Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità è riservato alle persone fisiche residenti che intraprendono
un’attività di impresa arte o professione o l’hanno intrapresa successivamente
al 31 dicembre 2007 e che al contempo nell’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno non superiori a euro 30.000;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione; non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto da lavoro di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) del Tuir;
- non hanno sostenuto spese ....
CASI PARTICOLARI
Beni in comodato d’uso gratuito - I beni utilizzati dal
contribuente che ha optato per il regime, in comodato d’uso gratuito non possono
considerarsi beni strumentali per la cui acquisizione sia dovuto un
corrispettivo, pertanto gli stessi non rilevano ai fini della determinazione del
valore complessivo dei beni strumentali.
Prestazioni occasionali - L’aver sostenuto spese per
prestazioni di natura occasionale non preclude l’accesso al regime dei
contribuenti trattandosi di spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per
rapporti di collaborazione espressamente richiamati dalla norma.
Bollo su fatture -Le fatture rilasciate dai
contribuenti che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ,se di importo superiore a
euro 77,47 devono essere assoggettate ad imposta di bollo. Sono invece esenti da
imposta di bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le
operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di
imposta.
Determinazione delle
plusvalenze - Il costo del bene strumentale acquistato durante l’applicazione
del regime dei minimi è deducibile nell’esercizio in cui è sostenuto. Quando lo
stesso viene venduto, sia durante la permanenza del regime speciale che
successivamente l’uscita dal regime stesso, la relativa plusvalenza è costituita
dall’intero ammontare del corrispettivo percepito.
Fonte: IlSole24Ore, Diritto24
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