Con il comunicato stampa del 3 luglio 2013, sono state presentate
dall’Agenzia delle entrate una serie di semplificazioni di taglio
amministrativo, che vanno ad aggiungersi alle misure contenute nel Disegno di
legge “Semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 19
giugno 2013. Riportiamo di seguito le semplificazioni
fiscali presentate nella conferenza stampa.
Più facile per gli agenti ottenere le ritenute ridotte – la dichiarazione che consente agli agenti di
ottenere l’applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 20% non deve
essere più presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno solare. La
dichiarazione, pertanto, sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei
requisiti da parte del contribuente.
Limite elevato a 50 euro per dedurre gli omaggi ai fini IVA – il limite per la piena deducibilità delle spese
per gli omaggi sale a 50 euro anche ai fini IVA, allineandosi quindi con quello
previsto per le imposte dirette.
Una sola denuncia annuale per i premi incassati dagli assicuratori
esteri, eliminato l’obbligo di comunicarli al Fisco ogni mese – il rappresentante fiscale dell’assicuratore estero
che opera in Italia deve presentare la comunicazione dei premi ed accessori
incassati per anno solare e non più con frequenza mensile. Gli stessi termini
di presentazione sono previsti anche per le imprese assicuratrici che operano
nel territorio dello stato in regime di libera prestazione di servizi, senza
però avvalersi di rappresentante fiscale.
Niente più nulla osta dell’Agenzia per poter dedurre le quote di
ammortamento finanziario legate agli investimenti in costruzione ed esercizio
di opere pubbliche – Non è più
necessario ottenere una apposita autorizzazione da parte dell’Agenzia delle
Entrate per dedurre le quote di ammortamento finanziario differenziate
riguardanti l’investimento complessivo realizzato nell’ambito di concessioni
relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche.
Un’unica richiesta per ottenere i rimborsi dei crediti d’imposta e gli
interessi in conto fiscale – Per
ottenere il rimborso dei crediti di imposta e dei relativi interessi maturati
si può presentare un’unica istanza. Gli interessi vengono liquidati e pagati
dall’agente della riscossione contestualmente all’erogazione dei rimborsi.
Non serve più l’indicazione dell’indirizzo della stabile organizzazione
o del rappresentante fiscale per le società o enti che non hanno la sede legale
o amministrativa nel territorio dello Stato – le società o gli enti che non hanno la sede legale o
amministrativa nel territorio dello Stato, non hanno più l’obbligo di indicare
nella propria dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile
organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e
l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, è già in possesso di tali dati.
Dichiarazione di successione da presentare solo se l’attivo supera i
75mila euro per coniuge e parenti in linea retta, allegati anche in copia – aumenta a 75mila euro il limite dell’attivo
ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta, al di sotto del
quale si è esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di
successione. Non occorre più, inoltre, accompagnare la denuncia con gli
originali o le copie autenticate dei documenti: sono sufficienti le copie non
autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Le società tra professionisti trattate dal Fisco come le associazioni – il trattamento fiscale già previsto per le
associazioni tra professionisti esistenti viene esteso anche alle società tra
professionisti, in quanto, anche se regolamentate nel sistema ordinistico,
producono reddito di lavoro autonomo, che viene attribuito ai soci per
trasparenza.
La comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento spetta
all’esportatore abituale e non al fornitore – dal 1 gennaio 2014, l’obbligo di comunicare
all’Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento si sposta dal fornitore
dell’esportatore abituale a quest’ultimo. E’ l’esportatore a trasmettere
telematicamente all’Agenzia i dati della dichiarazione di intento consegnata al
proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti
senza applicazione dell’IVA.
Comunicazione annuale per le operazioni con Paesi black list ma solo se
superano i 1.000 euro – le
operazioni con operatori ubicati in territori a fiscalità privilegiata sono
comunicate con cadenza fissa annuale e la soglia dell’esenzione dall’obbligo
sale da 500 a
1.000 euro.
Operazioni straordinarie di società di persone più facili da dichiarare
e revisione dei tempi per pagare le imposte – le società di persone con esercizi a cavallo possono
utilizzare i modelli dichiarativi “vecchi”, e non quelli approvati il 31
gennaio del nuovo anno. In questo modo si evita di dover versare le imposte in
largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione rivedendo i
termini entro i quali effettuare il versamento per le società di persone.
Più facile aderire ai regimi speciali. La comunicazione dell’opzione
finisce direttamente in dichiarazione
– L’opzione per l’adesione ai regimi speciali (quali per esempio la
trasparenza, il consolidato o la tonnage tax) viene segnalata al Fisco
direttamente con la prima dichiarazione dei redditi utile, cioè quella
presentata nell’anno a partire dal quale l’ingresso nel regime ha efficacia.
“Vies”, tempi brevi per iniziare a effettuare operazioni
intracomunitarie. Il Fisco ha solo 15 giorni per comunicare il diniego – nella dichiarazione di inizio o variazione
dell’attività i contribuenti esprimono l’intenzione di effettuare operazioni
intracomunitarie e il Fisco ha solo 15 giorni (e non più 30) per comunicare
l’eventuale diniego. Si ricorda che il silenzio vale come assenso.
I sostituti di imposta (datori di lavoro e enti pensionistici) possono
compensare le ritenute pagate in più con l’F24 – l’F24 può essere utilizzato, da datori di lavoro e
enti pensionistici, per effettuare la compensazione interna delle ritenute
versate in più rispetto al dovuto.
Spese di vitto e alloggio dei professionisti non più riaddebitate in
fattura – le prestazioni alberghiere
e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal
committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne
usufruiscono. Quest’ultimi, pertanto, non devono riaddebitare in fattura tali
spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale
componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Fonte: Fisco7.it,
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN
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