Passa ai contenuti principali

Omaggi integralmente deducibili sotto i 50 euro

Il valore deve tener conto di tutti i beni componenti il «cesto natalizio» nonché dell’IVA indetraibile

 
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, torna d’attualità, crisi permettendo, il tema degli omaggi distribuiti dalle imprese.
Anticipando che il trattamento fiscale non ha subìto modifiche nell’ultimo anno, pare comunque opportuno fornire un riepilogo della disciplina.
Il presente intervento è, quindi, il primo di una serie di approfondimenti sulla tematica in oggetto con l’obiettivo di dare risposta alle domande più frequenti formulate dai nostri clienti.
 
In via preliminare occorre tenere presente, con riferimento agli omaggi distribuiti a clienti, che l’art. 108 comma 2 del TUIR dispone che gli acquisti di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono sempre interamente deducibili, a prescindere dal rispetto dei requisiti previsti dal DM 19 novembre 2008 per le spese di rappresentanza.
Al fine di verificare il rispetto o meno di tale limite, il valore non deve intendersi riferito al costo dei singoli beni, bensì all’omaggio nel suo complesso. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/2009 (paragrafo 5.4), il valore deve essere, infatti, considerato unitariamente e non con riferimento ai beni che compongono il regalo. In sostanza, nel caso di un cesto natalizio composto da tre diversi beni di valore unitario pari a 20 euro ciascuno, l’omaggio ha un valore complessivo pari a 60 euro e, in quanto tale, non integralmente deducibile.
 
Tale interpretazione consente di evitare che il contribuente possa acquistare singolarmente, al fine di cederli gratuitamente, beni di costo inferiore a 50 euro, per poi comporli in confezioni da consegnare al cliente, eludendo così il dettato normativo. Se, invece, alla stessa persona vengono regalati più beni di valore unitario non superiore a 50 euro, è possibile applicare la deduzione integrale purché gli omaggi siano confezionati singolarmente.
 
Una questione ancora in sospeso, poi, riguarda la locuzione “valore”. Alcuni sostengono, infatti, che per “valore” del bene debba intendersi il valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, altri che debba intendersi il costo sostenuto per l’acquisto o la produzione dello stesso. Tale questione, a ben vedere, riguarda principalmente i beni autoprodotti dalle imprese; qualora si considerasse rilevante il valore normale, nel caso in cui i beni presentino un costo di produzione inferiore a 50 euro, ma un prezzo di listino superiore a tale limite, gli stessi non potrebbero fruire della deducibilità integrale.
 
Sulla base di quanto affermato dalla circ. Assonime 9 aprile 2009 n. 16 e dalla circ. Agenzia delle Entrate 24/2009 (paragrafo 5.4), il parametro di riferimento dovrebbe essere costituito dal costo d’acquisto o di produzione del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 110, comma 1 lett. b) del TUIR.
Tra gli oneri accessori da tenere in considerazione ai fini del calcolo del valore del bene, figura anche l’IVA indetraibile. Al riguardo, si ricorda che, in caso di beni non rientranti nell’attività propria d’impresa, l’IVA può essere detratta soltanto con riferimento agli acquisti di omaggi di costi inferiore a 25,82 euro ex art. 19-bis1, comma 1 lett. h) del DPR 633/72.
Di conseguenza, per gli acquisti di valore superiore a tale limite, l’IVA, essendo indetraibile, deve essere sommata all’imponibile al fine di individuare il valore unitario effettivo dell’omaggio.
Per quanto sopra, il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è assoggettato ad IVA sono integralmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi soltanto nel caso in cui l’imponibile IVA non sia superiore a:
- 48,08 euro, se l’aliquota IVA è pari al 4%;
- 45,45 euro, se l’aliquota IVA è pari al 10%;
- 41,32 euro, se l’aliquota IVA è pari al 21%.
Oltre 50 euro, deducibili come spese di rappresentanza
 
Nel caso in cui i beni ceduti gratuitamente abbiano valore superiore a 50 euro, le relative spese sostenute per l’acquisto sono considerate spese di rappresentanza e, in quanto tali, deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di congruità e inerenza previsti dal DM 19 novembre 2008, vale a dire:
- 1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
- 0,1% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.
 
A mero titolo esemplificativo, si consideri un’impresa che, nel periodo d’imposta 2012, ha conseguito ricavi e proventi della gestione caratteristica pari a 70 milioni di euro. Le spese di rappresentanza deducibili saranno pari a 350 mila euro, risultanti dalla sommatoria tra 130.000 euro sui primi 10 milioni, 200.000 euro sui successivi 40 milioni e 20.000 euro sui restanti 20 milioni.
 
Qualora la società sostenga spese di rappresentanza per 500 mila euro, di cui 10.000 euro per omaggi di valore non superiore a 50 euro, queste ultime saranno interamente deducibili, mentre le restanti spese di rappresentanza pari a 490 mila euro saranno deducibili soltanto fino al limite di 350.000 euro (soglia di congruità come sopra calcolata).

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

Aprire un'attività di RISTORAZIONE AMBULANTE

Somministrazione in forma itinerante Chi decide di aprire un ristorante mobile il vantaggio è quello di poter soddisfare al momento l'appetito del cliente, posizionandosi nelle zone di grande passaggio agli orari giusti : vicino a uffici, scuole, centri sportivi, luoghi di attrazione turistica e in occasione di manifestazioni. Il mercato della ristorazione veloce è in piena espansione e scegliendo di acquistare un autonegozio usato si può ridurre l'investimento iniziale . La somministrazione in forma itinerante è esercitata con autorizzazione comunale per il commercio su aree pubbliche di alimentari. INDICAZIONI NORMATIVA R.E.A. NAZIONALE: Documentazione che dimostra l'esercizio dell'attività ai fini della denuncia/domanda REA/Registro imprese:  Ente competente per l'istruttoria:  Autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubb