Premessa
Il Green Pass o certificazione verde ha lo scopo di
comprovare l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co V-2, lo stato di avvenuta
guarigione dall’infezione, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o
antigenico rapido con risultato negativo al virus.
Il Green Pass è una
certificazione digitale e stampabile (cartacea), che
contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo
elettronico qualificato, emesso attraverso la piattaforma nazionale del
Ministero della Salute.
ATTENZIONE. La verifica del Green Pass può avvenire solo mediante l’utilizzo
dell’applicazione ufficiale “Verifica C19” che ha lo scopo di
verificare, tramite la lettura dei codici contenuti nel Qrcode, la validità
della certificazione verde degli interessati.
Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 ha ampliato i soggetti
tenuti alla verifica e incluso, tra gli altri, i datori di lavoro
privati.
Il controllo
diventerà obbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e comporterà, per i datori di lavoro,
sia pubblici che privati, la necessaria predisposizione di misure tese a
rispettare la privacy dei dipendenti allo scopo di mitigare i rischi di una
violazione della riservatezza dei prestatori di lavoro.
Lo strumento di
verifica
Lo strumento utilizzato per la verifica e sul quale viene installata l’applicazione
“C19” deve essere aziendale.
Nell’opera di organizzazione dei controlli, deve essere cura del datore
di lavoro evitare che il controllo avvenga in assenza di specifiche istruzioni
anche per quanto attiene l’uso dell’app e del device
aziendale.
APPROFONDIMENTO. Particolare attenzione deve essere posta per quelle modalità di
verifica che sfruttano soluzioni tecnologiche con la funzione di automatizzare
le verifiche, come ad esempio i “Totem” che non prevedono il ricorso ad
una persona ma sfruttano l’efficacia di un sistema informatico allo scopo di
velocizzare il processo.
In tal caso, il datore di lavoro ha l’onore di svolgere una preventiva
valutazione ex art. 2 del GDPR allo scopo di individuare i
possibili rischi che potrebbero ledere in maniera significativa i diritti dei
lavoratori.
L’analisi dovrà concentrarsi sulle modalità di verifica dello strumento e
sul ciclo vita del dato, garantendo la mera lettura dello stesso, senza
ulteriori trattamenti. Particolare attenzione deve essere prestata nell’ipotesi
in cui lo strumento venga utilizzato per altre ragioni, come ad esempio
registrazione ingressi, misurazione della temperatura o verifica del corretto
uso della mascherina.
In tali casi, stante il divieto di registrazione del Green Pass, sarà
necessario valutare che il sistema non combini le informazioni acquisite dallo
strumento ed evitare un uso illegittimo dei dati raccolti per le diverse
finalità.
L’obbligo di
informativa
È onere del datore di lavoro informare il
lavoratore del trattamento di verifica, anche tramite
l’apposizione di informative brevi in prossimità dei luoghi d’accesso.
L’informativa dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 13 del Reg. Eu
679/2016.
La base giuridica si rinviene nell’obbligo di legge sancito dall’art.
3 del D.L. n. 127/2021 che manterrà la sua validità fino al 31
dicembre 2021, data in cui sarà cessato lo stato di emergenza.
La conservazione
del dato
Il comma
5 dell’art. 13 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 dispone che “l’attività di verifica delle certificazioni non
comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque
forma”.
APPROFONDIMENTO. Il divieto di
conservazione è stato, altresì, ribadito dalla nostra
Autorità Garante la quale con nota dello scorso 6 settembre ha dichiarato che
le operazioni di trattamento relative alla verifica del Green Pass restano valide
solo nell’ambito strettamente circoscritto agli obblighi di legge. Resta,
pertanto, fermo il divieto di richiedere copia o prelevare copia digitale del
Green pass e di annotazione (cartacea o digitale) della validità della
certificazione.
L’unico soggetto deputato alla conservazione resta il Ministero della salute in qualità di Titolare
del trattamento.
Il divieto di conservare copia è stato, inoltre, ribadito anche dal
Ministero degli interni con la Circolare interpretativa in merito alle
verifiche dell’identità del possessore del Green pass.
Tali esigenze dovranno essere specificatamente descritte nel protocollo
di organizzazione demandato dall’ultimo decreto legge al datore di lavoro. Lo
scopo del protocollo è quello di delineare le politiche e le modalità dello
stesso.
A ciò si unisce la necessità di modificare il sistema di gestione privacy
integrando – con il coinvolgimento del DPO o del Privacy
Officer – il registro dei trattamenti e il documento di gestione,
oltre che il documento di valutazione dei rischi ex art. 25 nei casi in cui lo
strumento di controllo sia automatizzato.
Delegati al
controllo
L’art. 3 del Decreto in parola in linea di continuità con
il D.P.C.M. del 17
giugno del 2021, sancisce che i
soggetti deputati al controllo dovranno essere formalmente delegati. Si
tratta della nomina dell’autorizzato o designato al trattamento prevista dal
combinato disposto di cui all’art. 2 quaterdecies del Codice
privacy e all’art. 29 del GDPR.
APPROFONDIMENTO. La stessa ha lo scopo di istruire nel dettaglio le operazioni da
compiere nell’atto di verifica e dimostrare l’accountability del
soggetto tenuto al controllo. La nomina dell’autorizzato si pone, in tale
logica, come misura organizzativa di cui all’art. 32 del GDPR e implica
che il soggetto autorizzato o designato segua nel dettaglio le istruzioni
impartite.
