L’installazione di un
climatizzatore classe A rientra fra gli interventi pro risparmio energetico.
La
stagione calda si avvicina e con essa la necessità in molte abitazioni di
installare un condizionatore d’aria.
Non tutti sanno però che l’intervento può essere “alleggerito” dalla detrazione del 50% per le ristrutturazioni
anche se di fatto non si tratta di un lavoro edilizio vero e proprio.
Abbiamo visto come la detrazione 50% possa essere
utilizzata a proprio vantaggio per diversi interventi, dall’installazione di pannelli solari,
passando per il garage con antifurto
o l’ascensore,
fino alla stufa a pellet.
Come per la stufa, anche il climatizzatore può essere incluso fra gli
interventi in odore di agevolazione Irpef perché rientra fra quelli finalizzati al risparmio energetico dell’edificio
in cui vengono posti.
Di conseguenza la detrazione può essere applicata
purché il contribuente acquisisca e possa esibire “idonea documentazione
attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della
normativa vigente in materia” (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir).
In altre parole il 50% è valido per quei
climatizzatori con classe energetica A e può essere applicato
anche alle spese per l’intervento di
installazione da parte di un professionista abilitato.
L'installazione di un nuovo condizionatore – o la sua sostituzione – fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie se il nuovo impianto è a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento) che della riduzione dell'aliquota Iva dal 20 al 10 per cento. La detrazione del 50%, commisurata a un importo massimo di 96mila euro, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie, tra i quali rientra anche l'installazione o sostituzione del condizionatore.
Il resto della procedura rimane identico a quello per
tutte le altre tipologie di ristrutturazioni o lavori per il risparmio
energetico. Il pagamento da sottoporre alla detrazione deve essere effettuato con bonifico bancario o
postale (nella causale va specificata l’entità
dell’intervento), mentre la fattura deve essere intestata allo stesso soggetto
che richiede l’agevolazione Irpef e deve riportare il codice fiscale di chi
paga e di chi riceve il pagamento (vale anche la partita Iva).
Per la riduzione dell'Iva, che comunque risulta tra le spese detraibili ai fini del 50%, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria rientrano tra i beni significativi di cui al Dm 29 dicembre 1999: si applica l'aliquota Iva del 10% per le prestazioni di installazione e per l'acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l'acquisto dei condizionatori l'Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente di valore si applica l'Iva al 22%.
A determinate condizioni si rende applicabile, in alternativa, la detrazione del 65% (importo massimo detraibile sempre in 10 anni pari a 30mila euro) ma solo se il condizionatore sostituisce integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente.
Per la riduzione dell'Iva, che comunque risulta tra le spese detraibili ai fini del 50%, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria rientrano tra i beni significativi di cui al Dm 29 dicembre 1999: si applica l'aliquota Iva del 10% per le prestazioni di installazione e per l'acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l'acquisto dei condizionatori l'Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente di valore si applica l'Iva al 22%.
A determinate condizioni si rende applicabile, in alternativa, la detrazione del 65% (importo massimo detraibile sempre in 10 anni pari a 30mila euro) ma solo se il condizionatore sostituisce integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente.
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