Maggiorazione dovuta quando il corrispettivo rientra nel volume d’affari, come accade da quest’anno per le operazioni non rilevanti in Italia
Da quest’anno, in fattura,
deve essere applicato il contributo integrativo dovuto alla Cassa
professionale di appartenenza anche se la prestazione resa non è territorialmente
rilevante ai fini IVA in Italia. È una delle conseguenze dell’estensione
dell’obbligo di fatturazione previsto dalla L. n. 228/2012 (legge di stabilità
2013) per le operazioni extraterritoriali, siccome non sterilizzata in
sede di determinazione del volume d’affari. Si riscontra, pertanto, una
divergenza rispetto alla disciplina applicabile fino a tutto il 2012, posto che
il previgente art. 20, comma 1 del DPR n. 633/1972 escludeva dal conteggio i
servizi “generici” resi a committenti stabiliti in altri Paesi UE, vale a dire
le uniche operazioni, oltre alle cessioni di cui all’art. 21, comma 6, lett.
a), con obbligo di emissione della fattura benché non riconducibili al
territorio nazionale.
Una delle principali novità
in materia di fatturazione introdotte in recepimento della Direttiva n.
2010/45/UE è, come anticipato, l’ampliamento delle operazioni per le quali è
prevista l’emissione della fattura. Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21
del DPR n. 633/1972 si riferisce alle cessioni e prestazioni escluse da IVA
ai sensi degli artt. da 7 a
7-septies, in difetto cioè del presupposto territoriale, definito
in funzione dei criteri convenzionalmente stabiliti in base alla natura
dell’operazione e, dunque, anche quando il luogo di consumo effettivo del bene
o servizio non sia il medesimo (cfr. Corte di Giustizia, causa C-377/08,
punti 19 e 33).
L’obbligo di fatturazione è
disciplinato distintamente a seconda del luogo di effettuazione
dell’operazione, situato in altro Paese UE o al di fuori della UE. Mentre in
quest’ultimo caso la norma non prevede alcuna limitazione tanto oggettiva
quanto soggettiva, riferendosi, in via generale, alle “cessioni di beni e
prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione
europea”, per le operazioni effettuate all’interno della UE è
invece richiesto:
- sul piano oggettivo, che la
cessione o prestazione non abbia natura bancaria o assicurativa,
dovendo essere diversa da quelle elencate nell’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4)
e 9) del DPR n. 633/1972;
- sul piano soggettivo, che
il destinatario del bene o servizio sia “un soggetto passivo che è debitore dell’imposta
in un altro Stato membro dell’Unione europea”.
Per questa seconda tipologia
di operazioni, di matrice intracomunitaria, la fattura non deve essere emessa
quando, sotto il profilo soggettivo, il destinatario sia, alternativamente,
un soggetto che non agisce nell’esercizio di un’attività economica oppure un
soggetto passivo non stabilito nel Paese UE in cui la cessione o prestazione è
territorialmente rilevante. È il caso, per esempio, della cessione, a
favore di un’impresa francese, di un bene situato in Spagna senza
movimentazione intracomunitaria del medesimo; in tale ipotesi, il cedente
italiano, in quanto debitore d’imposta, è tenuto ad identificarsi in Spagna per
adempiere all’obbligo impositivo.
Per le citate operazioni
extraterritoriali di cui al comma 6-bis dell’art. 21, la fattura deve
essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
e con riferimento al mese di effettuazione. Siccome soggette a
registrazione, tali operazioni concorrono inevitabilmente a formare il volume
d’affari; tant’è che l’art. 20, comma 1 del DPR n. 633/1972 è stato riformulato
escludendo la deroga prevista per i servizi “generici” resi a committenti stabiliti
in altri Paesi UE.
Per i professionisti iscritti
ad una Cassa professionale, il corrispettivo fatturato, ancorché non soggetto a
IVA, deve essere maggiorato, a titolo di contribuzione integrativa,
nella misura percentuale prevista dalla Cassa di previdenza e assistenza di
appartenenza (es. 4% per i dottori commercialisti). I regolamenti che
disciplinano il regime previdenziale delle varie categorie professionali
prevedono, infatti, che gli iscritti all’albo sono tenuti ad applicare una maggiorazione
percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini
dell’IVA, da versare alla Cassa indipendentemente dall’effettiva riscossione.
In sintesi, il contributo
integrativo non è dovuto se la prestazione extraterritoriale
posta in essere non rientra nel volume d’affari perché esclusa dall’obbligo
di emissione della fattura.
Esemplificando, la consulenza fiscale resa ad un soggetto passivo non stabilito in Italia è soggetta a fatturazione e, quindi, al contributo integrativo, così come la consulenza resa al privato extracomunitario. La perizia svolta da un ingegnere relativa ad un immobile, essendo territorialmente rilevante nel Paese di ubicazione del bene, non è soggetta a fatturazione e a contribuzione integrativa se l’immobile è situato in un Paese UE diverso da quello in cui è stabilito il committente soggetto passivo. L’obbligo, invece, sorge se l’immobile è ubicato al di fuori della UE indipendentemente dal luogo di stabilimento del committente e dal suo status (soggetto passivo o meno).
Esemplificando, la consulenza fiscale resa ad un soggetto passivo non stabilito in Italia è soggetta a fatturazione e, quindi, al contributo integrativo, così come la consulenza resa al privato extracomunitario. La perizia svolta da un ingegnere relativa ad un immobile, essendo territorialmente rilevante nel Paese di ubicazione del bene, non è soggetta a fatturazione e a contribuzione integrativa se l’immobile è situato in un Paese UE diverso da quello in cui è stabilito il committente soggetto passivo. L’obbligo, invece, sorge se l’immobile è ubicato al di fuori della UE indipendentemente dal luogo di stabilimento del committente e dal suo status (soggetto passivo o meno).
Commenti
Posta un commento