Entrata ieri in vigore la legge per i senz’albo. Per le associazioni è obbligatoria la trasparenza
Professioni sullo stesso piano - Il comparto dei professionisti italiani si
arricchisce di un’altra riforma, che prevede la regolamentazione per i
cosiddetti “senz’albo”. La norma è operativa da ieri 11 febbraio e interesserà
un bacino di circa 3,5 milioni di professionisti occupati in proprio o
subordinati per i quali non è previsto un albo a tutela della propria attività.
Con l’entrata in vigore della norma (la n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata
sulla G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013) per tutti gli interessati, scatterà
l’obbligo di indicare su ogni documento i parametri di riferimento inseriti nel
nuovo testo di legge per il ramo lavorativo specifico, e per la tutela dei
consumatori, farà fede anche l’elenco pubblicato sul sito del Ministero delloSviluppo Economico, che conterrà l’elenco completo di tutte le associazioni
riconosciute le quali, a loro volta, saranno tenute a pubblicare sul proprio
sito web l’impegno a rispettare i principi di correttezza, trasparenza e
veridicità stabiliti dalla legge. I clienti potranno così controllare e
scegliere i professionisti in base alle loro competenze.
Cosa cambia per il professionista - La norma prevede un unico obbligo, ovvero l’indicazione da parte del professionista (iscritto o meno a una associazione) in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, del riferimento degli estremi della nuova legge. Se invece il professionista è iscritto a un’associazione, lo stesso deve rispettare una serie di obblighi aggiuntivi quali le regole deontologiche e la formazione permanente che devono essere garantite e controllate dall’associazione.
Cosa cambia per il professionista - La norma prevede un unico obbligo, ovvero l’indicazione da parte del professionista (iscritto o meno a una associazione) in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, del riferimento degli estremi della nuova legge. Se invece il professionista è iscritto a un’associazione, lo stesso deve rispettare una serie di obblighi aggiuntivi quali le regole deontologiche e la formazione permanente che devono essere garantite e controllate dall’associazione.
Le associazioni – Un ruolo fondamentale dunque viene demandato alle associazioni professionali, che faranno da collettore per i tanti professionisti sparsi sul territorio fino a oggi di fatto senza regolamentazione dell’esercizio della professione. Tra i compiti delle associazioni vi sarà quello di valorizzare le competenze degli associati, garantendo il rispetto delle regole deontologiche, e vigilando sulla condotta dei propri associati. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni vi saranno nuovi adempimenti per le suddette associazioni, vi sarà la distinzione tra quelle che non possono autorizzare gli associati a utilizzare il riferimento all'iscrizione quale marchio di qualità, e quelle che invece scelgono di poterlo fare.
Obbligo di trasparenza – Tutte le associazioni, dall’entrata in vigore della legge, devono obbligatoriamente pubblicizzare sul proprio sito web gli elementi informativi utili al consumatore. Dovranno essere pubblicati l'atto costitutivo, lo statuto, l'identificazione precisa delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, la composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali, la struttura organizzativa, i requisiti per la partecipazione e l'assenza di scopo di lucro.
Marchi di qualità - Le associazioni possono anche decidere di diventare “marchio di qualità” e in questo caso dovranno rendere disponibili ai prestatori e ai destinatari, sempre tramite la pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli attestati di qualità, informando il Ministero dello Sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008, del parlamento europeo e del consiglio, del 9 luglio 2008.
L’informazione obbligatoria - Riguardo ai contenuti degli elementi informativi, l'associazione deve rendere noto il codice di condotta con la previsione di sanzioni adeguate, l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente, le sedi dell'associazione sul territorio, in almeno tre regioni, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, l'eventuale possesso di un sistema di certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI, le garanzie attivate a tutela dell'utente.
Qualificazione professionale - Il professionista, iscritto o meno a un’associazione, può decidere se sottoporsi al procedimento di autoregolamentazione e qualificazione della propria attività. La qualificazione della prestazione professionale si ottiene conformandosi alla normativa tecnica UNI, che individua i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e di comunicazione verso l'utente, disciplinandone l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e assicurandone la qualificazione. In particolare, relativamente a un professionista, sottoponendo il proprio curriculum e la propria attività professionale a un'istruttoria svolta da un ente accreditato.
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