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Test d’accesso ai regimi agevolati dei minimi


I numerosi requisiti dei «nuovi minimi» ne limitano la fruizione


Avvicinandosi l’inizio di un nuovo anno, è utile proporre un riepilogo dei regimi fiscali e contabili fruibili per il 2013 a beneficio dei soggetti che intendono iniziare una nuova attività d’impresa o professionale da tale anno, nonché di coloro che, già in attività, sono tenuti ad accertare, in base ai risultati conseguiti nell’anno, la possibilità di continuare a fruire dell’attuale regime o meno.

In seguito all’intervento del DL 6 luglio 2011 n. 98, che ha rivisitato il regime dei contribuenti minimi così come previsto dalla L. 244/2007, i regimi previsti dalla normativa vigente sono i seguenti:
- nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”);
- imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi minimi);
- supersemplificato o per gli “ex minimi”;
- premiale per la trasparenza;
- ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata.
Ad eccezione di quello ordinario, gli altri regimi prevedono particolari agevolazioni/semplificazioni per coloro che ne fruiscono, come evidenziato nella tabella in calce all’articolo. Per tale ragione, sia in sede di inizio attività, sia successivamente, fino a quando ve n’è la possibilità, è opportuno verificare il possesso delle condizioni per poter fruire del regime più conveniente in base alla propria situazione specifica.
Si consideri, ad esempio, una persona fisica che inizia l’attività dal 2013. Questa, ad esempio, può valutare di adottare il regime delle nuove iniziative produttive o dei nuovi minimi, che consentono entrambi di tassare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura notevolmente inferiore rispetto alle ordinarie aliquote d’imposta (l’incidenza delle diverse aliquote, a parità di reddito, è rilevante: 5%, per i minimi, e 10%, per i “forfettini”).
L’accesso a tali regimi, tuttavia, richiede presupposti differenti. Infatti, pur dovendosi trattare in entrambi i casi di una nuova attività, i requisiti per l’accesso al regime dei nuovi minimi sono più numerosi e, in generale, più stringenti rispetto a quelli previsti per il regime forfettario, come si evince dalla tabella sotto riportata.
Non prive di rilievo sono anche le differenze in tema di determinazione del reddito. Nel regime dei nuovi minimi, per regola generale, viene osservato il principio di cassa sia per gli imprenditori che per i lavoratori autonomi. Invece, nel regime delle nuove iniziative produttive, trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi. Inoltre, a differenza del regime delle nuove iniziative produttive, in cui il reddito è determinato secondo le ordinarie regole previste dal TUIR, l’applicazione del regime di vantaggio comporta una deroga a tali disposizioni, dovendo il contribuente far riferimento alla particolare disciplina dettata dall’art. 1, comma 104 della L. 244/2007. Si considerino, ad esempio, le spese relative agli autoveicoli e agli apparecchi di telefonia. Per i contribuenti minimi, tali spese sono deducibili nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono un diverso limite di deducibilità.
Per contro, i “forfettini” possono dedurre:
- le spese per apparecchi di telefonia fissa e mobile nella misura dell’80% (sia gli imprenditori che i professionisti);
- le spese per l’acquisto di veicoli a motore nella misura del 27,5%, se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività), oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).
Nel caso proposto, infine, non irrilevante è la valutazione del “profilo temporale”. Il “forfettino” può essere fruito solo in concomitanza dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; rispetto alla durata, il regime può essere utilizzato per un massimo di 3 anni.
Invece, rispetto al periodo di svolgimento dell’attività, il regime di vantaggio può essere fruito, oltre che in concomitanza dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche a seguito dell’opzione per il regime ordinario o per il “forfettino” esercitate in sede di inizio attività; rispetto alla durata, il regime può essere utilizzato, in generale, per 5 anni con possibilità di prorogare tale termine fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

REGIMI
REQUISITI
DURATA
DETERMINAZ.
REDDITO
DETERMINAZ.
IVA
STUDI
SETTORE
TENUTA CONTABILITÀ
Nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”)
- Persone fisiche che iniziano una nuova attività d’impresa (incluse le imprese familiari), di arti o professioni;
- ricavi/compensi max 30.987,41 o 61.974,83 euro
Per il periodo d’inizio dell’attività e per i due successivi
Analitica con regole ordinarie, con imposta sostitutiva del 10% – No ritenuta d’acconto
Analitica con regole ordinarie
Obbligo solo di conservare i documenti contabili e di fatturazione delle operazioni attive
Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi” minimi)
- Persone fisiche esercenti attività d’impresa (incluse imprese familiari), arti o professioni che iniziano una nuova attività o l’hanno iniziata dal 2008;
- compensi anno precedente max 30.000 euro;
- no cessioni all’esportazione;
- no spese per lavoro dipendente;
- no acquisti beni strumentali, nel triennio precedente, per più di 15.000 euro
- Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi;
- anche per periodi ulteriori ma non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età
Analitica con le regole proprie del regime, con imposta sostitutiva del 5% – No ritenuta d’acconto
No addebito dell’imposta, né detrazione
No
Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per imposte dirette e da versamento e obblighi IVA
“Ex minimi” o supersemplificato
Persone fisiche che possiedono i requisiti “originari” dei minimi (art. 1, co. 96 e 99 della L. 244/2007) o del “forfettino” e non se ne avvalgono
Analitica con regole ordinarie
Analitica con regole ordinarie
Sì, con possibile condizione di marginalità economica
Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per imposte dirette e IVA e da liquidazioni e versamenti IVA mensili o trimestrali
Contabilità ordinaria
Per obbligo (es. società di capitali) o per opzione (imprese minori ed esercenti arti e professioni)
Analitica con regole ordinarie
Analitica con regole ordinarie
Registri IVA, libro giornale, libro mastro, libro inventari, registro beni ammortizzabili. Per esercenti arti e professioni, possibilità di tenere il solo registro cronologico “integrato”
Contabilità semplificata
Regime naturale per
- imprese aventi ad oggetto: prestazioni di servizi con ricavi fino a 400.000 euro; altre attività con ricavi fino a 700.000 euro;
- esercenti arti e professioni
Analitica con regole ordinarie
Analitica con regole ordinarie
Possibilità di tenere i soli registri IVA “integrati”
Regime premiale per la trasparenza
Soggetti che svolgono attività artistica o professionale o d’impresa in forma individuale o sotto forma di società di persone
Analitica con regole ordinarie, semplificazioni per soggetti in contabilità semplificata
Analitica con regole ordinarie
Assistenza del-
l’Amministrazione finanziaria negli adempimenti

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