Pensione anticipata, supplementi pensionistici INPS, computo
dell'anzianità contributiva e congedi, pensioni di inabilità, opzionalità del
sistema di calcolo contributivo: ecco quando andare in pensione dopo la Riforma
Fornero.
In questa guida sintetica vediamo come l’INPS applica le “nuove disposizioni
in materia di trattamenti pensionistici
riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed inclusive
della medesima, nonché alla gestione
separata di cui all’art. 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995,
n. 335” .
Sono le indicazioni fornite alle sedi locali con il Messaggio n. 219 del 4 gennaio scorso,
condiviso con il ministero del Lavoro:
I lavoratori che accedono alla pensione attraverso il sistema contributivo, come previsto
dall’art. 1, comma 40, L .
335/1995, continuano a usufruire dei periodi di accredito figurativo.
Congedi e maternità
Ad esempio quelli determinati dall’assenza dal lavoro per periodi
necessari all’educazione e assistenza
dei figli fino al sesto anno di età (calcolati in 170 giorni
per ciascun figlio), dall’assenza dal lavoro per l’assistenza di figli dal
sesto anno di età, del coniuge
e del genitore (solo se
conviventi e se rientranti in quanto disposto dall’art. 3, L . 104/1992) per 25 giorni
l’anno, fino alla copertura del limite massimo di 24 mesi.
Per le lavoratrici madri
che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia basata sul sistema
contributivo a decorrere dall’1 gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile
deve tener conto delle nuove età
pensionabili previste dall’art. 24, D.L. 201/2011, conv. nella
L. 214/2011.
Pensione supplementare
Per quanto riguarda i supplementi
di pensione, è necessario tener conto del fatto che i nuovi
requisiti anagrafici necessari per maturare la pensione di vecchiaia basata sia
attraverso il sistema misto che quello contributivo, prevedono che il calcolo della quota di supplemento
riguardante le anzianità contributive
acquisite dall’1 gennaio 2012
in poi vada effettuato secondo il metodo di calcolo
contributivo.
Al contrario resta invariata la quota di supplemento riguardante le
anzianità maturate prima del 31 dicembre 2011.
Le domande
di pensione supplementare presentate dopo l’1 gennaio 2012 fanno riferimento
alle nuove età pensionabili previste dall’art. 24, L . 214/2011, e hanno
decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di invio
della domanda.
Ad oggi, chi ha presentato domanda di pensione supplementare nel 2012, avendo maturato al 31
dicembre 2011 il diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di
previdenza all’interno della quale si richiede la pensione supplementare, non
può vedere accolta la propria richiesta per quanto concerne la pensione
supplementare da liquidare a carico della gestione separata.
L’accoglimento infatti è subordinato al fatto che la pensione
supplementare sia a vantaggio di un soggetto titolare di un trattamento pensionistico a carico dei Fondi
(individuati dall’art. 5, L .
1338/1962) o di gestione separata,
se il soggetto non ha superato il requisito minimo dell’importo del trattamento
pensionistico richiesto dalla norma, se alla data della decorrenza della pensione
supplementare sia anche in possesso del requisito anagrafico necessario per la
pensione di vecchiaia e se ha cessato il proprio rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda la maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità, l’attribuzione
della maggiorazione deve seguire quanto disposto dall’art. 1, comma 15, L . 335/1995, e quindi
deve essere calcolata aggiungendo al montante individuale dei contributi di cui
si dispone al momento del pensionamento, una quota di contribuzione aggiuntiva
riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella
del compimento del sessantesimo anno di età, ottenuta mettendo in relazione la
media delle basi annue pensionabili rilevate dagli ultimi 5 anni di
contribuzione e rivalutate secondo quanto previsto dall’art. 3. Comma 5, D.Lgs
503/1992.
Pensione anticipata
I soggetti che accedono al pensionamento
anticipato prima dei 62 anni di età devono tener presente la
contribuzione utile per la non riduzione del proprio trattamento pensionistico:
per questo si applica una riduzione
dell’1% della quota retributiva di pensione maturata il 31
dicembre 2011 per ogni annualità di anticipo rispetto all’età di 62 anni,
applicata sulla quota di trattamento calcolata secondo il sistema retributivo.
La riduzione
non si applica ai lavoratori che matureranno il requisito di anzianità prima
del 31 dicembre 2017, ma solo nel caso in cui l’anzianità derivi da prestazione effettiva di lavoro,
intendendosi compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
l’obbligo di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni
ordinaria e contribuzione da riscatto ex art. 13, L . 1338/1962.
I soggetti che dispongono di anzianità
assicurativa all’1 gennaio 1996 potevano, fino al 31 dicembre
2011, accedere ai trattamenti pensionistici previsti dalla disciplina vigente
per gli iscritti dall’1 gennaio 1996, grazie alla facoltà di opzione, prevista
dall’art. 1, comma 23, L .
