Dal 1 gennaio 2012 sono cambiate le regole dei c.d.
contribuenti minimi. Con il nuovo regime, denominato “Regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui
all’art. 27 c. 1° 2 del D.L. 98/2011”, e ferme restando tutte le regole
stabilite dall’art.1, c.96 del D.L. 244/2007, i soggetti beneficiari rientrano
nel nuovo regime agevolato solamente in presenza di determinati requisiti.
Vediamo quali sono.
Il Decreto Legge 98 del 6 luglio 2011 apporta modifiche sostanziali al vecchio regime dei
contribuenti minimi, a partire al 1 gennaio 2012. Ferma
restando l’applicazione del regime agevolato secondo i criteri dettati dalla
Legge 244/2007, devono essere rispettate tutta una serie di nuove imposizioni, i cui dettagli
sono elencati ai commi 1 e 2 del suddetto articolo.
Trattasi sempre di un regime “naturale”, cioè di un
regime che trova applicazione nei confronti dei contribuenti che ne rispettano
i requisiti; è sempre comunque valida l’opzione per il regime ordinario.
Successivamente, la stessa Agenzia delle Entrate è
intervenuta emanando la Circolare 17/E del 30 maggio 2012, la quale specifica
necessarie informazioni a completamento di quanto dettato dalla normativa.
Il nuovo regime dei contribuenti minimi viene
denominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 c. 1° 2 del D.L. 98/2011”. Ferme
restando tutte le regole stabilite dall’art.1, c.96 del D.L. 244/2007, i soggetti beneficiari ivi elencati possono, dal 1 gennaio 2012, entrare nel nuovo regime agevolato se:
·
il contribuente
non ha esercitato nel triennio precedente l’inizio dell’attività, attività
artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
·
l’attività non
costituisce in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta
in forma di lavoratore dipendente o autonomo, con esclusione della pratica
professionale. Il regime è usufruibile tuttavia dai soggetti che si trovano in
condizioni di disoccupazione o di mobilità, purché possano dimostrare che tale
situazione non è dipendente dalla propria volontà; in tal caso, quindi, non è
considerata la condizione esposta nel testo del Decreto successivamente
approvato il 6 dicembre 2011 e cioè che l’attività da esercitare non deve
costituire in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta
come lavoratore dipendente o autonomo (Provvedimento 185820/2011);
·
se l’attività è
una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta da altro soggetto, l’ammontare
dei ricavi nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a Euro
30.000,00.
Rimanendo valide tutte le altre condizioni di cui
alla Legge 244/2007 commi dal 96 al 117, tutti gli esclusi potranno usufruire
di un regime super semplificato
che potrà essere applicato fino al verificarsi di cause di decadenza, in base
alle regole del vecchio regime, ovvero fino all’opzione per il regime ordinario.
Il regime fiscale agevolato è il regime “naturale”
per i soggetti che intraprendono attività di impresa e/o professione
successivamente al 31 dicembre 2007 e che sono in possesso dei requisiti
dettati dall’art.1 c.96-99 della Legge 244/2007.
Le nuove regole, stabilite dall’art.27 c.1 e 2,
aggiungono le nuove caratteristiche per
i soggetti che intraprendono tale regime:
·
il mancato
esercizio nei tre anni precedenti di attività artistica e/o professionale,
intrapresa anche in forma associata o familiare – comma 2, lettera a). Il
periodo di attività deve intendersi riferito ai giorni effettivi in cui la
stessa viene svolta, a partire dalla data dalla quale si vuole accedere al
nuovo regime. Nel caso di socio accomandante che decide di intraprendere una
nuova attività, si dovrà verificare se la partecipazione fosse di apporto di
solo lavoro, ovvero la sua partecipazione fosse solo di conferimento. Se la
società è stata inattiva, il limite temporale non ha valenza, mancando
l’attività gestione del socio.
·
la prosecuzione
di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo – comma 2, lettera b): la mera prosecuzione.
Per verificare la mera prosecuzione di altra attività, è necessario far riferimento alla Circolare 8/E del
2001, nella quale si specifica che per mera prosecuzione è considerata anche
“quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto
l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando
ad esempio gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei
confronti degli stessi clienti. L’indagine va operata caso per caso, con
riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.
Il requisito va verificato nel caso di lavoro
dipendente a tempo indeterminato; non precludono l’accesso al regime i lavori
svolti come co.co.co. , di lavoro dipendente a tempo determinato, di
prestazioni occasionali e l’esercizio della pratica obbligatoria professionale.
Tale condizione, inoltre, non opera nel caso in cui,
anche in presenza di lavoro a tempo indeterminato, il contribuente dia prova di
aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla
propria volontà.
Il regime agevolato viene applicato per il periodo
d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non
hanno ancora compiuto il 35mo anno di età possono applicare il nuovo regime
fiscale fino al periodo d’imposta di compimento del 35mo anno. Ne consegue, ad
esempio, che un soggetto di 40 anni di età, in presenza di tutti i requisiti
richiesi dalla normativa, può intraprendere un’attività nel regime fiscale
agevolato per i cinque anni previsti; allo scadere del quinto anno, avendo egli
già compiuto 35 anni di età, ne decade automaticamente. Un soggetto, invece, di
28 anni di età, potrà permanere nel regime per cinque anni; allo scadere del
periodo stabilito, potrà usufruirne ancora per due anni, cioè fino al
compimento del 35mo anno.
Chi decade dal regime, per scelta o per esclusione,
non può più avvalersene e rientrerà, pertanto, nel regime ordinario.
I soggetti versano l’imposta sostituiva del 5 per
cento, in luogo del vecchio 20 per cento. Con il provvedimento n. 185820/2011
dell’Agenzia delle Entrate è stata introdotta la novità secondo la quale i
nuovi minimi che scontano l’imposta sostitutiva del 5 per cento dovranno emettere
fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.
Il contribuente in regime dei minimi dovrà rilasciare
un’apposita dichiarazione
con la quale conferma al cliente destinatario della fattura la non applicazione
della ritenuta in quanto nel regime dei minimi. Pertanto, dal 2012 i compensi e
i ricavi di professionisti e imprese non saranno più assoggettati a ritenuta
d’acconto, previa presentazione, da parte del contribuente stesso, di
un’apposita dichiarazione attestante che le somme percepite si riferiscono al
regime assoggettato ad imposta sostitutiva. Ne consegue, ad esempio, che le
fatture di professionisti o di agenti di commercio, dal prossimo 2012 non
dovranno riportare l’indicazione della ritenuta subita che, conseguentemente,
il sostituto d’imposta non dovrà più versare all’Erario.
Nella fattura emessa dal contribuente che aderisce al
regime agevolato dovrà essere indicata, oltre alla dicitura che richiama alla
normativa in vigore “Operazione effettuata ai sensi dell’art.1 Legge
244/2007-Regime fiscale per l’imprenditoria e per i lavoratori in mobilità D.L.
98/2011 ”, anche la seguente altra dicitura “È richiesta la non applicazione
della Ritenuta a titolo di acconto come da Provvedimento Agenzia Entrate n.
185820/2011”.
Commenti
Posta un commento