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IRAP: professionisti e piccoli imprenditori

La Corte di cassazione ha spesso affrontato il problema del pagamento dell’Irap per i liberi professionisti argomento da sempre dibattuto e foriero di tante domande da parte dei lettori che non riescono a capire se devono effettuare il calcolo dell’IRAP o sono esonerati dal pagamento.

Quali liberi professionisti devono pagare l’Irap: soggetti obbligati

Sono non solo le società di capitali e i soggetti giuridici che pagano l’IRES ma anche i lavoratori autonomi e le persone fisiche che producono reddito di impresa con alcune eccezioni, le SNC e le SAS e anche le associazioni professionali, produttori agricoli (eccetto alcuni casi), agriturismi, GEIE, e altri, comprese le amministrazioni pubbliche anche se in questa sede potete leggere i chiarimenti in materia di Irap e liberi professionisti perchè forse l’argomento meno compreso nell’ambito della disciplina di questa imposta.

Presupposti per l’applicazione: Perchè si paga l’Irap

Molto sinteticamente vi dico che il presupposto su cui si fonda l’Irap è l’autonoma organizzazione che si presume senza dubbi nel caso in cui il libero professionista si serva di altri soggetti nell’espletamento della propria attività con lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto, anche solo con prestazioni occasionali da parte di terzi. Laddove manchino eventuali collaboratori ulteriore spia dell’autonoma organizzazione diviene la dotazione di capitale ossia delle attrezzature per svolgere il proprio lavoro poichè secondo un ben delineato orientamento giurisprudenziale l’elemento organizzativo non è di per sè riscontrabile nell’attività di lavoro autonomo ma deve essere desunto da ulteriori elementi quale ad esempio la composizione dei costi nel modello unico (esempio eccessivi costi per la casa) o dalla richiesta di informazioni o dai dettagli prodotti in sede di giudizio dalla controparte, valendo sempre a mio personale avviso quanto pesano le caratteristiche personali del singolo soggetto rispetto alle dotazioni patrimoniali e tecniche che il soggetto utilizza. Qualora l’apporto di capitale intellettuale sia inferiore a quello della dotazione tecnica allora a mio avviso non è ravvisabile l’autonoma organizzazione e potrà non pagarsi l’Irap.

A titolo di esempio un libero professionista autonomo pagherà l’Irap qualora si serve di una segretaria, mentre uno studio associato formato solo da professionisti che mettono in comune solo le loro conoscenze no. Il caso che spesso mi viene in mente è quello dei medici in cui spesso le dotazioni patrimoniali e tecniche sono limitate rispetto all’apporto di capitale intellettuale che mette a disposizione dei pazienti, al contrario del radiologo che opera in una struttura e si serve di un macchinario di un costo esorbitante e che potrebbe rischiare di dover pagare l’Irap.

Chi NON deve versare l’Irap

Sono esonerati invece i soggetti che usufruiscono di uno ei regimi di agevolazioni forfettari previsti dal legislatore fiscale come per esempio i contribuenti minimi, o coloro che hanno il forfettone o il forfettino. Non sono soggette nemmeno le prestazioni occasionali o le collaborazioni coordinate e continuative.

L’irap sta per imposta regionale sulle attività produttive e a memoria credo sia la prima e vera imposta con connotati estremamente regionali in quanto nella sua determinazione conta dove effettivamente viene svolta la produzione o concluso un contratto e ogni regione ha la sua aliquota (nei limiti stabiliti dal legislatore fiscale) con eventuali maggiorazioni previsti per le regioni in deficit sanitario. Le modalità di pagamento restano le medesime anche se con l’attuazione del federalismo fiscale le novità potrebbero non essere così lontane tanto per le regioni che ne propongono l’abolizione tanto per quelle che intendono aumentare le tasse. Quindi occhio sempre alle aliquote Irap regionali.

NON TUTTI i liberi professionisti pagano l’Irap

Affinchè i liberi professionisti siano obbligati al pagamento dell’irap è necessario che svolgano un’attività autonomamente organizzata: la domanda è cosa significa questo concetto.
Per rispondervi in modo breve vi posso dire che quando la dotazione di capitale e di mezzi non è fondamentale allo svolgimento del vostro lavoro in linea teorica non avete una struttura autonomamente organizzata ossia quando prevalgono le vostre doti personali per quel lavoro (ad esempio un medico che visita a domicilio il paziente) allora non si configura l’assoggettamento ad Irap e non dovrete pagarla.

Inversione dell’orientamento giurisprudenziale

Questo è quanto emerso fino al 27 settembre 2011, data in cui la Corte di cassazione per i liberi professionisti ha capovolto l’orientamento e almeno nel caso di avvocati e commercialisti ha nella sentenza n. 19688/2011 in quanto stabilisce che l’assoggettamento ad irap deve esserci anche quando la struttura organizzativa è minimale (cfr Italia Oggi del 28 settembre 2011).

Consigli pratici

Laddove pertanto foste in procinto di avviare un’attività, insieme al vostro commercialista analizzate bene il panorama giurisprudenziale a seconda delle pronunce che vi sono state per attività similari considerando che nell’ambito delle attività di controllo gli indicatori di un reddito di impresa sono custoditi in quello che voi stessi dichiarate ossia nel modello unico per esempio all’interno delle spese del quadro RE, Rf o RG  o quello relativo alla compilazione degli studi di settore nella parte sulle spese relative ad immobili che possono essere talmente alte da destare il sospetto della presenza di uno studio strutturato (e quindi impresa e quindi soggetto ad Irap), oppure anche le spese per prestazioni occasionali o collaboratori, o anche altri elementi descrittivi che possono servire ad un soggetto terzo a interpretare come reddito di impresa un reddito che in realtà non è tale ma resta circoscritto nell’ambito del reddito professionale da lavoro autonomo e come tale non soggetto ad Irap.


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