Secondo le previsioni della Riforma Fornero (articolo 4, commi 8 – 11, Legge n. 92/2012), il datore di lavoro che assume lavoratori socialmente svantaggiati ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad un beneficio contributivo.
Condizione imprescindibile per il godimento dell’agevolazione, risulta l’assunzione di lavoratori svantaggiati, secondo la definizione fornita dalla normativa comunitaria.
Over 50 disoccupati da oltre 12 mesi
Interessati dall’incentivo all’assunzione sono i lavoratori (uomini e donne) che hanno superato i 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, a prescindere dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego.
Lo stato di disoccupazione deve risultare dall’iscrizione del lavoratore al Centro per l’impiego, competente per domicilio, per un periodo superiore a 12 mesi.
Un lavoratore può mantenere lo status di disoccupato anche qualora abbia svolto un’attività lavorativa, non superando i limiti annuali di reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, pari a:
· 4.800 euro per i lavoratori autonomi;
· 8.000 euro per i lavoratori subordinati o parasubordinati;
· 8.000 euro nel caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di redditi di entrambe le nature.
Lo status di disoccupazione viene sospeso in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, a prescindere dal reddito percepito.
Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
L’agevolazione contributiva spetta a donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in particolari zone, ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Si sottolinea che il requisito dell’assenza di impiego regolarmente retribuito è riconosciuto
· alle lavoratrici che negli ultimi 6/24 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi,
· ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi
L’incentivo spetta in caso di assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni svantaggiate
L’incentivo spetta per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai
finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea; tali regioni, per il periodo 2007-2013, sono consultabili sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.
Donne con una professione o di un settore economico caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
In alternativa al requisito della residenza nelle aree svantaggiate, è previsto che l’incentivo si applichi per le donne, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in relazione ad impieghi nelle “aree” ad elevata disoccupazione femminile.
Le aree sono individuate annualmente con DM entro il 31 dicembre, con effetto per l’anno successivo e, in mancanza del decreto le agevolazioni non possono essere riconosciute. Attualmente risulta in fase di definizione il decreto relativo agli anni 2013 e 2014.
L’accertamento del requisito “privo di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal D.Lgs n. n. 181/2000 e non richiede la previa registrazione della donna presso il Centro per l’impiego. Pertanto, è opportuno che il datore di lavoro acquisisca dalla lavoratrice una dichiarazione sostitutiva, dalla quale si evinca la presenza dei requisiti reddituali ovvero di durata di precedenti rapporti nei termini descritti.
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INCENTIVO CONTRIBUTIVO
L’incentivo, pari alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, spetta per le assunzioni (o le utilizzazioni in somministrazione):
· sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
· sia full time che con contratto part-time.
L’incentivo spetta anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto deve realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Il beneficio è riconosciuto per:
· 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
· 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
Inoltre, l’incentivo spetta:
· fino al limite complessivo di 18 mesi in caso trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza del beneficio;
· fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga del rapporto a termine.
PRESUPPOSTI DI ACCESSO AI BENEFICI
Per fruire dell’incentivo, pari al 50% della contribuzione dovuta i datori di lavoro interessati sono tenuti a inoltrare apposita comunicazione all’INPS mediate modulo di istanza on-line “92-2012".
Ai fini della concessione degli incentivi il datore di lavoro interessato deve rispettare tutta una serie di condizioni e, in particolare, deve essere in possesso del c.d. DURC interno, pertanto:
· essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi/assicurativi;
· osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
· rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC
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