L`articolo
13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n.
642, prevede l`applicazione dell`imposta di bollo nella misura di euro 2,00
per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti,
recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o
consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o
da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione
pecuniaria".
Inoltre,
in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all`articolo 13 della
tariffa "L`imposta non e` dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000
(Euro 77,47)". Sono generalmente esenti dall`imposta di bollo
le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri
documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di
corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
In
base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972,
l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra loro alternative.
In pratica, il principio di
alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo
assoluto:
- fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
- sulle fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).
Sono invece soggette
alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma
cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a
€ 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- esenti (art.10 Dpr 633/72);
- escluse (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).
Come
gia` anticipato, sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da
bollo non va mai applicata.
Se
la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non
soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti
ad IVA siano superiori a 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n.
98). La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura
consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura
imposta di bollo assolta sull`originale. E` consigliabile trattenere una
riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata.
Se
il costo dell`imposta di bollo e` posto a carico del cliente, l`importo
(2,00 euro) dovra` essere indicato in fattura tra le operazioni escluse
dall`ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul
fornitore, l`importo della marca da bollo non deve essere specificato in
fattura.
L`omissione
dell`imposta di bollo o l`applicazione di una marca con data posteriore a
quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola
fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al
quintuplo dell`imposta di bollo dovuta.
L`obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute e` a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
L`obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute e` a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
Solidalmente
obbligati al pagamento dell`imposta sono tutte le parti che sottoscrivono,
ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le
disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri
atti o documenti, nonche` tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o
registro non soggetto al bollo fin dall`origine bensi` solo in caso d`uso.
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