In un precedente intervento abbiamo visto che anche i soggetti forfettari dovranno emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022.
Tale onere, introdotto dall’articolo 18 D.L. 36/2022, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l’estero?
Ricordiamo che l’Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano; pertanto, i soggetti esteri, anche se identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), non sono tenuti alla fatturazione elettronica. Allo stesso modo, le fatture emesse verso controparti non residenti (intra-Ue oppure extra-Ue) sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) con l’estero è tenuto all’invio del c.d. “esterometro” a cadenza trimestrale (articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015).
L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015); risultano quindi attualmente esonerati coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario (circolare 14/E/2019).
Dal 1° luglio 2022, però, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” (di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente.
Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.
In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri, a decorrere dal mese di luglio.
Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-quater). In ottica di tracciato XML della fatturazione elettronica si ritiene che vada riportata la Natura operazione N2.1 e la dicitura “inversione contabile” nel blocco Altri dati gestionali, indicando nel campo Codice destinatario il valore “XXXXXXX”.
Analogamente, in caso di servizi resi ad un committente extracomunitario, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 riportando la Natura operazione N2.1 e la dicitura “operazione non soggetta” nel blocco Altri dati gestionali, in base all’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), D.P.R. 633/1972.
Le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.
Se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a 77,47 euro, richiedono l’assolvimento del bollo da 2 euro tramite modalità “virtuale” ai sensi del D.M. 17.06.2014, barrando l’apposita casella all’interno del file XML, oppure tramite marca fisica, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.
Si ricorda infine che l’Agenzia delle entrate, ai fini della formazione dell’elenco B modificabile dell’imposta di bollo dovuta su fatture, non tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).
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