Risoluzione n.96/E del 17 ottobre 2012
L’Agenzia delle Entrate con il
documento di prassi pubblicato il 17 ottobre 2012, risponde a una richiesta di
consulenza giuridica in tema di applicazione dell’esenzione IVA
(articolo 10, n. 18), del DPR n.633/72) all’attività svolta da un
masso-fisioterapista.
La disparità di trattamento - Più nel dettaglio, a oggi, l’unico documento di prassi dell’Amministrazione Finanziaria sul tema, era costituito dalla Ris. n.70/E/2007, nella quale tuttavia veniva applicata una disparità di trattamento tra il masso-fisioterapista con formazione biennale e quello con formazione triennale, in quanto solo a quest’ultimo veniva riconosciuta la possibilità di applicare l’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR n.633/72.
Nella risoluzione n.96/E si chiede, pertanto, che anche ai masso fisioterapisti biennali venga riconosciuta la predetta esenzione, in quanto soggetti alla stessa norma ed aventi lo stesso mansionario dei masso fisioterapisti con formazione triennale (L. 403/1971, D.M. 7/09/1976, D.M. 105/1997).
Ciò alla luce del fatto che anche il Ministero della Salute, sul proprio sito web, riscontra la natura sanitaria della prestazione svolta dal masso-fisioterapista, che è collocata nell’elenco delle professioni sanitarie, senza fare alcuna distinzione tra i masso-fisioterapisti triennali e quelli biennali.
La risposta negativa dell’Agenzia - L’Agenzia fornisce parare negativo, ribadendo il principio contenuto nel precedente documento di prassi del 2007.
Il Ministero della Salute, con la nota 7 agosto 2012, ha chiarito che il D.M. 17 maggio 2002 (concernente l’“Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”) ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del TULS, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da “operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”.
Il citato D.M. 29 marzo 2001, a sua volta, nell’individuare le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie ai sensi dalla L. n.251/2000, non contempla la figura del masso-fisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista.
La L. n.42/99 all’art. 4, co. 1, ha tuttavia previsto l’equipollenza di diplomi e attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, co. 3, del D. Lgs. n.502/92, ai diplomi universitari dell’area sanitaria (ora lauree triennali), ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
In forza di tale previsione, osserva il Ministero della Salute, il D.M. 27 luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di masso fisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della Legge n. 42/99 (17 marzo 1999), a compimento di corsi regionali di formazione specifica di durata triennale.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute devono intendersi confermate le istruzioni fornite con la Risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E, che indicavano applicabile il regime di esenzione solo ai masso-fisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, pertanto conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.
In virtù di tale determinazione, i trattamenti professionali del masso-fisioterapista diplomato entro il 17 marzo 1999, come quelli del fisioterapista, non applicano l’Iva ai sensi dell’art.10 del Decreto IVA, mentre l’esenzione Iva non può essere applicata alle prestazioni rese dai masso-fisioterapisti diplomati dopo tale data dopo aver frequentato corsi biennali o triennali.
La disparità di trattamento - Più nel dettaglio, a oggi, l’unico documento di prassi dell’Amministrazione Finanziaria sul tema, era costituito dalla Ris. n.70/E/2007, nella quale tuttavia veniva applicata una disparità di trattamento tra il masso-fisioterapista con formazione biennale e quello con formazione triennale, in quanto solo a quest’ultimo veniva riconosciuta la possibilità di applicare l’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 18), del DPR n.633/72.
Nella risoluzione n.96/E si chiede, pertanto, che anche ai masso fisioterapisti biennali venga riconosciuta la predetta esenzione, in quanto soggetti alla stessa norma ed aventi lo stesso mansionario dei masso fisioterapisti con formazione triennale (L. 403/1971, D.M. 7/09/1976, D.M. 105/1997).
Ciò alla luce del fatto che anche il Ministero della Salute, sul proprio sito web, riscontra la natura sanitaria della prestazione svolta dal masso-fisioterapista, che è collocata nell’elenco delle professioni sanitarie, senza fare alcuna distinzione tra i masso-fisioterapisti triennali e quelli biennali.
La risposta negativa dell’Agenzia - L’Agenzia fornisce parare negativo, ribadendo il principio contenuto nel precedente documento di prassi del 2007.
Il Ministero della Salute, con la nota 7 agosto 2012, ha chiarito che il D.M. 17 maggio 2002 (concernente l’“Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”) ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del TULS, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da “operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”.
Il citato D.M. 29 marzo 2001, a sua volta, nell’individuare le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie ai sensi dalla L. n.251/2000, non contempla la figura del masso-fisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista.
La L. n.42/99 all’art. 4, co. 1, ha tuttavia previsto l’equipollenza di diplomi e attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, co. 3, del D. Lgs. n.502/92, ai diplomi universitari dell’area sanitaria (ora lauree triennali), ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
In forza di tale previsione, osserva il Ministero della Salute, il D.M. 27 luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di masso fisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della Legge n. 42/99 (17 marzo 1999), a compimento di corsi regionali di formazione specifica di durata triennale.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute devono intendersi confermate le istruzioni fornite con la Risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E, che indicavano applicabile il regime di esenzione solo ai masso-fisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, pertanto conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.
In virtù di tale determinazione, i trattamenti professionali del masso-fisioterapista diplomato entro il 17 marzo 1999, come quelli del fisioterapista, non applicano l’Iva ai sensi dell’art.10 del Decreto IVA, mentre l’esenzione Iva non può essere applicata alle prestazioni rese dai masso-fisioterapisti diplomati dopo tale data dopo aver frequentato corsi biennali o triennali.
Ma nel caso un clienti si presenti con regolare ricetta medica si dovrebbe comunuqe applicare l'iva ? A mio parere la norma di non esenzione riguarda solo le prestazioni rese a favore di clienti che non hanno questo documento in quanto, e sarebbe anche corretto, la prestazione resa in quel cso non potrebbe in alcun modo essere equiparata ad una prestazione sanitaria.
RispondiEliminaLa Risoluzione divide con molta chiarezza tra masso-fisioterapisti diplomati prima o dopo il 17 marzo 1999: non richiama come discriminate la presenza o meno della ricetta medica.
EliminaA ben vedere infatti il requisito per l'esenzione IVA è soggettivo di chi effettua la prestazione e non può essere oggettivamente legata alla presenza di un requisito in capo al cliente.
Quest'ultimo infatti una volta che li sia prescitta una prestazione fisioterapica è libero di rivolgersi ad un masso-fisioterapista o ad un fisioterapista.
Altra cosa è in capo al cliente la possibilità o meno di portare in detrazione la spesa a seconda che essa sia o meno prescritta. Una recente risoluzione ha però equiparato le due situazione in campo di fisioterapia.
Vorrei poter dire che una risoluzione è assolutamente indicativa e non ha nessun potere di legge. La stessa è in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale prodotto negli anni sulla figura sanitaria del massofisioterapista. Non è una figura ad essere esente IVA ma bensì le prestazioni che eroga. Le prestazioni erogate da un massofisioterapista sono sanitarie e pertanto esenti IVA nel rispetto del TULS (testo unico leggi sanitarie) e della giurisprudenza prodotta dalla Corte di Giustizia europea.
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