In
tal caso, non rileva se il valore
unitario del bene è inferiore o superiore a 50 euro
I professionisti
che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere
il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a
clienti o a dipendenti/collaboratori.
In merito agli omaggi
che il professionista dona ai propri clienti, si osserva che l’art. 54,
comma 5 del TUIR include il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od
omaggio alla clientela tra le spese di rappresentanza, deducibili dal
reddito nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Stando a quanto
chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34 (paragrafo 1),
la nozione di spese di rappresentanza, anche ai fini del reddito di lavoro
autonomo, va mutuata dal DM 19 novembre 2008; di conseguenza, anche in tal caso
deve essere rispettato il requisito dell’inerenza.
Occorre peraltro
evidenziare che, a differenza di quanto previsto nell’ambito del reddito
d’impresa, nella determinazione del reddito professionale non viene
fatto alcun riferimento al costo minimo del bene distribuito
gratuitamente. Di conseguenza, le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono
integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di
rappresentanza deducibili nell’esercizio nel limite dell’1% dei compensi.
A mero titolo
esemplificativo, si supponga che l’ammontare dei compensi di un
professionista nel periodo d’imposta 2012 sia pari a 200.000 euro e che le
spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 per beni di costo
inferiore a 50 euro.
Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi
di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500, rientrano tra quelle
deducibili nel limite del plafond delle spese di rappresentanza;
- le spese di
rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 2.000 euro (pari all’1% di
200.000);
- l’ammontare delle
spese di rappresentanza indeducibile è pari a 400 euro.
Le suddette
disposizioni valgono, per effetto dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia
delle Entrate 34/2009 in relazione al “vecchio” regime dei minimi, anche con
riferimento ai soggetti che adottano il regime dei “nuovi” minimi. Di
conseguenza, le spese di rappresentanza, inerenti ai sensi del DM 19 novembre
2008, sono deducibili nei limiti del plafond dell’1% dei compensi anche
per i soggetti che rientrano nel regime dei minimi.
Con riferimento agli omaggi
ai dipendenti, per i professionisti il costo sostenuto per l’acquisto di
beni dati in omaggio ai propri dipendenti non è specificamente disciplinato
dal TUIR. Al riguardo, si ritiene che il relativo costo sia integralmente
deducibile a norma dell’art. 54, comma 1 del TUIR. Tale previsione,
infatti, avrebbe una portata del tutto analoga a quella dell’art. 95 dello
stesso TUIR, che include le spese effettuate a titolo di liberalità verso i
dipendenti tra le spese per prestazioni di lavoro.
In capo al
dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, i regali di Natale e le
altre erogazioni liberali sono imponibili in capo al dipendente,
salvo che non rientrino nel limite di 258,23 euro previsto dall’art. 51, comma
3 del TUIR. Vale, quindi, quanto esposto con riferimento al reddito d’impresa.
Trattamento
differenziato anche ai fini IRAP
Qualora gli omaggi
siano destinati a clienti, valgono le stesse regole previste ai fini
dell’imposizione diretta, posto che, ai fini IRAP, i compensi, i costi e gli altri
componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei
redditi (art. 8 del DLgs. 446/97).
Nel caso in cui i destinatari siano, invece, dipendenti/collaboratori,
la riconduzione degli oneri per l’acquisto di omaggi destinati ai dipendenti/collaboratori
tra le spese per prestazioni di lavoro (e non tra quelle di rappresentanza)
dovrebbe escluderne la deducibilità ai fini IRAP, salvo che essi risultino
funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva
per il dipendente o il collaboratore. Sul punto, peraltro, sarebbe auspicabile
un chiarimento ufficiale.
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