La Corte di
cassazione ha spesso affrontato il problema del pagamento dell’Irap per i liberi professionisti
argomento da sempre dibattuto e foriero di tante domande da parte dei lettori
che non riescono a capire se devono effettuare il calcolo dell’IRAP o sono
esonerati dal pagamento.
Quali
liberi professionisti devono pagare l’Irap: soggetti obbligati
Sono non solo le
società di capitali e i soggetti giuridici che pagano l’IRES ma anche i
lavoratori autonomi e le persone fisiche che producono reddito di impresa con
alcune eccezioni, le SNC e le SAS e anche le associazioni professionali,
produttori agricoli (eccetto alcuni casi), agriturismi, GEIE, e altri, comprese
le amministrazioni pubbliche anche se in questa sede potete leggere i
chiarimenti in materia di Irap e liberi
professionisti perchè forse l’argomento meno compreso
nell’ambito della disciplina di questa imposta.
Presupposti
per l’applicazione: Perchè si paga l’Irap
Molto
sinteticamente vi dico che il presupposto su cui si fonda l’Irap è l’autonoma organizzazione che si
presume senza dubbi nel caso in cui il libero professionista si serva di altri
soggetti nell’espletamento della propria attività con lavoratori dipendenti,
collaboratori a progetto, anche solo con prestazioni occasionali da parte di
terzi. Laddove manchino eventuali collaboratori ulteriore spia dell’autonoma organizzazione diviene la
dotazione di capitale ossia delle attrezzature per svolgere il
proprio lavoro poichè secondo un ben delineato orientamento giurisprudenziale
l’elemento organizzativo non è di per sè riscontrabile nell’attività di lavoro
autonomo ma deve essere desunto da ulteriori elementi quale ad esempio la
composizione dei costi nel modello unico (esempio eccessivi costi per la casa)
o dalla richiesta di informazioni o dai dettagli prodotti in sede di giudizio
dalla controparte, valendo sempre a mio personale avviso quanto pesano le
caratteristiche personali del singolo soggetto rispetto alle dotazioni
patrimoniali e tecniche che il soggetto utilizza. Qualora l’apporto di capitale
intellettuale sia inferiore a quello della dotazione tecnica allora a mio
avviso non è ravvisabile l’autonoma organizzazione e potrà non pagarsi l’Irap.
A titolo di esempio un libero
professionista autonomo pagherà l’Irap qualora si serve di una segretaria,
mentre uno studio associato formato solo da professionisti che mettono in
comune solo le loro conoscenze no. Il caso che spesso mi viene in mente è
quello dei medici in cui spesso le dotazioni patrimoniali e tecniche sono
limitate rispetto all’apporto di capitale intellettuale che mette a
disposizione dei pazienti, al contrario del radiologo che opera in una
struttura e si serve di un macchinario di un costo esorbitante e che potrebbe
rischiare di dover pagare l’Irap.
Chi NON deve versare
l’Irap
Sono esonerati
invece i soggetti che usufruiscono di uno ei regimi di agevolazioni forfettari
previsti dal legislatore fiscale come per esempio i contribuenti minimi, o
coloro che hanno il forfettone o il forfettino. Non sono soggette nemmeno le
prestazioni occasionali o le collaborazioni coordinate e continuative.
L’irap sta per imposta regionale sulle attività produttive e
a memoria credo sia la prima e vera imposta con connotati estremamente
regionali in quanto nella sua determinazione conta dove effettivamente viene svolta la produzione o
concluso un contratto e ogni regione ha la sua aliquota (nei
limiti stabiliti dal legislatore fiscale) con eventuali maggiorazioni previsti
per le regioni in deficit sanitario. Le modalità di pagamento restano le
medesime anche se con l’attuazione del federalismo fiscale le novità potrebbero
non essere così lontane tanto per le regioni che ne propongono l’abolizione
tanto per quelle che intendono aumentare le tasse. Quindi occhio sempre alle aliquote Irap regionali.
NON TUTTI i liberi professionisti
pagano l’Irap
Affinchè i liberi
professionisti siano obbligati al pagamento dell’irap è necessario che svolgano
un’attività autonomamente organizzata:
la domanda è cosa significa questo concetto.
Per rispondervi in modo breve vi posso dire che quando la dotazione di capitale e di mezzi non è fondamentale allo svolgimento del vostro lavoro in linea teorica non avete una struttura autonomamente organizzata ossia quando prevalgono le vostre doti personali per quel lavoro (ad esempio un medico che visita a domicilio il paziente) allora non si configura l’assoggettamento ad Irap e non dovrete pagarla.
Per rispondervi in modo breve vi posso dire che quando la dotazione di capitale e di mezzi non è fondamentale allo svolgimento del vostro lavoro in linea teorica non avete una struttura autonomamente organizzata ossia quando prevalgono le vostre doti personali per quel lavoro (ad esempio un medico che visita a domicilio il paziente) allora non si configura l’assoggettamento ad Irap e non dovrete pagarla.
Inversione
dell’orientamento giurisprudenziale
Questo è quanto
emerso fino al 27 settembre 2011, data in cui la Corte di cassazione per i
liberi professionisti ha capovolto l’orientamento e almeno nel caso di avvocati
e commercialisti ha nella sentenza n. 19688/2011 in quanto stabilisce che
l’assoggettamento ad irap deve esserci anche quando la struttura organizzativa è minimale (cfr Italia Oggi
del 28 settembre 2011).
Consigli pratici
Laddove pertanto
foste in procinto di avviare un’attività, insieme al vostro commercialista
analizzate bene il panorama giurisprudenziale a seconda delle pronunce che vi
sono state per attività similari considerando che nell’ambito delle attività di
controllo gli indicatori di un reddito di impresa sono custoditi in quello che
voi stessi dichiarate ossia nel modello unico per esempio all’interno delle
spese del quadro RE, Rf o RG o quello relativo alla compilazione degli
studi di settore nella parte sulle spese relative ad immobili che possono
essere talmente alte da destare il sospetto della presenza di uno studio
strutturato (e quindi impresa e quindi soggetto ad Irap), oppure anche le spese
per prestazioni occasionali o collaboratori, o anche altri elementi descrittivi
che possono servire ad un soggetto terzo a interpretare come reddito di impresa
un reddito che in realtà non è tale ma resta circoscritto nell’ambito del
reddito professionale da lavoro autonomo e come tale non soggetto ad Irap.
Fonte: Tasse-fisco.com
Commenti
Posta un commento