Alla luce della
pubblicazione del Decreto 22 dicembre 2012, l’INPS,con la Circolare n. 40 del
14 marzo 2013, è intervenuto per fornire chiarimenti in merito al campo di
applicazione del nuovo congedo di paternità (sia obbligatorio che facoltativo)
ed al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale.
Come si ricorderà, l’articolo
4, commi 24, 25 e 26 della Legge n. 92/2012:
- ha disciplinato, in via
sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 il congedo di paternità
obbligatorio e facoltativo;
- ha demandato ad un apposito decreto di natura non
regolamentare la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di
utilizzo dei suddetti congedi.
L’INPS ricorda,
innanzitutto, che il congedo obbligatorio (un giorno) ed il congedo facoltativo
(due giorni, anche continuativi, alternativi al congedo di maternità della madre),
spettano:
- ai padri, lavoratori
dipendenti (del settore privato e non delle pubbliche amministrazioni), entro
e non oltre il quinto mese di vita del bambino;
- in relazione agli eventi parto,
adozioni e affidamenti avvenuti dal 1° gennaio 2013.
Congedo obbligatorio
L’INPS precisa che il
congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto autonomo; di
conseguenza tale congedo (un giorno):
- è aggiuntivo a quello obbligatorio della madre;
- spetta indipendentemente dal diritto della madre al
congedo di maternità.
Pertanto, ad esempio, se la madre è casalinga il papà lavoratore
dipendente ha comunque diritto a beneficiare di un giorno di congedo.
Congedo facoltativo
Come noto, la fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente,
del congedo facoltativo (uno o due giorni, anche continuativi), è subordinata
alla rinuncia della madre lavoratrice di fruire di altrettanti giorni
del proprio congedo di maternità.
Il congedo facoltativo del padre, pertanto, non si configura come
un diritto autonomo ma come un diritto derivato da quello della madre
lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata che, in tal caso,
dovrà essere in astensione dal lavoro.
Fonte: Seac
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