Con la Circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in materia di collaborazioni coordinate e continuative alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero.
Tra gli aspetti più significativi si segnala:
- l'individuazione di una serie di attività che, per loro natura, non potranno mai essere svolte sotto forma di collaborazione (commessi alle vendite, muratori, baristi, magazzinieri, ecc.);
- la conferma della necessaria presenza di un progetto e del relativo risultato finale quali requisiti indispensabili per la genuinità del rapporto instaurato;
L'obbiettivo è quello di fare emergere le false collaborazioni e valorizzare quelle genuine.
Troppo spesso, infatti, tali contratti sono stati oggetto di controversie giudiziarie in quanto dissimulavano contratti di lavoro subordinato.
La nota individua, quindi, i criteri da adottare, la specificazione del progetto, che deve essere chiaro e predeterminato, le attività che possono essere svolte, le modalità di svolgimento delle stesse, la retribuzione da riconoscere al lavoratore.
La riforma introdotta dalla legge n. 92/2012, apporta, quindi, le seguenti modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003:
In particolare, in materia di subordinazione viene introdotta una presunzione suscettibile di essere superata mediante prova contraria, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro nel caso in cui le attività del collaboratore siano svolte con modalità analoghe a quella dei dipendenti del committente. In altri termini la presunzione di subordinazione opera salvo che il committente riesca a fornire la prova contraria del carattere autonomo della prestazione o, comunque, che si tratti di prestazioni di elevata professionalità (che potranno essere individuate dai contratti collettivi).
- definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all’articolo 1346 del codice civile, deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può essere identificato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso;
- eliminazione di qualsiasi riferimento al “programma di lavoro o fasi di esso”;
- limitazione della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso può, infatti, essere esercitato nelle sole ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto;
- presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità;
- interpretazione dell’articolo 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 nel senso che la mancata individuazione del progetto determina ipso facto la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, in materia di subordinazione viene introdotta una presunzione suscettibile di essere superata mediante prova contraria, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro nel caso in cui le attività del collaboratore siano svolte con modalità analoghe a quella dei dipendenti del committente. In altri termini la presunzione di subordinazione opera salvo che il committente riesca a fornire la prova contraria del carattere autonomo della prestazione o, comunque, che si tratti di prestazioni di elevata professionalità (che potranno essere individuate dai contratti collettivi).
Circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 (formato .pdf 1,19 Mb)
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