I numerosi requisiti dei «nuovi minimi» ne limitano la fruizione
Avvicinandosi
l’inizio di un nuovo anno, è utile proporre un riepilogo dei regimi fiscali e
contabili fruibili per il 2013
a beneficio dei soggetti che intendono iniziare una nuova attività d’impresa o professionale da tale anno,
nonché di coloro che, già in attività, sono tenuti ad accertare, in base ai
risultati conseguiti nell’anno, la possibilità di continuare a fruire dell’attuale
regime o meno.
In seguito
all’intervento del DL 6 luglio 2011 n. 98, che ha rivisitato il regime dei contribuenti minimi così come previsto dalla L. 244/2007, i
regimi previsti dalla normativa vigente sono i seguenti:
- nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”);
- imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” minimi);
- supersemplificato o per gli “ex minimi”;
- premiale per la trasparenza;
- ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata.
- nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”);
- imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” minimi);
- supersemplificato o per gli “ex minimi”;
- premiale per la trasparenza;
- ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata.
Ad
eccezione di quello ordinario, gli altri regimi prevedono particolari agevolazioni/semplificazioni per coloro che ne fruiscono, come
evidenziato nella tabella in calce all’articolo. Per tale ragione, sia in sede
di inizio attività, sia successivamente, fino a quando ve n’è la possibilità, è
opportuno verificare il possesso delle condizioni per poter
fruire del regime più conveniente in base alla propria situazione specifica.
Si
consideri, ad esempio, una persona fisica che
inizia l’attività dal 2013. Questa, ad esempio, può
valutare di adottare il regime delle nuove iniziative produttive o dei nuovi
minimi, che consentono entrambi di tassare il reddito d’impresa o di lavoro
autonomo conseguito con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative
addizionali in misura notevolmente inferiore rispetto alle ordinarie aliquote
d’imposta (l’incidenza delle
diverse aliquote, a parità di reddito, è rilevante:
5%, per i minimi, e 10%, per i “forfettini”).
L’accesso a
tali regimi, tuttavia, richiede presupposti
differenti. Infatti, pur dovendosi trattare in entrambi i casi di una nuova
attività, i requisiti per l’accesso al regime dei nuovi minimi sono più
numerosi e, in generale, più stringenti rispetto a quelli previsti per il
regime forfettario, come si evince dalla tabella sotto riportata.
Non prive
di rilievo sono anche le differenze in tema di determinazione del reddito. Nel
regime dei nuovi minimi, per regola generale, viene osservato il principio di cassa sia
per gli imprenditori che per i lavoratori autonomi. Invece, nel regime delle
nuove iniziative produttive, trovano applicazione gli ordinari criteri di
competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi. Inoltre,
a differenza del regime delle nuove iniziative produttive, in cui il reddito è
determinato secondo le ordinarie regole previste dal TUIR, l’applicazione del
regime di vantaggio comporta una deroga a tali disposizioni, dovendo il
contribuente far riferimento alla particolare disciplina dettata dall’art. 1,
comma 104 della L. 244/2007. Si considerino, ad esempio, le spese relative agli
autoveicoli e agli apparecchi di telefonia. Per i contribuenti minimi, tali
spese sono deducibili nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere
dalle disposizioni del TUIR che prevedono un diverso limite di deducibilità.
Per contro,
i “forfettini” possono dedurre:
- le spese per apparecchi di telefonia fissa e mobile nella misura dell’80% (sia gli imprenditori che i professionisti);
- le spese per l’acquisto di veicoli a motore nella misura del 27,5%, se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività), oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).
Nel caso proposto, infine, non irrilevante è la valutazione del “profilo temporale”. Il “forfettino” può essere fruito solo in concomitanza dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; rispetto alla durata, il regime può essere utilizzato per un massimo di 3 anni.
- le spese per apparecchi di telefonia fissa e mobile nella misura dell’80% (sia gli imprenditori che i professionisti);
- le spese per l’acquisto di veicoli a motore nella misura del 27,5%, se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività), oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).
