Con il DL n.
76/2013 (convertito con legge n. 99/2013) sono state modificate le disposizioni
in materia di lavoro accessorio, in modo tale da incentivare l’utilizzo di tale
forma contrattuale. Come noto, la riforma del lavoro è intervenuta a rinnovare
l’istituto prevedendo alcuni limiti di carattere economico ed uno relativo al
tipo di mansioni svolte dal lavoratore. Veniva previsto, nel dettaglio, l’utilizzo
del lavoro accessorio solamente in riferimento alle mansioni meramente
esecutive: per effetto delle nuove disposizioni contenute nel DL n. 76/2013
convertito, viene eliminata tale limitazione. Di conseguenza, coloro che
intendo beneficiare delle prestazioni tramite l’istituto del lavoro accessorio,
dovranno prestare attenzione esclusivamente in riferimento ai limiti di
carattere economico (di 5.000 euro per la totalità dei committenti).
Premessa
Con l’articolo 7 comma 2 del DL n. 76/2013 (convertito con
legge n. 99/2013) è stata introdotta una modifica sostanziale alla
disciplina del lavoro accessorio, che garantisce un maggior ambito di
applicazione dell’istituto.
Prima del DL lavoro, la legge di riforma del mercato del
lavoro (legge n. 92/2012) ha modificato profondamente l’istituto del lavoro
accessorio, ovvero l’istituto utilizzato in relazione a prestazioni di lavoro
occasionale. Le modifiche sono state principalmente introdotte al fine di garantire
l’utilizzo trasparente dell’istituto, e a tale scopo sono state introdotte
alcune limitazioni sia di carattere economico che in riferimento alle mansioni
svolte dai lavoratori. Con il DL lavoro viene ampliato l’ambito di
applicazione dell’istituto attraverso l’eliminazione del limite relativo alla
tipologia di mansione svolta dal lavoratore.
Lavoro accessorio - cenni
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La Riforma del lavoro ha modificato la nozione di
prestazioni di lavoro accessorio contenuta nell’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003,
qualificandole quali “attività lavorative di natura meramente
occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno
precedente.”.
E’ stato eliso il riferimento alle causali soggettive e
oggettive, ossia alle categorie di prestatori e ai settori di attività,
in presenza delle quali la normativa previgente consentiva il ricorso alle
prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Sono state, in tal modo, semplificate
e chiarite le modalità per l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio
applicabile, allo stato, a tutte le tipologie lavorative e di prestatori.
LIMITI DEL LAVORO ACCESSORIO PRIMA DEL DL 76/2013
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Attività svolta
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Di natura meramente occasionale.
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Limiti economici
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Compensi non superiori a 5.000 euro per anno solare, con
riferimento a tutti i committenti.
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Limiti economici
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Con le nuove disposizioni, viene fissato il limite di
carattere economico pari a 5.000 euro, in relazione al compenso massimo che il
prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal
numero dei committenti. Tale limite differisce dal parametro
stabilito dalla previgente disciplina, incentrato sull’attività svolta a
favore del singolo committente. In definitiva, mentre prima il limite
economico era riferibile a 5.000 euro per ogni committente riferiti all’anno
solare, ora la somma è sempre 5.000 euro (da intendere netti), ma l’importo
va considerato complessivamente con riferimento alla totalità dei
committenti (è chiaro che il limite riguarda il lavoratore, quindi).
Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei
confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale
ipotesi, “le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere
svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a
2.000 euro, rivalutati annualmente (…).”
Come abbiamo accennato in premessa, il Decreto sviluppo,
per l’anno 2013, ha
apportato alcuni correttivi alla disciplina dettata dalla
riforma del lavoro, prevedendo che prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresì rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti
locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
OSSERVA
Con le nuove disposizioni il limite quantitativo dei 5.000
euro è divenuto elemento di qualificazione della fattispecie; il suo
superamento determina violazione della disciplina in materia di lavoro
accessorio con trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato
e conseguente applicazione di sanzioni civili ed amministrative.
In attesa del completamento da parte dell’Istituto del
sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel
corso dell’anno, il committente potrà richiedere al prestatore una
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 comma 1, lett. O) d.p.r.
445/2000, in ordine al non superamento degli importi massimi previsti.
Si precisa che, ferma restando l’effettuazione dei vigenti adempimenti in
materia di comunicazione preventiva della prestazione, l’acquisizione
della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare,
in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere
sanzionatorio.
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I buoni lavoro
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La Riforma del lavoro, al fine di garantire un corretto
utilizzo dei buoni di lavoro (cd voucher), stabilisce che i carnet dei
buoni di lavoro accessorio sono orari, numerati progressivamente e datati.
Muta il criterio di determinazione del compenso che è di natura oraria e
parametrato alla durata della prestazione stessa. Resta ferma la
possibilità, per il committente, di remunerare la prestazione in misura
superiore a quella prevista dalla legge.
Il Ministero, al riguardo ha precisato che il riferimento
alla data non può che implicare che la stessa vada intesa come un arco
temporale di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo
acquisto ma la precisazione è stata oggetto di sospensione (lettera
circolare del Ministero del lavoro del 18 febbraio 2013) nelle more delle modifiche
delle procedure anche telematiche, per il rilascio dei voucher. Pertanto, trovano
ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente
l’utilizzabilità dei voucher.
La novità
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In materia di lavoro accessorio il D.L. n. 76/2013
evidenzia, che la legittimità del ricorso all’istituto va verificata
esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le
peculiarità proprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di
un committente pubblico. È stato, infatti, eliminato l’inciso “di
natura meramente occasionale” che contraddistingueva le prestazioni di
lavoro accessorio, il che rafforza ancor di più l’orientamento già espresso
secondo il quale l’occasionalità delle stesse non assume alcuna valenza ai fini
dell’attivazione dell’istituto.
Il Legislatore prevede, inoltre, una particolare
disciplina del lavoro accessorio nell’ambito di progetti promossi da PP.AA., al
fine di poter impiegare più efficacemente “specifiche categorie di
soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali”. In tal caso
occorre tuttavia attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per
l’individuazione delle “specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni
orari”.
Fonte: Fiscal-Focus.info
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