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Fatture e imposta di bollo: casi di esenzione e procedura



L`articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l`applicazione dell`imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". 

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all`articolo 13 della tariffa "L`imposta non e` dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".  Sono generalmente esenti dall`imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. 

In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra loro alternative. In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
  • fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
  • fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
  • sulle fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).
Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
  • le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
  • le fatture non imponibili  per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
  • esenti (art.10 Dpr 633/72);
  • escluse (art.15 Dpr.633/72);
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).
Come gia` anticipato, sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata.

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98). La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull`originale. E` consigliabile trattenere una riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata.

Se il costo dell`imposta di bollo e` posto a carico del cliente, l`importo (2,00 euro) dovra` essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall`ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l`importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.

L`omissione dell`imposta di bollo o l`applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell`imposta di bollo dovuta.

L`obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute e` a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. 

Solidalmente obbligati al pagamento dell`imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonche` tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall`origine bensi` solo in caso d`uso.

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