In base a quanto disposto dal DLgs. 192/2012,
il ritardo fa scattare gli interessi senza costituzione in mora. Operative per le transazioni
commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 le nuove disposizioni in
materia di ritardi nei pagamenti di cui al DLgs. n. 192 del 9
novembre 2012.
A tal proposito, si
ricorda che, in attuazione dell’art. 10, comma 1, della L. n. 180 dell’11
novembre 2011 (Statuto delle imprese), il DLgs. n. 192/2012 – pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 – ha recepito la nuova direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011,
relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni
commerciali. Con tale decreto sono state apportate alcune modifiche ed
integrazioni, in particolare, al DLgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, con il quale
è stata recepita la precedente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2000/35/CE del 29 giugno 2000 (artt. 1 e 3 del DLgs. n. 192/2012).
Venendo al contenuto
del decreto in esame, si precisa innanzitutto che le disposizioni contro i
ritardi nei pagamenti si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo
di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1, comma 1, del
DLgs. n. 231/2002). Ove per “transazioni commerciali” si intendono i contratti,
comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna
di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e per “imprenditore”
ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera
professione (art. 2, comma 1, lett. a) e c), del DLgs. n. 231/2002).
Le disposizioni in
esame non trovano applicazione, in particolare, per i debiti oggetto
di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le
procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito. Esclusi anche i
pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi
i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore (art. 1, comma 2, del
DLgs. n. 231/2002).
Il creditore ha
diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto,
salvo la prova che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato
dall’impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili al
debitore (art. 3 del DLgs. n. 231/2002). I previsti interessi moratori
decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine
per il pagamento (così come stabilito dal DLgs. 231/2002 all’art. 4, commi
2-7), senza che sia necessaria la costituzione in mora (art. 4,
comma 1, del DLgs. n. 231/2002).Per “importo dovuto” si intende la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento (art. 2, comma 1, lett. g), del DLgs. n. 231/2002).
Gli interessi
legali di mora previsti dalla presente disciplina sono pari al tasso
di riferimento della Banca centrale europea (BCE) –
applicato alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali – reso
noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e delle finanze mediante
pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale tasso di
riferimento, per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è
quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; per il secondo semestre dell’anno
cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
Il tasso di
riferimento è maggiorato di 8 punti percentuali (per le
transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012, la maggiorazione è
di 7 punti percentuali). Gli interessi di mora in esame sono calcolati su
base giornaliera, in modo semplice, cioè gli interessi non producono
a loro volta interessi. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito
alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia
gravemente iniquo per il creditore (art. 5 del DLgs. n. 231/2002 e art. 2,
comma 1, lett. d)-f), del DLgs. n. 231/2002).
Tasso di interesse concordato per le
transazioni commerciali tra imprese
Si fa presente ancora che, in caso di ritardo
nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto, oltre agli interessi
di mora, anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero
delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a
titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del
maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del
credito (art. 6 del DLgs. n. 231/2002).
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