In sede di conversione del c.d. "Decreto Sostegni-bis" è stata rivista la ripresa dei versamenti delle rate 2020 relative alla c.d. "rottamazione-ter" e al c.d. "saldo e stralcio".
In particolare, in luogo del versamento entro il 31.7.2021 è stata prevista una "scalettatura", con termini differenziati a seconda della rata di riferimento (così, ad esempio, entro il 31.7 dovranno essere versate le rate dovute entro i mesi di febbraio e marzo 2020, entro il 31.8 la rata di maggio 2020).
Resta confermato al 30.11.2021 il termine di versamento delle rate scadenti nel 2021.
In sede di conversione del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" è stato introdotto il nuovo art. 1-sexies che, modificando l'art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", prevede una revisione dei termini di versamento delle rate 2020 riferite alle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" (anche per risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio".
A tal proposito va evidenziato che il citato comma 3:
- originariamente disponeva il differimento all'1.6.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020;
- a seguito della riscrittura dello stesso ad opera dell'art. 154, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevede(va) che il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l'inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all'1.3.2021 dall'art. 4, DL n. 157/2020;
- per effetto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. b), DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" dispone(va) che era considerato tempestivo:
- il versamento effettuato entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020;
- il versamento effettuato entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 - 31.3 - 31.5 e 31.7.2021.
Ora, il citato art. 1-sexies, DL n. 73/2021 prevede una "scalettatura" dei versamenti di quanto dovuto nel 2020 a seconda della rata di riferimento, come di seguito evidenziato.
Scadenza rata | Termine differito |
28.2.2020 e 31.3.2020 | 31.7.2021 |
31.5.2020 | 31.8.2021 |
31.7.2020 | 30.9.2021 |
30.11.2020 | 31.10.2021 |
NB | Il versamento delle rate scadenti nel 2021 (entro il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7) resta confermato al 30.11.2021. |
Stante il nuovo differimento dei versamenti in esame, relativamente al c.d. "saldo e stralcio" e alla "rottamazione-ter" il versamento delle singole rate va effettuato entro i termini così individuati.
Saldo e stralcio | N° rata e scadenza originaria | Scadenza post DL 41/2021 | Scadenza post DL 73/2021 | |
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017 che:
| 2° | 31.03.2020 (*) | 31.07.2021 | 31.07.2021 |
30.09.2021 | ||||
3° | 31.07.2020 | |||
4° | 31.03.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | |
5° | 31.07.2021 |
(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020
Rottamazione | N° rata e scadenza originaria | Scadenza post DL 41/2021 | Scadenza post DL 73/2021 | |
| 3° | 31.07.2020 | 31.07.2021 | 30.09.2021 |
4° | 30.11.2020 | 31.10.2021 | ||
5° | 31.07.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | |
6° | 30.11.2021 | |||
| 3° | 28.02.2020 (*) | 31.07.2021 | 31.07.2021 |
4° | 1.06.2020 | 31.08.2021 | ||
5° | 31.07.2020 | 30.09.2021 | ||
6° | 30.11.2020 | 31.10.2021 | ||
7° | 1.03.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | |
8° | 31.05.2021 | |||
9° | 31.07.2021 | |||
10° | 30.11.2021 | |||
| 2° | 28.02.2020 (*) | 31.07.2021 | 31.07.2021 |
3° | 1.06.2020 | 31.08.2021 | ||
4° | 31.07.2020 | 30.09.2021 | ||
5° | 30.11.2020 | 31.10.2021 | ||
6° | 1.03.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | |
7° | 31.05.2021 | |||
8° | 31.07.2021 | |||
9° | 30.11.2021 |
(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020
l
NB | Per espressa previsione ai nuovi termini è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni disposta dall'art. 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018. Così, ad esempio, è considerato valido:
|
Il versamento entro i nuovi termini non richiede la corresponsione di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
Se il pagamento è effettuato oltre il termine previsto ovvero per importi parziali, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sul proprio sito Internet
"la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute". |
Merita evidenziare che i soggetti decaduti dalla "rottamazione" / "saldo e stralcio" a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.
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