Premessa
Gli incentivi
previsti dal “Conto Termico” hanno l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica,
in particolare per riqualificazioni dei fabbricati della pubblica
amministrazione, e la produzione e l'auto-consumo di energia termica verde in
particolare per i soggetti privati.
La struttura
del decreto dei Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente (del 28
dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013) è coerente
con le diverse versioni del conto energia già previste per il solare
fotovoltaico, e crea anche in questo ambito una metrica di valutazione di tipo
prestazionale, in pratica vuole premiare le soluzioni realmente produttive ed efficaci.
Le
differenze
Nel conto
energia, viene pagato l'incentivo solo sull'energia elettrica effettivamente
generata dai pannelli fotovoltaici, misurata con i contatori “bidirezionali”
installati presso gli impianti. Nel conto termico, invece, si stimano le
produzioni annue (o i risparmi) di alcune tipologie di intervento.
Osserva - Contestualmente, viene incaricato il GSE
(gestore servizi energetici) e il CTI (comitato termotecnico
italiano) per la predisposizione delle linee guida per l'installazione di contatori
termici per l'invio telematico dei dati.
Gli incentivi
sono concentrati su due tipologie di intervento:
- la posa in
opera di sistemi di efficientamento energetico su pareti e coperture (per la
sola PA);
- gli impianti
di produzione di energia termica rinnovabile per amministrazioni pubbliche e
privati.
Osserva - Il decreto è parzialmente in
sovrapposizione con i meccanismi di detrazione fiscale del 55%, prorogati al
30 giugno 2013.
Per la PA, che
non può beneficiare di detrazioni fiscali la strada del conto termico è l’unica,
per i privati invece, fino al 30 giugno, è possibile scegliere tra le due
strade (55% o conto termico).
Incentivo in
cinque anni
Diversamente
dalla detrazione, che è decennale, l'incentivo relativo al “conto termico”
si ottiene al massimo in cinque rate annuali (e per gli interventi di
minori dimensioni in 2 anni).
È importante
specificare che nel caso del conto termico non si tratta di una detrazione,
bensì di un contributo versato direttamente sul conto corrente del soggetto
responsabile dell'intervento da parte del Gse, e in diversi casi l'incentivo è
legato a fattori di tipo prestazionale.
Il confronto tra il 55% e il conto termico
Come
presentare le domande
Per avere
diritto ai nuovi incentivi del “conto termico” si deve attendere la
pubblicazione della scheda-domanda sul sito del GSE (www.gse.it).
I tempi
La tempistica è
dettata dal decreto pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 2 gennaio 2013. L'Enea entro 45
giorni dalla pubblicazione del Dm deve fornire le indicazioni per il
modello di domanda, dopo di che il GSE, deve pubblicare il modello
sul suo sito istituzionale.
Osserva - Per questo adempimento il GSE ha 60
giorni di tempo dal 3 gennaio 2013 (data in cui entra in vigore il
decreto).
Le domande
dai primi di marzo
Se gli enti
rispetteranno queste scadenze, privati e pubbliche amministrazioni potranno
presentare le
richieste a partire dai primi giorni di marzo (sarà comunque importante
monitorare il sito del GSE).
Attenzione
Le date di
presentazione sono importanti, in quanto saranno evase in base all’ordine
di
presentazione.
Si ricorda che la dotazione per i privati e di 700 milioni di euro, e
per le
amministrazioni
pubbliche di 200 milioni di Euro.
Ricorda - Per la sostituzione di finestre,
l'installazione di schermature, la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale e l'installazione di collettori solari termici, le richieste di
incentivo devono essere corredate da:
- diagnosi
energetica precedente l'intervento;
- dalla certificazione
energetica successiva quando l'intervento è realizzato su interi edifici
con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori
o uguali a 100 kW.
All'istanza
vanno allegate:
-
le
schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate;
-
l'asseverazione di un tecnico abilitato;
-
le
fatture attestanti le spese sostenute;
-
l'autocertificazione
sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.
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