Per un
intervento di riqualificazione energetica nella mia abitazione, quale aliquota
Iva deve essere applicata?
Per i lavori di riqualificazione energetica degli
edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%, non sono previste particolari disposizioni in merito
all’aliquota Iva da applicare. Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi poste in essere per la loro realizzazione scontano l’imposta Iva in
base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio
immobiliare.
Dal momento che i lavori finalizzati al risparmio
energetico costituiscono manutenzione
straordinaria, gli stessi usufruiscono dell’aliquota
agevolata del 10% sull’intera prestazione, a meno che nell’ambito
dell’intervento vengano forniti “beni significativi” (ascensori e montacarichi;
infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di
condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti
di sicurezza) il cui valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. In tale
ultimo caso, infatti, l’aliquota agevolata spetta per la manodopera e i beni
non significativi e per la parte del bene significativo corrispondente alla
differenza tra il corrispettivo complessivo e i beni significativi; la quota residua
del valore dei beni significativi sarà assoggettata ad aliquota ordinaria.
Fonte: FiscoOggi.it, http://www.fiscooggi.it/posta/l%E2%80%99iva-sugli-interventi-riqualificazione-energetica,
risponde r.fo.
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