Nel caso proposto, infine, non irrilevante è la valutazione del “profilo temporale”. Il “forfettino” può essere fruito solo in concomitanza dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; rispetto alla durata, il regime può essere utilizzato per un massimo di 3 anni.
Invece,
rispetto al periodo di svolgimento dell’attività, il regime di vantaggio può
essere fruito, oltre che in concomitanza dell’avvio dell’attività d’impresa o
di lavoro autonomo, anche a seguito dell’opzione per il regime ordinario o per
il “forfettino” esercitate in sede di inizio attività; rispetto alla durata, il
regime può essere utilizzato, in generale, per 5 anni
con possibilità di prorogare tale termine fino al periodo d’imposta
di compimento del trentacinquesimo anno di età.
REGIMI
|
REQUISITI
|
DURATA
|
DETERMINAZ.
REDDITO |
DETERMINAZ.
IVA |
STUDI
SETTORE |
TENUTA CONTABILITÀ
|
Nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”)
|
- Persone fisiche che iniziano una nuova attività d’impresa
(incluse le imprese familiari), di arti o professioni;
- ricavi/compensi max 30.987,41 o 61.974,83 euro |
Per il periodo d’inizio dell’attività e per i due successivi
|
Analitica con regole ordinarie, con imposta sostitutiva del
10% – No ritenuta d’acconto
|
Analitica con regole ordinarie
|
Sì
|
Obbligo solo di conservare i documenti contabili e di
fatturazione delle operazioni attive
|
Imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi”
minimi)
|
- Persone fisiche esercenti attività d’impresa (incluse
imprese familiari), arti o professioni che iniziano una nuova attività o
l’hanno iniziata dal 2008;
- compensi anno precedente max 30.000 euro; - no cessioni all’esportazione; - no spese per lavoro dipendente; - no acquisti beni strumentali, nel triennio precedente, per più di 15.000 euro |
- Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per
i quattro successivi;
- anche per periodi ulteriori ma non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età |
Analitica con le regole proprie del regime, con imposta
sostitutiva del 5% – No ritenuta d’acconto
|
No addebito dell’imposta, né detrazione
|
No
|
Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per
imposte dirette e da versamento e obblighi IVA
|
“Ex minimi” o supersemplificato
|
Persone fisiche che possiedono i requisiti “originari” dei
minimi (art. 1, co. 96 e 99 della L. 244/2007) o del “forfettino” e non se ne
avvalgono
|
–
|
Analitica con regole ordinarie
|
Analitica con regole ordinarie
|
Sì, con possibile condizione di marginalità economica
|
Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per
imposte dirette e IVA e da liquidazioni e versamenti IVA mensili o
trimestrali
|
Contabilità ordinaria
|
Per obbligo (es. società di capitali) o per opzione (imprese
minori ed esercenti arti e professioni)
|
–
|
Analitica con regole ordinarie
|
Analitica con regole ordinarie
|
Sì
|
Registri IVA, libro giornale, libro mastro, libro inventari,
registro beni ammortizzabili. Per esercenti arti e professioni, possibilità
di tenere il solo registro cronologico “integrato”
|
Contabilità semplificata
|
Regime naturale per
- imprese aventi ad oggetto: prestazioni di servizi con ricavi fino a 400.000 euro; altre attività con ricavi fino a 700.000 euro; - esercenti arti e professioni |
–
|
Analitica con regole ordinarie
|
Analitica con regole ordinarie
|
Sì
|
Possibilità di tenere i soli registri IVA “integrati”
|
Regime premiale per la trasparenza
|
Soggetti che svolgono attività artistica o professionale o
d’impresa in forma individuale o sotto forma di società di persone
|
–
|
Analitica con regole ordinarie, semplificazioni per soggetti
in contabilità semplificata
|
Analitica con regole ordinarie
|
Sì
|
Assistenza del-
l’Amministrazione finanziaria negli adempimenti |
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