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LA “NUOVA” IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014


Nell’ambito del Decreto c.d. “Istruzione”, recentemente pubblicato sulla G.U., sono contenute alcune modifiche in materia di imposte di registro ed ipocatastali, che integrano quanto già previsto dal Decreto IMU.

In particolare, per effetto del combinato disposto dei predetti Decreti, dal 2014:

- la misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali passa da € 168 a € 200;

- l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” passa dal 3% al 2%, mentre quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% (in luogo delle attuali aliquote variabili dall’1% al 15% ovvero dell’imposta fissa di € 168). Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte ipocatastali sono dovute nella misura ridotta di € 50.



LE NOVITÀ DEL “DECRETO IMU”

L’art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 ha integralmente sostituito l’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, prevedendo l’applicazione dell’imposta di registro nelle seguenti misure:

􀃆 2% sugli atti traslativi a titolo oneroso di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, al ricorrere delle condizioni di cui alla Nota II-bis, ossia aventi i requisiti “prima casa”;

􀃆 9% sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, sugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi; con un minimo di € 1.000.                 


Contestualmente sono state soppresse tutte le Note al citato art. 1, ad eccezione della Nota II-bis (“prima casa”).

Ora, quindi, come desumibile dalla nuova formulazione normativa, le aliquote applicabili ai trasferimenti immobiliari sono soltanto 2, differenziate a seconda che abbiano ad oggetto immobili “prima casa” o altri immobili.

Rispetto alla normativa vigente:

􀃆 l’aliquota sui trasferimenti relativi alla “prima casapassa dal 3% al 2%;

􀃆 per le altre tipologie di immobili (fabbricati e relative pertinenze, immobili di interesse storico – artistico, terreni agricoli, ecc.) per i quali è attualmente prevista una differenziazione delle aliquote (tra l’1% e il 15%) ovvero l’applicazione dell’imposta in misura fissa (€ 168), è introdotta l’aliquota unica del 9%.
 

LE NOVITÀ DEL DECRETO “ISTRUZIONE”

Come accennato, l’art. 26, DL n. 104/2013 apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel Decreto IMU e introduce altresì alcune novità. In particolare:

􀃆 per effetto della modifica del comma 3 del citato art. 10, D.Lgs. n. 23/2011, è ora previsto che per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili (comprese le abitazioni) l’esenzione opera esclusivamente per l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, mentre le imposte ipocatastali sono dovute nella misura fissa di € 50.

Di conseguenza relativamente agli atti di trasferimento immobiliare soggetti all’imposta di registro nella misura proporzionale (2% - 9%) è dovuta l’imposta ipotecaria e catastale pari a € 50 ciascuna. Così, per l’acquisto della “prima casa” saranno dovute l’imposta di registro del 2% e le imposte ipocatastali pari a € 100 (50 + 50);

􀃆 è disposto l’incremento dell’imposta fissa di registro e delle imposte ipocatastali da € 168 a € 200. Tale aumento non riguarda soltanto gli atti di trasferimento immobiliari soggetti ad IVA ma anche, ad esempio, gli atti societari (atto costitutivo, aumento di capitale con conferimento di beni diversi da quelli immobili, ecc.), gli atti di accettazione / rinuncia all’eredità, i contratti preliminari di compravendita immobiliare.

Fonte:  Seac

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