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Lavoro accessorio: con il DL lavoro i limiti sono solo economici

Con il DL n. 76/2013 (convertito con legge n. 99/2013) sono state modificate le disposizioni in materia di lavoro accessorio, in modo tale da incentivare l’utilizzo di tale forma contrattuale. Come noto, la riforma del lavoro è intervenuta a rinnovare l’istituto prevedendo alcuni limiti di carattere economico ed uno relativo al tipo di mansioni svolte dal lavoratore. Veniva previsto, nel dettaglio, l’utilizzo del lavoro accessorio solamente in riferimento alle mansioni meramente esecutive: per effetto delle nuove disposizioni contenute nel DL n. 76/2013 convertito, viene eliminata tale limitazione. Di conseguenza, coloro che intendo beneficiare delle prestazioni tramite l’istituto del lavoro accessorio, dovranno prestare attenzione esclusivamente in riferimento ai limiti di carattere economico (di 5.000 euro per la totalità dei committenti).


Premessa

Con l’articolo 7 comma 2 del DL n. 76/2013 (convertito con legge n. 99/2013) è stata introdotta una modifica sostanziale alla disciplina del lavoro accessorio, che garantisce un maggior ambito di applicazione dell’istituto.

Prima del DL lavoro, la legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012) ha modificato profondamente l’istituto del lavoro accessorio, ovvero l’istituto utilizzato in relazione a prestazioni di lavoro occasionale. Le modifiche sono state principalmente introdotte al fine di garantire l’utilizzo trasparente dell’istituto, e a tale scopo sono state introdotte alcune limitazioni sia di carattere economico che in riferimento alle mansioni svolte dai lavoratori. Con il DL lavoro viene ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto attraverso l’eliminazione del limite relativo alla tipologia di mansione svolta dal lavoratore.

Lavoro accessorio - cenni

La Riforma del lavoro ha modificato la nozione di prestazioni di lavoro accessorio contenuta nell’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, qualificandole quali “attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.”.

E’ stato eliso il riferimento alle causali soggettive e oggettive, ossia alle categorie di prestatori e ai settori di attività, in presenza delle quali la normativa previgente consentiva il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Sono state, in tal modo, semplificate e chiarite le modalità per l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio applicabile, allo stato, a tutte le tipologie lavorative e di prestatori.

LIMITI DEL LAVORO ACCESSORIO PRIMA DEL DL 76/2013
Attività svolta
Di natura meramente occasionale.
Limiti economici
Compensi non superiori a 5.000 euro per anno solare, con riferimento a tutti i committenti.

Limiti economici

Con le nuove disposizioni, viene fissato il limite di carattere economico pari a 5.000 euro, in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti. Tale limite differisce dal parametro stabilito dalla previgente disciplina, incentrato sull’attività svolta a favore del singolo committente. In definitiva, mentre prima il limite economico era riferibile a 5.000 euro per ogni committente riferiti all’anno solare, ora la somma è sempre 5.000 euro (da intendere netti), ma l’importo va considerato complessivamente con riferimento alla totalità dei committenti (è chiaro che il limite riguarda il lavoratore, quindi).

Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale ipotesi, “le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (…).”

Come abbiamo accennato in premessa, il Decreto sviluppo, per l’anno 2013, ha apportato alcuni correttivi alla disciplina dettata dalla riforma del lavoro, prevedendo che prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

OSSERVA
Con le nuove disposizioni il limite quantitativo dei 5.000 euro è divenuto elemento di qualificazione della fattispecie; il suo superamento determina violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili ed amministrative.
 
In attesa del completamento da parte dell’Istituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dell’anno, il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 comma 1, lett. O) d.p.r. 445/2000, in ordine al non superamento degli importi massimi previsti. Si precisa che, ferma restando l’effettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, l’acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. 

I buoni lavoro

La Riforma del lavoro, al fine di garantire un corretto utilizzo dei buoni di lavoro (cd voucher), stabilisce che i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono orari, numerati progressivamente e datati. Muta il criterio di determinazione del compenso che è di natura oraria e parametrato alla durata della prestazione stessa. Resta ferma la possibilità, per il committente, di remunerare la prestazione in misura superiore a quella prevista dalla legge.

Il Ministero, al riguardo ha precisato che il riferimento alla data non può che implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto ma la precisazione è stata oggetto di sospensione (lettera circolare del Ministero del lavoro del 18 febbraio 2013) nelle more delle modifiche delle procedure anche telematiche, per il rilascio dei voucher. Pertanto, trovano ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher.

La novità

In materia di lavoro accessorio il D.L. n. 76/2013 evidenzia, che la legittimità del ricorso all’istituto va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le peculiarità proprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico. È stato, infatti, eliminato l’inciso “di natura meramente occasionale” che contraddistingueva le prestazioni di lavoro accessorio, il che rafforza ancor di più l’orientamento già espresso secondo il quale l’occasionalità delle stesse non assume alcuna valenza ai fini dell’attivazione dell’istituto.

Il Legislatore prevede, inoltre, una particolare disciplina del lavoro accessorio nell’ambito di progetti promossi da PP.AA., al fine di poter impiegare più efficacemente “specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali”. In tal caso occorre tuttavia attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per l’individuazione delle “specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari”.

Fonte: Fiscal-Focus.info

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