In questo articolo
facciamo una rapida analisi dell’intera disciplina riguardante gli obblighi a
carico delle imprese con un sito aziendale, che variano a seconda del tipo di
attività svolta
Società
L’art.
2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L . 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare informazioni legali nei propri atti,
nella corrispondenza, nello spazio elettronico collegato alla rete telematica
ad accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli
altri luoghi virtuali di comunicazione,
come email e profili sui social networks.
Dati da pubblicare:
ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA, posta elettronica
certificata (PEC), Ufficio del Registro dove si è iscritti, numero Repertorio
economico amministrativo (Rea), capitale in bilancio (società di capitali), l’eventuale
liquidazione in seguito a scioglimento, eventuale stato di società con unico
socio (Spa e Srl
unipersonali), società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento
la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).
Partite IVA
L’obbligo
di pubblicare la Partita
IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi è confermato anche
dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001, mentre
la R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E sottolinea che l’onere di pubblicazione
riguarda anche siti web utilizzati per motivi
pubblicitari.
E-Commerce
Per
le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs.
70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore (domicilio o sede legale) e
del prestatore
(compresa posta elettronica), il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese;
indicazione ed estremi dell’autorità
competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.
Fonte:
PMI.it
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