Tra queste istruzioni rientra sicuramente la modalità di lettura del QRCode che deve essere predisposta nella modalità
meno invasiva possibile per la riservatezza dell’interessato. In tale contesto,
si inserisce l’importanza di una formazione specifica ai soggetti delegati al
controllo.
Come noto, la formazione degli autorizzati del trattamento rientra
nell’insieme di misure organizzative di cui all’art. 32 del GDPR.
Adempimenti dei datori di lavoro
Di seguito, si sintetizzano gli obblighi dei datori di lavoro come
stabiliti dagli artt. 1 e 3, D.L. n. 127/2021, nella loro progressione:
- definizione delle
modalità operative per l'organizzazione delle verifiche entro il 15
ottobre 2021;
- individuazione con atto formale dei
soggetti incaricati dell'accertamento del rispetto degli obblighi;
- verifica (a partire
dal 15 ottobre 2021) del rispetto delle prescrizioni previste dalla legge;
- gestione della
“assenza ingiustificata” del lavoratore;
- eventuale
applicazione di sanzioni disciplinari.
APPROFONDIMENTO. Fatte queste considerazioni, in attesa del D.P.C.M. il datore di lavoro
dovrebbe per quanto possibile pensare, approntare e decidere (formalizzando le
decisioni in apposito e succinto piano organizzativo), prima del 15 ottobre
2021:
- la scelta del
dispositivo o dei dispositivi munito/i della App per procedere alle
verifiche;
- il criterio delle
verifiche:
1. su tutto il personale o a campione, nel secondo caso definendo
chiaramente e ragionevolmente i criteri del campionamento;
2. da eseguire all'accesso nei luoghi di lavoro (come prioritariamente
indicano le norme) e/o anche successivamente (in tal caso, se possibile,
motivandone le ragioni);
- la nomina, anche ai
fini “data protection”, dei collaboratori incaricati delle verifiche,
comprensiva delle istruzioni necessarie ad assicurare il rispetto, in
particolare, delle esigenze di riservatezza e del principio di
minimizzazione;
- le istruzioni da
impartire agli uffici del personale ovvero ai collaboratori incaricati
della gestione amministrativa dello stesso per la registrazione delle
assenze “ingiustificate” e per il riporto delle informazioni
indispensabili nelle buste paga;
- la consegna agli
interessati e/o la pubblicazione in azienda di idonee informative;
- la predisposizione
degli accessi in modo che le verifiche siano eseguite garantendo la
riservatezza e il rispetto della dignità delle persone;
- la revisione del
registro dei trattamenti con l'aggiunta di questo ulteriore trattamento.
Certificazione
assente o non valida
Gli artt. 9-quinquies e 9-septies del D.L. n. 127/2021 prevedono
che, i lavoratori:
- “nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19
o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento
dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro”.
ATTENZIONE. Per i giorni di assenza
ingiustificata, continuano le norme, non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La previsione dell’assenza ingiustificata in luogo della sospensione
dalla prestazione dell’attività lavorativa rappresenta un’importante
semplificazione per i datori di lavoro che si troveranno a dover fare
applicazione delle nuove norme emergenziali. Sospendere il dipendente privo di
certificazione, infatti, richiede la messa in atto di un iter procedurale
complesso, che prevede l’adozione di un apposito provvedimento che viene
comunicato al lavoratore interessato. L’assenza ingiustificata, viceversa, è un
dato di cui il datore di lavoro deve semplicemente prendere atto, senza
provvedere ad inoltrare comunicazioni in merito al dipendente.
Si esonera, in tal modo, il
datore di lavoro dall’obbligo (previsto nella precedente bozza del decreto) di
comunicare immediatamente, anche tramite soggetto all’uopo delegato, la
sospensione al lavoratore privo del Green pass e, dunque, non autorizzato ad
accedere ai locali aziendali.
Nel caso in cui il lavoratore privo di Green pass acceda ugualmente ai
locali aziendali, sottraendosi al controllo, la normativa prevede che lo stesso
sia non solo sanzionato, ma possa essere anche oggetto di procedimento disciplinare secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
La condotta dolosa tenuta dal lavoratore che viola volontariamente i
protocolli di controllo dell’azienda o della Pubblica Amministrazione presso
cui opera, è ritenuta, infatti, non rientrante nell’ombrello protettivo
disciplinare previsto, invece, per tutti gli altri lavoratori.
Fac-simile lettera
di incarico per la verifica del Green pass
ATTO FORMALE
PER CONFERIMENTO INCARICO
DI VERIFICA DEI CERTIFICATI VERDI COVID-19
--- Green Pass ---
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… nato/a a
…………………..………………. il ……/.…./…..……., Datore di lavoro dell’Azienda
……………………………………………………………………………………, esercitata e/o svolta presso la sede di …………………………………………………………………..,
INCARICA
i soggetti elencati nella
tabella sottostante (Soggetti incaricati) per la verifica delle
Certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC di cui
all’art. 13 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 e s.m.i., meglio note come “Green
pass”.
Il soggetto incaricato si
impegna al rispetto integrale delle istruzioni preventivamente fornite in
merito, comprese quelle relative al rispetto integrale del Regolamento UE
2016/679 - GDPR, con divieto di divulgare, conservare ed utilizzare in alcun
modo i dati delle persone che saranno soggette a verifica.
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Il Datore di lavoro |
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……………………………………………… |
Per
espressa accettazione e per conoscenza degli obblighi, compiti e funzioni
connessi al presente incarico, qui accettato.
Nominativo soggetto
delegato |
Data |
Firma per accettazione |
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Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo
cordialmente.
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