Nell’ambito
del Decreto c.d. “Istruzione”, recentemente pubblicato sulla G.U., sono
contenute alcune modifiche in materia di imposte di registro ed ipocatastali,
che integrano quanto già previsto dal Decreto IMU.
In
particolare, per effetto del combinato disposto dei predetti Decreti, dal 2014:
- la misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali passa
da € 168 a
€ 200;
-
l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” passa dal 3% al 2%,
mentre quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% (in
luogo delle attuali aliquote variabili dall’1% al 15% ovvero dell’imposta fissa
di € 168). Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte
ipocatastali sono dovute nella misura ridotta di € 50.
LE NOVITÀ DEL “DECRETO
IMU”
L’art. 10, D.Lgs. n.
23/2011 ha integralmente sostituito l’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, prevedendo
l’applicazione dell’imposta di registro nelle seguenti misure:
2% sugli atti
traslativi a titolo oneroso di case di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, al ricorrere delle condizioni di
cui alla Nota II-bis, ossia aventi i requisiti “prima casa”;
9% sugli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere,
sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per
pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi; con un minimo di €
1.000.
Contestualmente sono state
soppresse tutte le Note al citato art. 1, ad eccezione della Nota II-bis (“prima
casa”).
Ora, quindi, come
desumibile dalla nuova formulazione normativa, le aliquote applicabili ai
trasferimenti immobiliari sono soltanto 2, differenziate a seconda che
abbiano ad oggetto immobili “prima casa” o altri immobili.
Rispetto alla normativa
vigente:
l’aliquota sui
trasferimenti relativi alla “prima casa” passa dal 3% al 2%;
per le altre
tipologie di immobili (fabbricati e relative pertinenze, immobili di
interesse storico – artistico, terreni agricoli, ecc.) per i quali è
attualmente prevista una differenziazione delle aliquote (tra l’1% e il 15%)
ovvero l’applicazione dell’imposta in misura fissa (€ 168), è introdotta l’aliquota
unica del 9%.
LE NOVITÀ DEL DECRETO “ISTRUZIONE”
Come accennato, l’art. 26, DL n. 104/2013 apporta
alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Decreto IMU e introduce
altresì alcune novità. In particolare:
per effetto della
modifica del comma 3 del citato art. 10, D.Lgs. n. 23/2011, è ora previsto che
per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili (comprese le
abitazioni) l’esenzione opera esclusivamente per l’imposta di bollo, i
tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, mentre le imposte
ipocatastali sono dovute nella misura fissa di € 50.
Di conseguenza
relativamente agli atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di
registro nella misura proporzionale (2% - 9%) è dovuta l’imposta ipotecaria e
catastale pari a € 50 ciascuna. Così, per l’acquisto della “prima casa”
saranno dovute l’imposta di registro del 2% e le imposte ipocatastali pari a €
100 (50 + 50);
è disposto l’incremento
dell’imposta fissa di registro e delle imposte ipocatastali da € 168 a € 200.
Tale aumento non riguarda soltanto gli atti di trasferimento immobiliari
soggetti ad IVA ma anche, ad esempio, gli atti societari (atto
costitutivo, aumento di capitale con conferimento di beni diversi da quelli
immobili, ecc.), gli atti di accettazione / rinuncia all’eredità, i contratti preliminari
di compravendita immobiliare.
Fonte: Seac
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