
RM, RT e RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2019.
La
dichiarazione precompilata non viene
invece predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente
(2018), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o
integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione
precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (ex
art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973).
Non
verrà predisposto il modello precompilato nemmeno per i contribuenti che nel
2018 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta
eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le
persone legalmente incapaci e quelle decedute.
Per
la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia Entrate utilizza le
seguenti informazioni:
·
i
dati contenuti nella Certificazione Unica inviata all’Agenzia Entrate dai
sostituti d’imposta (reddito di lavoro dipendente, ritenute Irpef, trattenute
di addizionale regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale e
dati dei familiari a carico);
·
gli
oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia Entrate, quali
spese sanitarie e relativi rimborsi, spese per la frequenza degli asili nido e
per i servizi formativi infantili, interessi passivi sui mutui, premi
assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori
domestici, bonifici effettuati nell’anno 2019 per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi
finalizzati al risparmio energetico, ecc.;
·
alcune
informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad
esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una
detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni
precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo
degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio
energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
·
altri
dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute
nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le
compensazioni effettuati con il modello F24.
Attenzione: per accedere al
Modello 730 precompilato pubblicato on line è necessario essere in possesso
di un codice Pin, che può essere richiesto:
·
online, accedendo al sito dell’Agenzia
www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
·
per telefono, chiamando il servizio di risposta
automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
·
in ufficio, presentando un documento di identità.
È
altresì possibile accedere al Modello 730 se in possesso di Spid identità digitale, Pin
dispositivo Inps,
Carta
nazionale dei servizi cd. CNS, NoiPA, Delega Caf.
Consigliamo i
soggetti interessati ad attivarsi in tempo utile.
|
Non
ci dilungheremo ulteriormente, in questa sede, sul tema del 730 precompilato. I
clienti interessati potranno chiedere ulteriori informazioni presso i nostri
uffici.
Il modello 730
(precompilato o no) può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie
di reddito (2019):
- redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
- Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.
Anche
nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la
dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni
non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta
risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da
acconti versati per il 2019.
Quando
entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono
presentarlo in forma congiunta.
Le novità del modello 730/2020
Le
principali novità contenute nel modello 730/2020 sono le seguenti:
·
Estensione dell’utilizzo del 730
all’erede: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle
persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno
utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente
deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il
modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né
del contribuente né dell’erede.
·
Nuovo limite reddituale per i figli a
carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a
ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a
carico è elevato a 4.000 euro.
·
Impatriati: per i
contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30
aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla
formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta
al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e
assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione
del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il
versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le
modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
·
Detrazione per comparto sicurezza e
difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di
reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno
precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio,
comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali.
·
Detrazione per riscatto dei periodi non
coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere
sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere
detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5
quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli
successivi.
·
Detrazione per infrastrutture di
ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per
l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto
dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute,
di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10
rate annuali di pari importo.
·
Sport bonus: i
contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A,
allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito
d’imposta. Il credito d’imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore
degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è
riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre
quote annuali di pari importo.
·
Credito d’imposta per bonifica
ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su
edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti
proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione
dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto
idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree
verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta
un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito
d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
·
Detrazione per spese di istruzione: per l’anno
2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione
è pari a 800 euro.
·
Scheda per la scelta della destinazione
dell’8 per mille dell’IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille
dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte
opzioni (fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai
rifugiati, beni culturali).
Ricordiamo
inoltre le principali detrazioni di
cui potrà usufruire il contribuente nella dichiarazione dei redditi Mod.
730/2020:
·
Detrazione per il
coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di
reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per
i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì
aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre
i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700
euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se
superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è
tra 35.100 e 35.200 euro;
·
Detrazione per figli a
carico nella
misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1220 euro per ogni figlio di età
compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età
superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350,00 euro per ciascun
figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620,00 euro per ciascun
figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.
·
Nel
caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono
aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio.
·
Il
calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione
base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1220 euro per figli minori di 3
anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito
complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni
figlio successivo al primo il reddito
teorico è aumentato di 15.000;
·
Detrazione per le spese
mediche sopra
la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
·
Detrazione per le spese
funebri, nella
misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone,
indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per
importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
·
Detrazione per le spese
veterinarie sostenute
per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di
129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro;
·
Detrazione degli
interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19%
fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di
2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni
cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi.
·
Detrazione per spese di
assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non
concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i
contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016
750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
·
Detrazione per
interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50%
per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
·
Detrazione per le spese
sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore
ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
·
Detrazione per le spese
relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura
(dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di
intervento;
·
Detrazione per gli
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare
complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la
realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che
determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento
deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta
nella misura dell’80%;
·
Detrazione per le spese
di istruzione sostenute
per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo
annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
·
Detrazione delle spese
per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali,
in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita
annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
·
Detrazione per le spese
sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università
situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in
base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per
canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione
l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri
dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa.
L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si
applica nella misura del 19%;
·
Detrazione per le spese
per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni
inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210
euro per figlio;
·
Detrazioni per i
compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto
dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da
indicare è di 1.000 euro;
·
Detrazione per le
erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro
annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi
straordinari nella
misura del 19%;
·
Detrazione del 30% per
le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non
superiore a 30.000 euro;
·
Detrazione per
gli inquilini di alloggi adibiti
ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71
euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra
15.493,72 e 30.987,41 euro;
·
Detrazione per gli
inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone
concordato nella
misura di 495,80 euro se il reddito
complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il
reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
·
Detrazione per
contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare
da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La
detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro;
·
Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito
complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo
è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i
primi 3 anni.
Le deduzioni riguardano una serie di
spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si
riduce.
Tra
le deduzioni ricordiamo:
·
i
contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza
(anche per i famigliari fiscalmente a carico), i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi,
quelli versati al fondo dalle casalinghe;
·
i
contributi versati alle forme di
previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali
(assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La
deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico
aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
·
l’assegno periodico
corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi
però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
·
le
spese sostenute dai disabili per prestazioni
del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori
dedicati all'assistenza diretta della persona;
·
il
50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di
minori stranieri;
·
i
contributi per gli addetti ai servizi
domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.
ATTENZIONE: anche in caso di
presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi
legati al modello Redditi Persone Fisiche 2020 (capital gains, investimenti e
attività finanziarie all’estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non
poco frequenti, di:
- contribuenti proprietari o titolari di altro diritto
reale su immobili situati all’estero
e che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle
relative imposte dovute (IVIE e IVAFE);
- contribuenti che hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria o
hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non
residente, senza il tramite di intermediari.
|
ATTENZIONE:
i fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che
intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello 730.
Vi
invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio, per
consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa
comunicazione, sottoscritti laddove indicato.
Il
nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della
dichiarazione.
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