Passa ai contenuti principali

Fatture e imposta di bollo: casi di esenzione e procedura



L`articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l`applicazione dell`imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". 

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all`articolo 13 della tariffa "L`imposta non e` dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".  Sono generalmente esenti dall`imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. 

In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra loro alternative. In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
  • fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
  • fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
  • sulle fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).
Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
  • le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
  • le fatture non imponibili  per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
  • esenti (art.10 Dpr 633/72);
  • escluse (art.15 Dpr.633/72);
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).
Come gia` anticipato, sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata.

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98). La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull`originale. E` consigliabile trattenere una riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata.

Se il costo dell`imposta di bollo e` posto a carico del cliente, l`importo (2,00 euro) dovra` essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall`ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l`importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.

L`omissione dell`imposta di bollo o l`applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell`imposta di bollo dovuta.

L`obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute e` a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. 

Solidalmente obbligati al pagamento dell`imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonche` tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall`origine bensi` solo in caso d`uso.

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti: autoveicoli “uso ufficio”

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo è ammessa, limitatamente ad un solo veicolo, entro determinati limiti percentuali e quantitativi. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. All’esercente arti e professioni non risultano applicabili le disposizioni inerenti i veicoli strumentali all’attività di impresa ( autocarri) , senza limitazioni fiscali. Si ricorda a sostegno di tale orientamento la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2002, n. 244.  Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione, la possibilità di beneficiare delle suddette disposizioni, sull’acquisto di un veicolo strumentale, sarebbe subordinato alla sussistenza di un rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività professionale. Tuttavia, non è poss...

I falsi autocarri

Molti clienti ci chiedono maggiori informazioni sulla possibilità di detrarre completamente i costi dell'autovettura, quindi ci sembra opportuno richiamare l'attenzione su quanto segue. Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007.  Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per procedere alla verifica occorre: A)   in primo luogo, reperire il libretto di circolazione del veicolo , in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo; B) il passaggio successivo consiste nella...

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Tr...