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Omaggi dei professionisti deducibili nel limite dell’1% dei compensi


In tal caso, non rileva se il valore unitario del bene è inferiore o superiore a 50 euro

I professionisti che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti/collaboratori.
In merito agli omaggi che il professionista dona ai propri clienti, si osserva che l’art. 54, comma 5 del TUIR include il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela tra le spese di rappresentanza, deducibili dal reddito nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Stando a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34 (paragrafo 1), la nozione di spese di rappresentanza, anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, va mutuata dal DM 19 novembre 2008; di conseguenza, anche in tal caso deve essere rispettato il requisito dell’inerenza.
Occorre peraltro evidenziare che, a differenza di quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, nella determinazione del reddito professionale non viene fatto alcun riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Di conseguenza, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio nel limite dell’1% dei compensi.
A mero titolo esemplificativo, si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista nel periodo d’imposta 2012 sia pari a 200.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 per beni di costo inferiore a 50 euro.
Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500, rientrano tra quelle deducibili nel limite del plafond delle spese di rappresentanza;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 2.000 euro (pari all’1% di 200.000);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 400 euro.

Le suddette disposizioni valgono, per effetto dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 34/2009 in relazione al “vecchio” regime dei minimi, anche con riferimento ai soggetti che adottano il regime dei “nuovi” minimi. Di conseguenza, le spese di rappresentanza, inerenti ai sensi del DM 19 novembre 2008, sono deducibili nei limiti del plafond dell’1% dei compensi anche per i soggetti che rientrano nel regime dei minimi.
Con riferimento agli omaggi ai dipendenti, per i professionisti il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti non è specificamente disciplinato dal TUIR. Al riguardo, si ritiene che il relativo costo sia integralmente deducibile a norma dell’art. 54, comma 1 del TUIR. Tale previsione, infatti, avrebbe una portata del tutto analoga a quella dell’art. 95 dello stesso TUIR, che include le spese effettuate a titolo di liberalità verso i dipendenti tra le spese per prestazioni di lavoro.
In capo al dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali sono imponibili in capo al dipendente, salvo che non rientrino nel limite di 258,23 euro previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR. Vale, quindi, quanto esposto con riferimento al reddito d’impresa.
Trattamento differenziato anche ai fini IRAP
 Anche ai fini IRAP è previsto un trattamento differenziato a seconda che gli omaggi del professionista siano destinati a clienti o a collaboratori.
Qualora gli omaggi siano destinati a clienti, valgono le stesse regole previste ai fini dell’imposizione diretta, posto che, ai fini IRAP, i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (art. 8 del DLgs. 446/97).
Nel caso in cui i destinatari siano, invece, dipendenti/collaboratori, la riconduzione degli oneri per l’acquisto di omaggi destinati ai dipendenti/collaboratori tra le spese per prestazioni di lavoro (e non tra quelle di rappresentanza) dovrebbe escluderne la deducibilità ai fini IRAP, salvo che essi risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Sul punto, peraltro, sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

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