Il contribuente che ha presentato la propria dichiarazione
utilizzando il modello 730
può apportare eventuali modifiche
attraverso la presentazione di modelli
730 rettificativi e integrativi, applicando le disposizioni
previste dalla disciplina “speciale” contenuta nel D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ricordiamo, comunque, che è possibile rettificare un modello 730
originariamente presentato attraverso il modello Unico PF secondo le norme
previste dal D.P.R. n. 322 del 1998. Vi proponiamo una breve guida operativa.
Modelli 730 integrativi
I contribuenti che hanno compilato erroneamente la
dichiarazione, ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 164 del 1999, possono
presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre prossimo soltanto se
la correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito d’imposta. Tale
circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio nel caso di:
·
oneri deducibili
o detraibili non precedentemente considerati;
·
detrazioni
d’imposta non riconosciute nonostante legittimamente spettanti;
·
importo delle
ritenute non scomputate;
·
versamenti di
acconti non considerati.
In altri termini, l’uso del modello 730 integrativo è ammesso
esclusivamente per le correzioni in favore del contribuente. In merito, è
opportuno ricordare che l’allegato D del provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 15 febbraio 2013 n. 20491, che contiene le istruzioni per lo
svolgimento dell’assistenza fiscale, prevede che è possibile presentare un
modello 730 integrativo soltanto se dalla liquidazione delle singole imposte,
IRPEF e relative addizionali, scaturisca un importo a credito, un minor debito,
ovvero un’imposta pari a quella risultante dal modello 730 originario.
Si ricorda che il contribuente, per modificare i dati della
dichiarazione, in luogo del 730 integrativo, potrebbe presentare:
·
un modello Unico
PF entro i termini per la presentazione della dichiarazione successiva;
·
un’istanza di
rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Tuttavia, se non ancora decorsi i termini di presentazione,
la presentazione del modello 730 integrativo rappresenta per il contribuente la
modalità più veloce per ottenere il rimborso del maggior credito o per
recuperare le maggiori imposte versate.
Oltre alla possibilità sopra riportata, si deve ricordare che
l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 47 del 31 luglio 2007, ha previsto la
possibilità di utilizzare il modello 730 integrativo anche nel caso di errata
indicazione del sostituto d’imposta che effettuerà i conguagli.
In particolare, infatti, in base alle istruzioni ministeriali
per la compilazione della dichiarazione 730, è possibile presentare il 730
integrativo anche per integrare la dichiarazione:
1) con riferimento esclusivo ai dati del sostituto d’imposta.
In tal caso, il contribuente che si accorge di non aver correttamente indicato
i dati del sostituto d’imposta:
·
deve indicare
con il codice 2 nella casella denominata “730 integrativo” presente nel
frontespizio;
·
deve compilare
integralmente il nuovo modello che deve contenere le medesime indicazioni della
dichiarazione originaria tranne quelle relative al sostituto che effettuerà il
conguaglio;
·
non deve
compilare la sezione riguardante gli importi rimborsati dal sostituto
d’imposta;
2) con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta, sia
ai dati che determinano un maggior credito o un minor debito come
precedentemente evidenziato. In tale ultimo caso il contribuente che si accorge
di non aver correttamente indicato i dati del sostituto d’imposta e di aver
omesso l’indicazione di oneri, ritenute, acconti, detrazioni, etc. che comporta
un maggior credito o un minor debito:
·
deve indicare il
codice 3 nella casella “730 integrativo” presente sul frontespizio;
·
non deve
compilare la sezione riguardante gli importi rimborsati dal sostituto
d’imposta.
Si ricorda, tuttavia, che in questi ultimi due casi, la
dichiarazione integrativa deve essere presentata al medesimo professionista o
allo stesso Caf dipendenti che ha presentato il modello 730 originario.
Modello 730 rettificativo
Qualora il contribuente riscontri degli errori nel prospetto
di liquidazione consegnato dal professionista o dal Caf che ha prestato
l’assistenza fiscale deve comunicarlo tempestivamente affinché questi possa
effettuare le opportune rettifiche.
In tal caso, il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale
dovrà:
·
rettificare la
dichiarazione originariamente elaborata;
·
rideterminare
gli importi a debito e quelli a credito;
·
elaborare e
consegnare al contribuente il nuovo modello 730 e il nuovo prospetto di
liquidazione.
Si ricorda che nel modello 730-3 deve essere barrata la
casella relativa al 730 rettificativo e nella sezione dedicata ai messaggi deve
essere data comunicazione degli errori riscontrati.
Qualora, al contrario, il contribuente si accorga di aver
commesso lui stesso di errori, come la mancata indicazioni di redditi o di
spese deducibili o detraibili, non sarà possibile usufruire del modello 730
rettificativo poiché riguarda esclusivamente errori commessi dal soggetto che
presta l’assistenza fiscale.
Per ciò che riguarda i termini per poter effettuare le
rettifiche di cui sopra, si deve ricordare che:
·
la
rideterminazione degli importi deve avvenire in tempo utile affinché il
sostituto d’imposta possa effettuare i conguagli entrò l’anno solare;
·
il soggetto che
ha operato le rettifiche dovrà trasmettere all’Agenzia delle entrate sia la
dichiarazione originaria sia la dichiarazione oggetto di rettifica;
·
la dichiarazione
deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per le dichiarazioni
integrative, e cioè entro l’11 ottobre prossimo, considerato che il 10 ottobre
è domenica.
Correzione tramite la presentazione e del modello Unico
PF
Qualora la dichiarazione 730 presenti errori e omissioni la
cui correzione comporta un minor credito o un maggior debito, non sarà possibile
presentare un modello 730 integrativo. In altri termini, nel caso in cui la
rettifica sia “a sfavore” del contribuente, per correggere gli errori riportati
nella dichiarazione originaria è possibile presentare:
·
un modello Unico
PF “correttivo nei termini” rispetto alla scadenza prevista per la
presentazione del relativo modello per le persone fisiche;
·
una
dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322
del 1998.
Fonte: Fisco7.it, Massimo D’Amico – Centro Studi
CGN
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