Per chi sta per iniziare lavori di ristrutturazione edilizia su immobili residenziali, oltre
alla detrazione in vigore, esiste anche l’IVA agevolata del 4% e del 10%,
vediamo di capire insieme quando si può usufruire della prima o della seconda.
Nelle fatturazioni per le prestazioni di servizi
relativi a interventi di manutenzione,
ordinaria e straordinaria su immobili residenziali, è previsto il regime
agevolato dell’Iva ridotta al 10%.
Attenzione, però, non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai beni e
materiali forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, o a
quelli acquistati direttamente dal proprietario della casa (committente).
In questo caso si dovrà applicare l’Iva ordinaria.
I beni e i materiali, infatti, hanno aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui la fornitura dei materiali sia all’interno del contratto d’appalto, ma nel caso l’impresa fornisca beni di valore significativo (individuati dal decreto 29/12/1999, vale a dire ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza), l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi.
I beni e i materiali, infatti, hanno aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui la fornitura dei materiali sia all’interno del contratto d’appalto, ma nel caso l’impresa fornisca beni di valore significativo (individuati dal decreto 29/12/1999, vale a dire ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza), l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi.
L’Iva al 10% non viene applicata anche nelle fatture
relative alle prestazioni professionali
(anche in caso di recupero edilizio), come per esempio per la direzione lavori,
i tecnici della sicurezza, i certificatori energetici…
L’Iva agevolata scende ulteriormente al 4% quando i lavori sono per eliminare barriere architettoniche (messa
a norma di un ascensore, installazione di un servo scale, costruzione di uno
scivolo al posto dei gradini…).
L’IVA al 4%
si dice anche “agevolata prima casa” perché si applica a prestazioni di servizi
dipendenti da appalti per la costruzione
ex novo di un immobile come prima casa , ma anche per interventi successivi
alla conclusione dei lavori. Nel regime agevolato prima casa possono, infatti,
rientrare anche tutti quegli interventi,
che pur non essendo previsti nel capitolato di costruzione, non rendono
l’immobile di “lusso” ma ne migliorano
le condizioni di abitabilità. Rientrano quindi nell’agevolazione prima casa
i costi della posa e dell’acquisto dei beni finiti (come ad esempio serramenti,
radiatori, sanitari, bagni, materiali per gli impianti elettrici, caldaie e
termosifoni ) e dei semilavorati (come ad esempio pavimentazione interna ed
sterna, materiali da rivestimento, cementi, tegole, mattoni…), quest’ultimi
però solo facendone esplicita richiesta al venditore.
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