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Settore agroalimentare: attenzione alle nuove norme in vigore!

 
Un approfondimento chiaro e veloce sulle principali novità per gli operatori del settore agro-alimentare. Dal 24 ottobre è in vigore la normativa relativa alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate in Italia. La legge introduce l’obbligo del contratto scritto, termini rigorosi di pagamento entro 30/60 gg, nonché il divieto di pratiche commerciali sleali, con sanzioni severe per le inadempienze.
L’obiettivo è quello di favorire una maggiore trasparenza ed efficienza del settore agroalimentare. Le novità sono contenute nell’art. 62 del D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) convertito con modificazioni nella legge 27/2012.
 
L’obbligo del contratto scritto sussiste in tutti i casi in cui il prodotto agricolo o alimentare viene ceduto a titolo oneroso ad un soggetto che opera nel territorio italiano ed in esercizio d’impresa. La mancanza dell’atto scritto e degli elementi essenziali, riportati più sotto, porta alla nullità del contratto di vendita.
Il contratto scritto non è obbligatorio in presenza di:
  • conferimenti di prodotti agricoli e ittici da parte del produttore socio a società cooperative agricole oppure alle organizzazioni dei produttori, le cosiddette “OP”;
  • cessioni “istantanee” quando contemporaneamente alla consegna avviene il pagamento del prodotto;
  • cessioni a privati consumatori, vale a dire a soggetti che non operano in esercizio d’impresa arte o professione;
  • vendite per le quali il prodotto viene consegnato all’estero.
Il contratto deve contenere una serie di elementi essenziali:
  • la durata del contratto;
  • la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
  • il prezzo e le modalità di pagamento;
La norma specifica il concetto di “forma scritta” come qualsiasi forma di comunicazione scritta che può essere trasmessa per via elettronica, a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, che manifesti la volontà delle parti di addivenire alla cessione dei prodotti.
I documenti qualificati come tali sono:
  • il contratto di cessione dei prodotti;
  • il documento di trasporto (DDT), la bolla di consegna o la fattura;
  • l’ordine di acquisto con il quale l’acquirente commissiona la consegna del prodotto.
Per esempio: il documento di trasporto (DDT) che normalmente viene emesso quando si consegna un prodotto venduto, oltre a riportare la quantità e le caratteristiche del prodotto ceduto, dati da sempre esposti, dovrà essere completato anche con la durata del contratto, il prezzo e le modalità di pagamento.
 
E’ importante sottolineare che i documenti di trasporto, le bolle di consegna e le fatture integrati al fine di assolvere agli adempimenti che stiamo trattando, devono obbligatoriamente riportare la seguente frase “assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”.
La novella normativa disciplina anche i termini di pagamento, i quali decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e sono così fissati:
  • entro 30 giorni per i prodotti deteriorabili;
  • 60 giorni per gli altri prodotti.
  • La data di ricevimento della fattura è validamente certificata se consegnata:
    • a mano (in tal caso si consiglia di far apporre dal ricevente una firma per accettazione vicino alla data);
    • a mezzo raccomandata A.R.;
    • tramite posta elettronica certificata (PEC);
    • tramite electronic data interchange (EDI).
    Da notare che la trasmissione della fattura a mezzo posta senza raccomandata non è considerata mezzo idoneo per certificare la consegna della fattura.
    Se la data di ricevimento della fattura non è certa, si presume che la stessa sia stata ricevuta con la data di consegna del bene. Per esempio: nel caso di un prodotto deteriorabile (termine di pagamento 30 giorni) consegnato il 4 gennaio, fatturato il 31 gennaio, spedito a mezzo raccomandata A.R. e ricevuto dall’acquirente il 5 febbraio, il termine di 30 giorni, entro i quali deve essere effettuato il pagamento, decorre dal 28 febbraio e scade il 30 marzo.
    Sono considerate “merci deteriorabili”:
    • i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza non superiore a 60 giorni;
    • i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi;
    • i prodotti a base di carne;
    • tutti i tipi di latte.
    Se un produttore consegna all’acquirente prodotti deteriorabili, il cui termine di pagamento è 30 giorni, e prodotti non deteriorabili, dove il termine di pagamento passa a 60 giorni, deve emettere fatture separate.
    Gli interessi di mora decorrono automaticamente dopo il termine di pagamento (30 o 60 giorni a seconda del prodotto consegnato) e sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato nella normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di transazioni commerciali. Attualmente il saggio degli interessi di mora applicabile alle transazioni è pari al 10%.
    In alternativa le imprese possono concordare un tasso diverso purché non risulti iniquo per il venditore.
    La norma vieta le pratiche commerciali considerate sleali quali:
    • imporre condizioni contrattuali gravose;
    • applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti;
    • subordinare la conclusione del contratto all’esecuzione di prestazioni aventi oggetto diverso;
    • conseguire indebite prestazioni unilaterali;
    • adottare in genere condotte commerciali sleali.
    In caso di mancato rispetto della normativa sono previste, a carico della parte inadempiente, le seguenti sanzioni:
    • da un minimo di 516,00 ad un massimo di 20.000,00 euro se non viene redatto l’atto scritto; l’entità della sanzione è rapportata al valore dei beni ceduti;
    • da un minimo di 500,00 ad un massimo di 500.000,00 euro in caso di mancato rispetto del termine di pagamento; l’entità della sanzione è determinata avendo riguardo al fatturato dell’azienda e alla sua recidività;
    • da un minimo di 516,00 ad un massimo di 3.000,00 euro in presenza di comportamento sleale; l’importo della sanzione è determinato in base al beneficio ricevuto.
    Le sanzioni amministrative sono applicate dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con il supporto della Guardia di Finanza.
     
    Fonte: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


     

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