A tal fine è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva del 18% nonché, qualora la regolarizzazione sia effettuata con l'eliminazione delle predette esistenze, dell'IVA.
Sono interessati alla disposizione in esame gli esercenti attività d'impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
Possono essere oggetto di "adeguamento" le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all'1.1.2023).
Non sono interessate dalla regolarizzazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 93, TUIR).
La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:
1. eliminazione delle esistenze iniziali.
In merito, in occasione della precedente analoga disposizione, nella Circolare 1.6.2000, n. 115/E il Ministero delle Finanze ha chiarito che l'eliminazione può essere totale ovvero parziale (comportando di fatto, in tale ultimo caso, una riduzione delle esistenze iniziali);
2. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.
NB | L'adeguamento va "richiesto" nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (mod. REDDITI 2024). |
ELIMINAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI
La sopravvalutazione del magazzino è correlata, solitamente, a comportamenti volti a far emergere un utile fittizio ovvero ad occultare vendite non contabilizzate.
In tal caso si procede all'eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi.
La regolarizzazione prevede il versamento:
- dell'
IVA determinata in base all'aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette adIVA ovvero soggette a regimi speciali, è così individuata:
- dell'imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato.
ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI
L'adeguamento delle esistenze iniziali comporta l'aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.
Secondo quanto chiarito nella citata Circolare n. 115/E non è consentita l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto configurerebbe una "mera rivalutazione".
In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva del 18%sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini
Quanto dovuto a titolo di
I rata | Entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023 |
II rata | Entro il termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024 |
NB | Il mancato pagamento delle predette somme non comporta la decadenza dai benefici, ma determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni. |
Va evidenziato che l'imposta sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
L'adeguamento del magazzino, come espressamente stabilito dal comma 6 dell'art. 20 in esame, "non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere".
I "nuovi" valori:
- sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali;
- non possono essere tenuti in considerazione dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento relativo a periodi d'imposta precedenti il 2023.
Sul punto merita evidenziare che nella citata Circolare n. 115/E è stato chiarito che il valore dell'adeguamento non è utilizzabile ai fini dell'accertamento di precedenti periodi d'imposta limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione, ferma restando la possibilità di espletamento dello stesso in relazione ad altre componenti di reddito.
L'adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024).
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