L’acquisto,
la costruzione o ristrutturazione del box e in alcune ipotesi anche l’ampliamento sono spese per le quali è
prevista la possibilità di fruire della detrazione del 50%.
Per tutte le citate spese è necessario porre
attenzione alla data del bonifico. Non è rilevante la data dell’atto di
acquisto o della fattura, tutti i bonifici effettuati tra il 26 giugno 2012 godono della detrazione maggiore del 50% con un limite
massimo di spesa agevolata di euro 96.000,00.
Vediamo nello specifico quali sono le spese
agevolate. La detrazione si rende applicabile per l’acquisto del box o posto auto pertinenziale di nuova costruzione,
ceduto dall’impresa costruttrice (risoluzione 166/E del 20 dicembre 1999).
L’acquisto può avvenire anche in un momento non incluso tra il 26 giugno 2012 e
il 30 giugno 2013, ma se il bonifico risulta effettuato entro questo periodo,
la detrazione è pari al 50%. In questo caso i pagamenti dovranno essere
effettuati con bonifico bancario o postale (bonifico da cui risultino il codice
fiscale dell’acquirente, la partita IVA dell’impresa, la causale e il riferimento
di legge sulle ristrutturazioni edilizia).
La detrazione non sarà pari al totale fattura di
acquisto del box o posto auto, ma limitata al 50% delle spese di realizzazione
sostenute dall’impresa costruttrice appositamente attestate con dichiarazione da
rilasciarsi all’acquirente (prezzo di acquisto al netto del valore dell’area,
del profitto di impresa e delle spese generali non imputabili al singolo box).
L’impresa dovrà pertanto certificare il costo di costruzione del box o posto
auto.
E’ necessario prestare particolare attenzione al
versamento di acconti. In assenza di un contratto preliminare di vendita
regolarmente registrato, da cui risulti la destinazione funzionale del box a
servizio dell’immobile e nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia pagato prima
del rogito, l’acquisto dell’autorimessa non può beneficiare della detrazione,
anche se la stipula del contratto definitivo è avvenuta nel medesimo periodo
d’imposta di pagamento di tali importi (risoluzione n. 38/E del 8 febbraio
2008, risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011). In altri termini è necessario
porre attenzione a tutti i pagamenti effettuati prima dell’atto di acquisto. In
mancanza di un preliminare registrato non è possibile beneficiare della
detrazione.
E’ frequente anche l’ipotesi in cui il pagamento
venga effettuato lo stesso giorno, ma in un orario antecedente a quello della
stipula dell’atto di acquisto del box (o comunque dell’immobile abitativo e del
box pertinenziale). In questa situazione l’Agenzia delle entrate ha chiarito
che è possibile fruire della detrazione 50%, in presenza,
naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di
riferimento.
La detrazione può essere attribuita interamente ad
uno solo degli acquirenti del box pertinenziale (comproprietario) a condizione
che le fatture di appalto siano intestate solo a lui che ha sostenuto al 100%
le spese, così come nei bonifici bancari o postali sia indicato il suo codice
fiscale (soggetto beneficiario della detrazione).
Differente la situazione in cui si decida di
costruire un nuovo box o posto auto presso la propria abitazione. Nel caso di costruzione del box pertinenziale
la detrazione spetta su tutte le spese sostenute per la costruzione del box
stesso. In questo caso è necessario possedere le abilitazioni comunali previste
dal regolamento edilizio, fatture/ricevute, bonifici (da cui risultino il
codice fiscale dei soggetti beneficiari della detrazione, la partita IVA
dell’impresa, la causale e il riferimento di legge sulle ristrutturazioni
edilizia), la comunicazione alla Asl (se prevista). Sono detraibili anche le
spese sostenute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’IVA, i
diritti per le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonché gli oneri di
urbanizzazione. L’agevolazione è prevista anche nella situazione in cui si
intende costruire un secondo o comunque un ulteriore box o posto auto.
La detrazione del 50% si applica anche per gli
interventi di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria del box e posti auto ma più in
generale su tutti i lavori eseguiti sulle pertinenze. Il vincolo pertinenziale
deve essere presente da prima dell’inizio dei lavori. Come per la costruzione
anche in questo caso è necessario possedere le abilitazioni comunali previste
dal regolamento edilizio, fatture/ricevute, bonifici (da cui risultino il
codice fiscale dei soggetti beneficiari della detrazione, la partita IVA
dell’impresa, la causale e il riferimento di legge sulle ristrutturazioni
edilizia), la comunicazione alla Asl (se prevista).
Per quanto riguarda la detraibilità di eventuali
lavori di ampliamento sono utili alcune considerazioni. In presenza di
ristrutturazione di un edificio esistente con ampliamento dello stesso, la
detrazione del 50% compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in
quanto l’ampliamento configura una nuova costruzione non agevolata con la
detrazione del 50% (risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011). Per determinare la
quota di spesa detraibile è necessario individuare le spese riferibili alla
porzione esistente del fabbricato, mediante un criterio di ripartizione
proporzionale, basato sulle quote millesimali.
Sull’ampliamento
per la costruzione del box auto possiamo fissare alcune
distinzioni rispetto alla regola generale. La realizzazione ex novo del box o
posto auto pertinenziale è l’unico intervento di nuova costruzione agevolato
con la detrazione del 36-50%. Quindi, in assenza di un pronunciamento
dell’Agenzia delle Entrate, non si vede ragione valida per escludere
l’ampliamento dell’immobile per la realizzazione di un box pertinenziale dallo
sconto fiscale proprio in quanto intervento di nuova costruzione.
Adriano
Perosa – Centro Studi CGN
Commenti
Posta un commento