335/1995.
Sistema contributivo
La Riforma Fornero ha introdotto la disposizione secondo la quale
chi esercita la facoltà di opzione al
sistema contributivo a partire dall’1 gennaio 2012 accede ai
trattamenti pensionistici previsti per coloro che liquidano la pensione nel
sistema misto. Ma cosa avviene a chi ha maturato i requisiti per l’esercizio
della facoltà di opzione e quelli per il diritto alla pensione nel sistema
contributivo alla data del 31 dicembre 2011 e che esercitino la propria facoltà
nel 2012?
L’INPS ha richiamato il punto 2.2 della Circolare 149/2004, nel
quale si sottolinea che la verifica del possesso dei requisiti al 31 dicembre
2007 era indipendente dal momento in cui il lavoratore esercitava il diritto di
opzione al sistema di calcolo contributivo.
Ne consegue che anche per quanto riguarda i soggetti che abbiano esercitato la predetta facoltà entro il 31 dicembre 2011 o anche successivamente avendo però al 31 dicembre 2011 i requisiti che gli consentano di conseguire il trattamento pensionistico secondo la normativa precedente, può esercitare il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.
Ne consegue che anche per quanto riguarda i soggetti che abbiano esercitato la predetta facoltà entro il 31 dicembre 2011 o anche successivamente avendo però al 31 dicembre 2011 i requisiti che gli consentano di conseguire il trattamento pensionistico secondo la normativa precedente, può esercitare il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.
I requisiti
necessari sono: il compimento del sessantesimo anno di età per le donne e del
sessantacinquesimo per gli uomini con contribuzione effettiva prevista dalla L.
335/1995 di 5 anni; almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età
anagrafica escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per
1,5 quelli da lavoro versati prima del diciottesimo anno di età; 35 anni di
contributi insieme al requisito anagrafico; in caso di pensione di vecchiaia
richiesta da un soggetto che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
età è necessario il requisito di “importo” del trattamento pensionistico che
non deve essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale.
Se la facoltà di opzione viene esercitata al momento del
pensionamento, il lavoratore deve poter visionare presso la sede INPS alla
quale si è rivolto, il calcolo della pensione sia secondo il sistema
contributivo che secondo quello misto, così da scegliere quale utilizzare.
Se la scelta riguarda il sistema contributivo, è da considerarsi
irrevocabile. Se invece la scelta si consuma durante la vita lavorativa è
irrevocabile solo dal momento in cui il lavoratore riceve una retribuzione
eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al
massimale stesso (si vedano a questo proposito le circolari n. 177/2006 e
42/2009).
Tale facoltà di computo può essere esercitata anche nella Gestione separata: i
lavoratori che dispongono dei requisiti dall’1 gennaio 2012 possono accedere al
trattamento pensionistico a carico della gestione separata, computando al tempo
stesso per il diritto a pensione i periodi che non coincidono dal punto di
vista temporale e tutti i periodi, anche coincidenti, accreditati nelle
gestioni previdenziali previste dall’art. 3, D.M. 282/1996.
Dopo il cumulo
sarà necessario verificare il raggiungimento del requisito contributivo che
consenta di optare per il sistema di calcolo contributivo, vale a dire 15 anni
di cui almeno 5 nel sistema contributivo, e riscontrare la presenza dei
requisiti che garantiscano le prestazioni pensionistiche della Gestione
separata, richiesti dall’1 gennaio 2012.
Quindi, chi esercita la facoltà di computo contando sulla
contribuzione prevista dall’articolo già citato del D.M. 282/1996, ha diritto a
prestazioni pensionistiche in base a requisiti anagrafici e contributivi e può
contare sul sistema di calcolo contributivo proprio dei soggetti iscritti alla
Gestione separata dall’1 gennaio 1996.
Ai fini della verifica dei
requisiti al 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano
la facoltà di computo anche dopo tale data, si specifica nel Messaggio che è
comunque necessario che il lavoratore abbia maturato le caratteristiche che gli
consentono il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a
carico della Gestione separata alla data del 31 dicembre 2011.
Le sedi territoriali dell’INPS dovranno verificare la presenza dei
requisiti necessari: sia quello del calcolo contributivo (15 anni di contributi
di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello dell’importo della pensione
(non può essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale se il soggetto non ha
ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età).
Fino al 31 dicembre 2015 e in via sperimentale, le lavoratrici possono scegliere la
liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo il calcolo
previsto dal sistema contributivo, sempre che entro tale data maturino i
requisiti per la pensione, ovvero 35
anni di contributi per i quali sono utili, nel limite di 52
settimane l’anno, i contributi obbligatori, quelli da riscatto e/o da
ricongiunzione, quelli volontari, figurativi, ma non lo sono i contributi
accreditati per malattia e per disoccupazione.
Commenti
Posta un commento