Con Sentenza 3 aprile 2013, n. 8047, la Corte di Cassazione ha stabilito che le movimentazioni dei conti bancari non giustificabili dalla dichiarazione dei redditi, risultanti da indagini bancarie, legittimano l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente che non sia lavoratore autonomo, indipendentemente quindi dalla tipologia di attività svolta.
Pertanto, i giudici di legittimità hanno esteso anche ai lavoratori dipendenti la presunzione legale dell'esistenza di maggior reddito imponibile posta a fondamento degli accertamenti bancari, di cui agli artt. 32, D.P.R. n. 600/73 e 51, D.P.R. n. 633/72, poiché di portata generale.
Nello specifico, l'incongruenza tra dichiarazione e versamenti in c/c fa scattare sempre l'accertamento.
In definitiva, in tema di accertamento bancario, l'onere della prova è a carico del contribuente titolare dei c/c, che deve dimostrare che le movimentazioni bancarie risultanti dal suo conto, prive di giustificazione e non contabilizzate non generano reddito o sono esenti dall'imposta.
Fonte: Seac
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