Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per effettuare operazioni in ambito UE, ACQUISTI E VENDITE, è necessaria l’iscrizione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES). Tale possibilità decorre dal 31° giorno successivo alla richiesta di iscrizione da parte dell’interessato. In un recente comunicato stampa l'Agenzia delle entrate ha semplificato le modalità di iscrizione: la richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, inviando un’istanza all’ufficio o, è questa la novità, un’istanza telematica in modalità diretta.
Si fa presente che in STUDIO molto spesso giungono fatture di acquisti effettuati in ambito UE soprattutto per acquisti effettuati ON-LINE su INTERNET su siti di uso comune come APPLE STORE, AMAZON, PIXMANIA, PRIVALIA, DELL, EBAY, GOOGLE+ per prodotti o software da siti che in realtà appartengono a società delle comunità Europea.
Occorre pertanto, per poter detrarre il costo e per poter effettuare la comunicazione INTRASTAT (comunque obbligatoria anche se il costo non viene detratto), effettuare preventiva iscrizione al VIES, che si consiglia di effettuare in via preventiva se si è soliti acquistare prodotti in INTERNET.
Metti in contatto con lo studio per informazioni e costi della comunicazione.
Occorre pertanto, per poter detrarre il costo e per poter effettuare la comunicazione INTRASTAT (comunque obbligatoria anche se il costo non viene detratto), effettuare preventiva iscrizione al VIES, che si consiglia di effettuare in via preventiva se si è soliti acquistare prodotti in INTERNET.
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La nuova modalità telematica d’iscrizione al VIES si affianca alla modalità tradizionale che prevede che si debba necessariamente presentare l’apposita istanza, a mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec), all’ufficio.
L’art. 27, DL n. 78/2010, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, ha modificato l’art. 35, DPR n. 633/72, prevedendo a carico dei soggetti che intendono effettuare operazioni UE la necessità di ottenere una specifica autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l’iscrizione in un apposito archivio denominato VIES.
Come accennato la disciplina in esame riguarda espressamente le operazioni di cui al Titolo II, Capo II, DL n. 331/93, ossia gli acquisti / cessioni di beni UE. L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 39/E ha specificato che l’inclusione nell’archivio VIES è necessaria anche per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi in ambito UE, soggette ad IVA nello Stato del committente, ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (c.d. “servizi generici”) “tenuto conto che le disposizioni comunitarie in materia non distinguono tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi”. L’iscrizione nell’archivio VIES è necessario altresì per i soggetti che ricevono prestazioni di servizi in ambito UE.
L’inclusione è motivata, in particolare, dal fatto che il Regolamento UE 15.3.2011, n. 282 “in tema di prova dello status di soggetto passivo del committente … stabilisce … che il prestatore comunitario deve ottenere tale prova consultando i dati presenti nell’Archivio VIES”. Si rammenta che l’archivio VIES è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm.
Coloro che risultano non inclusi nell’archivio VIES al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di porre in essere operazioni UE devono presentare una specifica istanza indicando l’ammontare presunto delle operazioni UE.
Le operazioni UE poste in essere in mancanza dell’iscrizione al VIES sono considerate operazioni “interne” da assoggettare ad IVA nello Stato del cedente / prestatore. In particolare, quindi, l’operatore italiano che riceve una fattura UE senza IVA non deve procedere all’assolvimento dell’imposta tramite il “reverse charge”.
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